Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00976 presentata da LEMBO ALBERTO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970409
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: l'articolo 41 della Costituzione sancisce la liberta' imprenditoriale; gli articoli 39 e 40 della Costituzione riconoscono rispettivamente l'associazione sindacale ed il diritto allo sciopero, da esercitarsi nell'ambito della legislazione ordinaria; i suddetti diritti non godono di parti tutela nell'ordinamento e nella prassi; ad avviso dell'interrogante, alcuni recenti provvedimenti governativi inficiano la liberta' d'impresa, come ad esempio il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, che, all'articolo 2, dispone un incremento del 3,89 per cento dell'aliquota dell'acconto sulle imposte dovute sui trattamenti di fine rapporto, di fatto intervenendo in un rapporto di natura privatistica che intercorre tra il datore di lavoro ed il lavoratore; il codice penale, agli articoli dal 502 al 506, condanna la serrata, annullando cosi' una forma di protesta imprenditoriale; in realta', attualmente la serrata per fini contrattuali e' legittima, in virtu' della incostituzionalita' dell'articolo 502 del codice penale dichiarata con sentenza del 4 maggio 1960, n. 29, e la serrata di esercenti di piccole industrie o commercio e' legittima allorche' tali esercenti non abbiano alle loro dipendenze prestatori di lavoro subordinato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 17 luglio 1975; con sentenza della Corte costituzionale n. 290 del 27 dicembre 1974, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 503 del codice penale, nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico (a meno che lo sciopero stesso non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale o ad impedire o limitare l'esercizio della sovranita'). Con sentenza della Corte costituzionale n. 165 del 13 giugno 1983, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 504 codice penale nella parte in cui punisce lo sciopero che abbia lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad emettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa (a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o limitare l'esercizio della sovranita' popolare). Con sentenza della Corte costituzionale n. 123 del 28 dicembre 1962, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 505 codice penale nella parte in cui punisce lo sciopero per solidarieta', e, con sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 12 dicembre 1967, non e' stata ritenuta fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 505 codice penale nella parte relativa al datore di lavoro; la normativa di tutela del posto di lavoro scaturente dalla legge n. 300/1970 e dalla legge n. 108/1990 giunge a compensare la posizione contrattualmente debole del prestatore di lavoro, introducendo il concetto di stabilita' reale del posto di lavoro; le sentenze della Corte costituzionale in merito al diritto di serrata ed al diritto di sciopero ed al relativo diverso regime di costituzionalita' risultano di data anteriore allo stesso statuto dei lavoratori e, comunque, alla legge n. 108 del 1990 e quindi non considerano la rilevanza dei mutamenti avvenuti nell'ambito dell'ordinamento giuslavoristico italiano -: se il Governo ritenga equo il mantenimento di diverse forme di tutela collettiva tra imprenditori e prestatori di lavoro; se non ravvisi in particolare un possibile elemento di incostituzionalita' nella disparita' di trattamento fra sindacati di imprenditori e sindacati di lavoratori dipendenti e quali iniziative intenda adottare in proposito, visto che sembrano da ritenere inapplicabili le sanzioni di cui agli articoli da 502 a 506 del codice penale, qualora la serrata venga utilizzata non come forma di reazione ad attivita' sindacali costituzionalmente garantite, bensi' quale strumento di autotutela nei confronti del Governo, come ammesso in generale per ogni forma di organizzazione sindacale che tuteli interessi collettivi. (3-00976)