Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00157 presentata da POZZA TASCA ELISA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19970514
La Camera, premesso che: in base al rapporto adottato il 18 gennaio 1996 dal Parlamento europeo, per tratta di esseri umani si intende "l'atto illegale di chi, direttamente o indirettamente, favorisce l'entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da un Paese terzo ai fini del suo sfruttamento, utilizzando l'inganno o qualunque altra forma di costrizione, abusando di una situazione di vulnerabilita' o di incertezza amministrativa"; la conferenza di Vienna sulla tratta delle donne, che si e' svolta il 10 ed 11 giugno 1996, organizzata dalla Commissione europea e dall'organizzazione internazionale dei migranti (Oim), ha evidenziato con forza la vastita' del fenomeno, la necessita' di una lotta congiunta dei vari paesi per contrastarlo, l'importanza di operare a fianco delle vittime; la Commissione europea, per tener fede ai risultati della conferenza di Vienna ed alla risoluzione del Parlamento europeo, attraverso la commissione unita Gradin, ha predisposto il programma "Stop" (sexual trafficking of person), che prevede una serie di azioni complementari tra Unione europea e Stati membri, per arrivare allo sviluppo di una politica integrata e multidisciplinare; il Consiglio d'Europa il 23 aprile 1997 ha votato la raccomandazione n. 1325, relativa alla tratta delle donne ed alla prostituzione coatta all'interno degli Stati membri, in cui, riaffermando il principio per cui tale fenomeno rappresenta una violazione flagrante dei diritti umani e va qualificata, sul piano normativo, come riduzione di un individuo in schiavitu', raccomanda al comitato dei ministri di elaborare una convenzione volta a reprimere tale fenomeno, attraverso l'inasprimento delle sanzioni, un coordinamento internazionale di polizia e l'armonizzazione delle legislazioni; nel nostro Paese tale fenomeno ha assunto dimensioni drammatiche: le stime nazionali presentate dal Parsec (associazione ricerca ed intervento sociale in collaborazione con l'universita' di Firenze) confermano una presenza che oscilla tra le 19.000 e 26.000 donne immigrate sfruttate presenti nel nostro paese, ma la cifra potrebbe aumentare se si considerano tutte le donne fatte transitare clandestinamente per l'Italia e destinate ad altri Paesi europei; il tratto distintivo e comune di tale fenomeno e' l'impossibilita' per le vittime di intervenire liberamente nella elaborazione e nella gestione del proprio progetto migratorio e, quindi, la reale condizione di schiavitu' a cui sono costrette; sul piano normativo, gia' gli articoli 535, 536 e 537 del codice penale punivano chi avesse costretto con violenza, minaccia o inganno, donne o minori a recarsi in un altro Stato per essere avviati alla prostituzione; la cosiddetta legge Merlin (legge n. 75 del 1958, recante abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), eliminando ogni riferimento limitativo al sesso, all'eta' o alla capacita' delle vittime del reato, o agli elementi di violenza ed inganno nella condotta dell'agente, punisce "chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza"; sempre sul piano normativo, la convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione di New York, resa esecutiva con legge di adesione n. 1173 del 1966 ed entrata in vigore, con inescusabile ritardo il 17 aprile 1980, prevede rispettivamente - per ora solo in teoria - rispettivamente agli articoli 5, 16, 17 e 20: l'equiparazione tra il trattamento in sede processuale tra vittima straniera e quella nazionale; il potenziamento dei servizi sociali interni, pubblici e privati per la prevenzione della prostituzione e la rieducazione delle sue vittime; l'adozione di regolamenti di protezione e l'istituzione di mezzi idonei di propaganda e sorveglianza; la tratta delle donne immigrate riduce la donna in uno stato di sfruttamento e di schiavitu' ed e' compito primario di un "paese civile" difendere e restituire dignita' di persona umana a queste donne; impegna il Governo ad istituire un tavolo di coordinamento e di emergenza tra i ministeri cointeressati, ovvero interno, affari esteri, sanita', grazia e giustizia, solidarieta' sociale, pari opportunita', per: a) affrontare unitariamente il fenomeno della tratta ed individuare un piano piu' preciso dello Stato per combattere la criminalita' organizzata e lo sfruttamento; b) predisporre una indagine amministrativa conoscitiva sulle dimensioni, sulle rotte di transito e l'organizzazione della tratta degli esseri umani, il legame con la criminalita' organizzata e la dimensione degli utili economici, al fine di promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica tramite un uso adeguato dei mezzi di informazione; c) accentuare il controllo bancario e fiscale al fine di rendere piu' difficile il riciclaggio dei proventi realizzati dalle grandi organizzazioni criminali; d) favorire una maggiore qualificazione unitaria sul tema specifico del personale degli uffici immigrazione, dei posti di frontiera, in grado di permettere l'individuazione delle vittime potenziali; e) istituire un reparto speciale di polizia destinata alla repressione della tratta, favorendo la formazione degli agenti preposti sui temi specifici, favorendo la cooperazione con l'Interpol e l'Europol; f) istituire una linea telefonica gratuita per le vittime della tratta; g) sostenere le iniziative delle organizzazioni italiane volte a dare rifugio alle donne vittime della tratta; h) tutelare la sicurezza e la dignita' delle vittime garantendo il diritto di costituirsi parte civile, un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari ed una protezione in quanto testimoni durante e dopo il processo; i) favorire il reinserimento delle donne vittime della tratta nei loro paesi d'origine; l) garantire la possibilita' alle organizzazioni non governative di costituirsi parte civile nei processi e di proteggere le vittime della tratta. (1-00157)