Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00475 presentata da POZZA TASCA ELISA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19970407
Le sottoscritte chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per le pari opportunita', per sapere - premesso che: in data 10 ed 11 marzo 1997 si e' svolta ad Helsinki una conferenza organizzata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul tema "Uguaglianza tra uomini e donne nei processi decisionali"; nel corso dell'incontro e' emersa la necessita' di riequilibrare la rappresentanza di generi, utilizzando ogni meccanismo utile per raggiungere tal fine, ivi comprese le quote di rappresentanza; nella stessa Finlandia, unico paese al mondo in cui il voto alle donne fu concesso nello stesso anno di fondazione del Parlamento (1906), il sistema delle quote e' tuttora in vigore. Infatti, nonostante la rappresentanza femminile sia attestata a livelli elevati (33-40 per cento), la sezione 4 del New Equality Act prevede una percentuale bloccata di presenza femminile attestata intorno al 40 per cento (nelle ultime amministrative la presenza di elette era pari al 48 per cento); il sistema delle quote per il riequilibrio della rappresentanza e' attualmente in vigore in ben cinquanta paesi; lo stesso Primo Ministro francese Alain Juppe' ha proposto una modifica della Costituzione per introdurre in via temporanea quote da riservare a candidate donne nelle elezioni a scrutinio di lista; in termini di rappresentanza femminile nelle istituzioni, il nostro Paese continua ad attestarsi intorno a percentuali bassissime (8,6 per cento), superate ampiamente da paesi del terzo mondo quali Mozambico (25,2 per cento), Eritrea (21 per cento), Sud Africa (25 per cento), eccetera; la sentenza n. 422 del 1995 della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali tutte quelle norme, stati e regionali, che prevedevano una "riserva" di posti nelle liste elettorali sulla base del sesso, utilizzando in tal senso per la prima volta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale "consequenziale" (prevista dall'articolo 27 della legge n. 87 del 1953) per estendere l'incostituzionalita' da una legge statale ad una legge regionale -: anche in riferimento alla direttiva approvata al Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 marzo 1997, laddove al punto 1 si da' applicazione all'obiettivo strategico "G1" della "piattaforma di Pechino", in merito all'acquisizione di potere e responsabilita' (empowerment) se non ritengano opportuno prevedere correttivi o meccanismi di garanzia temporanei che consentano di riequilibrare la rappresentanza di genere nelle istituzioni, al fine di dare piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione. (2-00475)