Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02118 presentata da GASPARRI MAURIZIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970428
Ai Ministri della difesa, delle finanze e del tesoro. - Per sapere - premesso che: con apposita legge del 23 dicembre 1996, n. 663 e' stata ridotta inopinatamente la complessiva retribuzione spettante ai Carabinieri ausiliari sulla base della normativa precedentemente vigente (quadro IV sezione C delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 ed integrazioni nonche' articolo 2 legge 20 marzo 1984, n. 34 ed integrazioni); il provvedimento di cui sopra e' stato ingiustamente applicato dalle Amministrazioni interessate anche ai Carabinieri ausiliari i quali, alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 663, erano gia' stati ammessi ai corsi di appartenenza di chiamata alle armi, avendo superato le prove di idoneita' previste dai bandi (gli allievi) e le valutazioni finali di corso (Carabinieri ausiliari); tale interpretazione viola il principio del divieto di reformatio in pejus, il quale dispone che al personale cui, in applicazione di una nuova normativa, competa uno stipendio, paga o retribuzione di importo inferiore a quello che gli sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti gli aumenti periodici per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o superiori a questi ultimi (cosi' come sostiene ormai unanimemente la giurisprudenza); il trattamento economico ora corrisposto, in applicazione della tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, non e' commisurato in alcun modo alla quantita' e qualita' del lavoro prestato dal personale in questione, il quale veglia attivamente ed ininterrottamente, anche al di fuori del comando di servizio, sul mantenimento dell'ordine pubblico, sulla sicurezza ed incolumita' dei cittadini e sulla tutela della proprieta', curando l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonche' delle ordinanze delle pubbliche autorita' prestando soccorso in caso di pubblici e privati infortuni; il danno grave ed irreparabile e' in re ipsa sol che si consideri che tali giovani hanno accettato di attendere a tali compiti perche' invogliati alla selezione, ai corsi ed al servizio, dall'offerta (e non dal miraggio) di una seppur modesta retribuzione; conseguentemente l'attuale retribuzione corrisposta, irragionevole ed in palese violazione del divieto della reformatio in pejus, sta mortificando i diritti quesiti dai Carabinieri ausiliari con grave incisione sull'aspetto motivazionale -: se intendano riqualificare giuridicamente la posizione degli interessati corrispondendo l'equo trattamento economico ad essi spettante, evitando cosi' una chiara elusione del divieto della reformatio in pejus e conferendo, inoltre, ai soggetti in questione una doverosa motivazione perche' possano meglio tutelare gli interessi dell'Arma dei Carabinieri. (5-02118)