Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00480 presentata da DELFINO TERESIO (MISTO) in data 19970411
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente, per sapere - premesso che: con decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, all'articolo 12 veniva sancito l'obbligo da parte delle aziende con impianti produttivi di emissioni in atmosfera di presentare domanda di autorizzazione entro il termine di un anno al fine di prevenire l'inquinamento di sostanze nocive nell'aria; tale termine veniva successivamente prorogato dal decreto-legge 30 giugno 1989, n. 243 al 31 luglio 1990 per gli impianti a minore rischio senza che nel frattempo sia stato emanato il decreto ministeriale di fissazione dei limiti di tali emissioni; il predetto decreto-legge ed i successivi che dovevano stabilire i nuovi termini di scadenza per la presentazione delle domande non furono convertiti sicche' sostanzialmente rimase valida la primitiva decorsa scadenza del 31 luglio 1989; in data 30 luglio 1990 veniva pubblicato l'atteso decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990 recante le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori massimi di emissione fornendo anche alle imprese riferimenti certi per elaborare piani di adeguamento, purche' avessero presentato alle regioni competenti, entro il 31 luglio 1989, l'istanza di autorizzazione, stabilendo nel contempo i criteri temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti, precisando l'ultima scadenza al 31 dicembre 1996 per quegli impianti che emettono appena al di sopra dei valori minimi previsti dalle linee guida del citato decreto ministeriale; molte sono le imprese artigiane che, ricorrendo in questa condizione, gia' hanno predisposto o stanno predisponendo idonei sistemi di abbattimento da installare su impianti preesistenti all'introduzione della norma, cosi' da rispettare le linee guida entro il termine indicato privilegiando l'adempimento attuativo rispetto a quello amministrativo, rinviando quest'ultimo alle scadenze via prorogate, per poi finire con trovarsi inadempienti sul piano formale; il problema sta emergendo solo oggi, con l'avvicinarsi dell'ultima scadenza del 31 dicembre 1997, quando moltissime imprese dotate di impianti preesistenti alla data del 30 giugno 1988, si troveranno con gli impianti adeguati al rispetto delle linee guida, ma senza poter dimostrare di aver presentato l'istanza prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 in tempo utile, nulla potendo fare ormai per ottemperare al dettato, se non rottamando i vecchi impianti ed acquistandone dei nuovi, cosi' da poter presentare istanza in forza dell'articolo 6, concernente i nuovi impianti, del citato decreto del Presidente della Repubblica -: se non si ritenga necessario ed urgente disporre la riapertura dei termini per la presentazione, alle regioni competenti, delle istanze autorizzative per gli impianti preesistenti alla data del 24 maggio 1988 consentendo cosi' alle aziende di sanare un'inadempienza amministrativa, tra l'altro punita con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni, senza che l'atmosfera ne abbia minimamente a soffrire, tenendo conto che, entro la fine del 1997, tutti gli impianti, anche quelli che producono inquinamento ridotto, dovranno produrre emissioni pari o al di sotto dei valori stabiliti dalle linee guida; se il Ministro interrogato vorra' considerare con la dovuta attenzione che tutta la questione come sopra esposta non costituisce un problema tecnologico ma piuttosto la conseguenza di omissione di adempimenti burocratici-amministrativi. (2-00480)