Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00217 presentata da COLONNA LUIGI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970411
La VII Commissione, premesso che: in data 9 ottobre 1996 veniva presentata un'interrogazione a risposta in Commissione, a firma dei deputati Colonna e Napoli, finalizzata a sapere se, a causa del rinvio dell'istituzione dei cicli di dottorato di ricerca in molte universita', non si intendesse ricorrere ad una seconda procedura ai sensi del terzo comma, articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, che prevede il conferimento del titolo di dottore di ricerca anche agli studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purche' in possesso di titoli valutati da una apposita commissione; cio', oltretutto, avrebbe ridotto, senza onere di spesa, un importante fattore di malessere della nostra universita', consistente nel progressivo invecchiamento dei ricercatori, con paralisi del ricambio generazionale; il sottosegretario di Stato per l'universita' e la ricerca scientifica, in data 8 gennaio 1997, rispondeva in Commissione che tale procedura era stata attivata una sola volta nel 1987 con il bando di un concorso per la concessione del titolo di "dottore di ricerca" a studiosi che non avessero partecipato ai relativi corsi, ma che l'esperienza era stata nettamente negativa a causa: 1) del numero "enorme" di candidati che vi parteciparono; 2) per la difficolta' delle commissioni esaminatrici di riconoscere la paternita' di molte pubblicazioni scientifiche; 3) per l'insorgere di un contenzioso da parte dei candidati che non avevano ottenuto il titolo; di questa risposta i firmatari si dichiararono insoddisfatti. Difatti, da informazioni assunte dagli interroganti risulta che: 1) da parte dell'universita' di Bari si candidarono al suddetto concorso meno di una decina di persone; 2) risulta molto strano il dubbio sulla paternita' di una pubblicazione scientifica: se cosi' fosse, non dovrebbe essere possibile piu' alcuna valutazione sui titoli per qualsiasi concorso; 3) lo stesso puo' dirsi a proposito del contenzioso promosso dai candidati non vincitori; il sottosegretario di Stato, nella risposta citata, prevedeva per il prossimo anno "certamente" il bando di altri corsi, ma affermava che "sara' tuttavia necessario conoscere prioritariamente l'ammontare dello stanziamento destinato alla attivazione di detti corsi"; impegna il Governo: a bandire al piu' presto un concorso per la concessione del titolo di dottore di ricerca a studiosi che non abbiano potuto partecipare ai relativi corsi; in subordine, nel disegno generale di assicurare al maggior numero possibile di giovani l'opportunita' di sviluppare le proprie competenze di ricerca e di autonomia degli atenei, ad adoperarsi affinche' sia attribuita alle singole universita' la potesta' di indire i concorsi suddetti; qualora non si intendesse in nessun modo attivare la suddetta procedura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, che pure consentirebbe ad alcuni giovani sicuramente meritevoli di lavorare nel settore della ricerca senza alcuna spesa a carico del bilancio dello Stato, ad attivarsi per l'abrogazione della norma attivata una sola volta e che non si intende piu' attivare, che contribuisce ad accrescere la farraginosita' del nostro sistema legislativo. (7-00217)