Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00228 presentata da TATTARINI FLAVIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19970430
La XIII Commissione, premesso che: il repentino abbassamento della temperatura verificatosi nel mese di aprile 1997, in ampi territori del nostro Paese, raggiungendo in alcuni casi 12 gradi centigradi sotto lo zero, ha provocato danni di gravissima proporzione, causando gelate che hanno distrutto in molti casi il cento per cento della produzione ortofrutticola e viticola in avanzato stato di sviluppo vegetativo per il precedente andamento stagionale; le imprese agricole colpite, reduci da un'annata agraria negativa, rischiano la loro sopravvivenza per la dimensione della perdita di reddito, in alcuni casi totale; la legge 14 febbraio 1992, n. 185, "Nuova disciplina del fondo di solidarieta' nazionale", appare inadeguata per i tempi procedurali, rispetto all'urgenza e alla dimensione dei danni subiti, e dotata di scarse disponibilita' finanziarie (duecentocinquanta miliardi per le avversita' 1997); impegna il Governo: ad attivare con rapidita' tutti gli strumenti di intervento disponibili accelerando, in stretto rapporto con le regioni, le procedure per quantificare i danni e delimitare le zone colpite; a reperire risorse finanziarie straordinarie, compreso l'utilizzo dei fondi di compensazione agromonetari attribuiti dall'Unione europea al nostro Paese; a sollecitare un intervento straordinario dell'Unione europea, tenuto conto dell'intensita' e della vastita' della calamita'; a predisporre attraverso i ministeri competenti i provvedimenti per la sospensione o la riduzione del pagamento dei contributi previdenziali nonche' dei tributi erariali, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articoli 28 e 32; a provvedere ad una immediata sospensione del pagamento delle rate in scadenza di prestiti e mutui agrari in precedenza concessi alle imprese agricole colpite dalla calamita'; a varare provvedimenti per estendere e rendere piu' congruo il riconoscimento del danno alle strutture cooperative di commercializzazione e di trasformazione nonche' alle associazioni riconosciute dei produttori, di cui all'articolo 3, lettera f), della legge 14 febbraio 1992, n. 185; a prevedere, come in occasione delle calamita' alluvionali in Piemonte, forme di autocertificazione del danno subito da parte delle imprese agricole comprese nella zone delimitate. (7-00228)