Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00019 presentata da APREA VALENTINA (FORZA ITALIA) in data 19970508
La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione) considerato che: profonde obiezioni rispetto ad aspetti chiave della legge n. 148 del 1990 e, ancor piu', della successiva normativa secondaria sono emerse dal dibattito nel paese e dalle audizioni avvenute in Commissione, obiezioni di cui anche i documenti presentati dal Governo hanno in sostanza preso atto e della cui ampiezza sono state testimonianza imponente le oltre 500.000 mila firme di cittadini che hanno chiesto un &&Creferendum&&T per abrogare l'obbligatorieta' del modulo; testimonianza in nulla inficiata ovviamente dal fatto che la Corte costituzionale ha creduto di non dover ammettere il &&Creferendum&&T per obiezioni formali; dopo la presentazione al Parlamento del Rapporto sull'attuazione della riforma della scuola elementare, presentato dal Ministro della pubblica istruzione &&Cpro tempore&&T Lombardi, in data 27 marzo 1996, sono intervenuti importanti mutamenti nei termini stessi del dibattito intorno alla revisione della riforma della scuola elementare, giacche': &&Ca)&&T la discussione non puo' piu' avere come punto di partenza e di riferimento il solo Rapporto appena ricordato, bensi' anche due altri documenti proposti all'esame dell'opinione pubblica da parte del Ministro della pubblica istruzione, ossia la proposta di sviluppo del mese di novembre 1996 e la prooposta di riordino dei cicli scolastici del gennaio 1997; anche se tali proposte di riforma degli attuali ordinamenti della scuola elementare, di portata, ampiezza e implicazioni ben diverse l'uno dall'altro, contengono elementi di incertezza intorno agli orientamenti del Governo circa le modifiche che si rendono necessarie; &&Cb)&&T e gia' notevolmente cambiato il quadro legislativo, dato che per effetto di norme introdotte nel collegato alla finanziaria con la delega sull'autonomia delle istituzioni scolastiche alcuni aspetti fondamentali della riforma delle elementari risultano di fatto modificati. Infatti, l'articolo 1 comma 72 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che l'organico funzionale di circolo venga definito con criteri altri da quelli indicati dall'articolo 121 comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (tre insegnanti su due classi). L'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, poi statuisce che l'autonomia organizzativa delle scuole si esplichi liberamente anche mediante il superamento dei vincoli in materia di modalita' di organizzazione e impiego dei docenti. Pur rimanendo, dunque, in vigore la regola generale sull'utilizzazione dei docenti secondo moduli di tre su due classi o quattro su tre, e sull'articolazione della pluralita' degli interventi - di norma - per ambiti disciplinari, con l'entrata in vigore dell'autonomia le singole scuole potranno superare questi vincoli circa i modi di organizzare la pluralita' dei docenti; anche alla luce di elementi di valutazione offerti dal Rapporto Lombardi, dalla Proposta di sviluppo del Governo e dalle audizioni avvenute in Commissione appaiono comunque necessari e possibili interventi immediati di adeguamento normativo, anche a prescindere dalla prospettiva delle piu' ampie e generali misure di riforma complessiva che il Parlamento dovesse stabilire a partire da proposte del Governo o di iniziativa parlamentare; e' ampia la convergenza sull'osservazione che sono in primo luogo gli elementi di rigidita' negli obblighi e nei vincoli ad attenersi a determinate formule organizzativo-pedagogiche che limitano in modo inammissibile la liberta' metodologica e di progettazione degli insegnanti, comportando difficolta' anche gravi nell'opera di insegnamento, e rendendo impossibile ovviare ai rischi di frammentazione e inaccettabile secondarizzazione dell'insegnamento che una rigida suddivisione per ambiti comporta; l'esigenza prioritaria e' dunque quella di superare tali fattori di rigidita' sviluppando cosi' compiutamente l'indirizzo riformatore inaugurato con la circolare 116 e con gli interventi legislativi sopra ricordati, in modo da assicurare la piu' ampia possibilita' di libera sperimentazione, convivenza e sviluppo di proposte e metodi pedagogici diversi e in modo da mettere in grado le scuole di rispondere alle richieste diversificate delle famiglie; a questo fine occorre: 1) tradurre in norme organicamente conseguenti i principi di autonomia organizzativa e didattica gia' introdotti, dando concretezza alla liberta' di insegnamento e alla possibilita' di scelta per le famiglie. Cosi' va esplicitamente superata la regola - cui gia' comunque in base ai commi 7 e 8 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997 si puo' derogare - per la quale il modulo deve essere organizzato in base a tre insegnanti su due classi o tre su quattro, e per la quale la pluralita' degli interventi si deve articolare per ambiti disciplinari; deve, insomma, essere piena e non piu' un'eccezione rispetto alla regola, la liberta' di strutturare la pluralita' degli interventi nella forma giudicata piu' adeguata rispetto alle scelte pedagogico-didattiche compiute: quella del modulo tradizionale suddiviso per ambiti, quella del modulo con l'insegnante centrale di classe e insegnanti presenti in piu' classi per specifiche discipline, quella dei due insegnanti per il tempo pieno tradizionale, o le altre comunque possibili sulla base dell'organico funzionale di circolo. In tal senso vanno modificati principalmente gli articoli 121 e 128 del decreto legislativo 297 del 1994; 2) definire, quanto all'orario delle attivita' didattiche, un ampio margine di flessibilita', da un minimo di 27 ore settimanali con la lingua straniera fino ad un massimo di 40 ore per progetti a tempo pieno, perche' le scuole possano rispondere quanto piu' possibile alle richieste delle famiglie; 3) far si' che la dotazione del personale ai circoli didattici avvenga sulla base di un'assegnazione globale di ore di insegnamento stabilita in base al numero degli iscritti e delle opzioni di orario definite nel progetto educativo di istituto entro il minimo e il massimo consentiti, tenendo conto delle richieste delle famiglie; 4) rivedere i programmi didattici del 1985 eliminandone i caratteri di illusorio enciclopedismo che l'esperienza mostra non conciliabili con le caratteristiche psicologiche dei bambini e con i ritmi e le sequenze di apprendimento adeguati all'eta' della prima formazione, e definendo in modo realistico gli obiettivi educativi da raggiungere e le capacita' che la scuola elementare deve suscitare e formare; 5) assicurare la piu' estesa generalizzazione dell'insegnamento delle lingue straniere stabilendo che venga utilizzato a questo scopo tutto il personale che ha frequentato con esito positivo gli appositi corsi di formazione, effettuati con notevoli investimenti di risorse in questi anni; 6) consolidare l'organico degli insegnanti di sostegno nell'organico di circolo in relazione al numero degli alunni integrati e delle gravita' dell'&&Chandicap,&&T secondo i principi ispiratori delle leggi n. 517 del 1977 e n. 104 del 1992; 7) indicare precisi stanziamenti a favore degli enti locali al fine di pervenire in tempi ravvicinati e non piu' procrastinabili ad una ristrutturazione degli edifici scolastici destinati alla scuola dell'obbligo, anche in previsione delle nuove esigenze che potrebbero derivare da possibili riforme e in funzione dell'applicazione del decreto legislativo n. 626; impegna il Governo a presentare al Parlamento proposte di modifica legislativa in tal senso e ad assumere tutte le altre iniziative necessarie a raggiungere tali obiettivi. (8-00019)