Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00215 presentata da CANANZI RAFFAELE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19970409
La I Commissione, premesso che: la toponomastica e' tra le espressioni piu' vive del patrimonio culturale delle popolazioni di ogni ambito territoriale e ne contraddistingue la storia ed il vivere civile; con i regi decreti del 1923 e del 1940, il regime fascista cancello' la toponomastica tedesca e ladina in provincia di Bolzano, sostituendola con nomi esclusivamente in lingua italiana, recando in tal modo gravissima offesa alla cultura ed ai sentimenti della popolazione sudtirolese; l'accordo De Gasperi-Gruber e lo statuto speciale di autonomia costituiscono la fonte primaria del riconoscimento della parita' dei diritti ai cittadini del territorio provinciale e regionale, qualunque sia il gruppo linguistico cui appartengono, nonche' della salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali delle quali e' sicuramente parte fondamentale la bilinguita' della toponomastica; l'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 prevede "l'uso su una base di parita' della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue"; l'articolo 8, punto 2, dello statuto del Trentino-Alto Adige, fin dal 1948 dispone la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica, "fermo restando l'obbligo della bilinguita'", l'articolo 101 dello statuto stesso prevede che la legge provinciale accerti l'esistenza ed approvi la dizioni dei toponimi in lingua tedesca; l'articolo 102 sancisce infine il diritto delle popolazioni ladine al rispetto della loro toponomastica; le raccomandazioni C e D della risoluzione n. 4 del 1967 dell'Onu invitano gli stati membri a rispettare l'uso linguistico locale, lo sfondo storico e l'eliminazione di nomi contro i quali si sollevano obiezioni di rilievo nonche' di riportare, nei territori bilingui, i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e, qualora sia opportuno anche in altre lingue, di indicare chiaramente la parita' di ordine o l'ordine di successione dei nomi ufficiali e di pubblicare questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi; pertanto, il quadro giuridico su cui si basa l'autonomia della provincia di Bolzano prevede comunque espressamente il bilinguismo dei toponimi, pur rimanendo una certa difficolta' nella concreta individuazione dei contenuti della toponomastica ufficiale; nel quadro delle richiamate disposizioni vanno tutelati l'identita' linguistico-culturale e la pari dignita' dei gruppi linguistici nonche' il relativo patrimonio storico e/o popolare; la soluzione della questione sudtirolese e' stata possibile soltanto applicando il metodo del consenso e le questioni che rivestono rilievo etnico (essendo in grado di scatenare emozioni conflittuali) dovrebbero continuare ad essere affrontate con tale metodo; la maggioranza della popolazione, sia di lingua italiana che tedesca e ladina, e' contraria ad interventi di tipo traumatico e teme, in tale caso, un riaccendersi del conflitto etnico; pertanto, sotto ogni profilo, risulta opportuno, per il bene delle popolazioni conviventi, operare per il superamento delle attuali difficolta', sulla linea della ricerca del consenso che ha informato l'attuazione statutaria; e' auspicabile che ogni forza politica, coinvolgendo responsabilmente le popolazioni, contribuisca in tal modo a soluzioni costruttive per il corretto esercizio della competenza provinciale in materia, attese le attuali difficolta' attuative riscontrate; impegna il Governo: a promuovere, di concerto con la provincia autonoma di Bolzano, per quanto attiene le sue prerogative legislative definite dallo statuto di autonomia speciale, ogni iniziativa utile per dare piena attuazione nella lettera e nello spirito alle disposizioni dello statuto di autonomia in materia di toponomastica; ad operare affinche' il bilinguismo sia incentivato e promosso come strumento indispensabile alla pace e alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige-S)dtirol ed al consolidamento di una societa' altoatesina plurietnica nel rispetto delle diverse culture ed identita' locali; ad operare in modo che lo statuto d'autonomia, che e' legge costituzionale e che garantisce la pace fra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattutto in un suo principio fondamentale, che e' il bilinguismo, espresso anche nei toponimi. (7-00215)