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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00158 presentata da MATTEOLI ALTERO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19970514

La Camera, considerato il contenuto della Costituzione della Repubblica italiana, ed in particolare dei princi'pi fondamentali indicati agli articoli 2 e 3 della stessa, con specifico riferimento al secondo capoverso dell'articolo 3, che testualmente recita: "e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"; tenuto conto del dettato della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria di gravidanza, con particolare riferimento all'articolo 1, terzo capoverso, ed all'articolo 5, laddove rispettivamente recitano: "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonche' altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato a fini della limitazione delle nascite"; "Il consultorio e la struttura socio-sanitaria oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, sociali o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignita' e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza che dopo il parto"; rilevata l'esigenza di attuare gli obiettivi generali per il settore materno-infantile di cui al piano sanitario nazionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1^ marzo 1994, ed all'"accordo tra lo Stato, nella persona del Ministro pro tempore della sanita' Adriano Ossicini e le regioni nella persona del presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome presidente Alessandra Guerra, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241"; tenuta presente l'esigenza di una concezione di assoluto rispetto della donna e di valorizzazione del suo ruolo di madre e di attrice primaria della societa' in tutti i suoi ambiti e di presenza effettiva della comunita' e delle istituzioni come soggetti partecipativi e non assenti nelle problematiche che la riguardano e nelle scelte piu' difficili cui e' chiamata; e' necessario dare visibilita' e certezza al dovere della comunita' e delle istituzioni di essere vicini concretamente alle madri nel momento della scelta fra l'aborto ed il compimento della gravidanza, garantendo realmente il sostegno economico, sociale e psicologico alla maternita' e non invece eludendo i vincoli stabiliti dalla legge n. 194, rendendo di fatto meramente formalistico il periodo di riflessione di sette giorni anteriore all'aborto previsto dal medesimo articolo 5 della medesima legge e rinunciando di fatto al dovere costituzionale di rimuovere le cause che determinino ineguaglianze e impediscono il pieno sviluppo della persona umana, nella fattispecie costituito dalla possibilita' di essere madri e poter provvedere dignitosamente ai propri figli; da un'attenta ricognizione della normativa nazionale e regionale riferita al settore socio-sanitario e' rilevata l'indispensabile necessita' di una forte integrazione tra aziende sanitarie locali e comuni nella realizzazione degli interventi sanitari e sociali all'interno dei consultori familiari, con particolare riferimento all'attivazione di tutti gli interventi necessari a evitare le interruzioni di gravidanza causate da motivazioni socio-economiche e psico-relazionali, considerando, in particolare, il quadro normativo predetto che pone come obiettivi primari da conseguire, finalizzati alla salvaguardia dei livelli assistenziali, la qualificazione degli interventi e la promozione di metodologie operative basate su progettualita' rigorose e mirate; la conferma di una forte integrazione fra interventi sanitari e sociali da realizzarsi in ambito distrettuale con la partecipazione attiva di aziende sanitarie locali, province e comuni; la collocazione in sede di aziende sanitarie locali delle strutture organizzative dipartimentali preposte alla tutela della maternita' e dell'infanzia e quindi degli interventi previsti dall'articolo 5 della succitata legge n. 194 del 1978, anche in considerazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 e dalla legge n. 730 del 27 dicembre 1983, che quindi possono attivare appositi dipartimenti territoriali per la tutela materno-infantile, al fine di realizzare l'integrazione tra attivita' ospedaliere ed attivita' territoriali sanitarie e sociali; e la piena tutela sociale degli utenti dei servizi sanitari, (anche di quelli ad alta integrazione socio-sanitaria di cui ai precitati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985 e legge n. 730 del 27 dicembre 1983) che puo' richiedere interventi socio-assistenziali e socio-sanitari che, in quanto rivolti in via generale a persone in condizioni di bisogno, sono comunque erogati dai comuni (redditi al di sotto del minimo vitale, interventi per la casa eccetera) ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 142 del 1990; l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni testualmente recita: "e' favorita la presenza e l'attivita' all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari, le aziende e gli organismi del volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi del volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266 del 1991 e dalle leggi regionali attuative"; l'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 testualmente recita: "il Cipe, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del fondo sanitario nazionale, con priorita' per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile" e l'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 prevede programmi straordinari pluriennali investimento nel campo dell'edilizia sanitaria, da finanziarsi mediante assunzione di mutui a carico del bilancio dello Stato; nell'Asl n. 8 di Arezzo, in collaborazione con sedici associazioni del volontariato cattolico e laico della provincia, sulla base di un'iniziativa proposta dal circolo citta' nuova di alleanza nazionale, dalla consulta donne di forza Italia e dalla feder-casalinghe di Arezzo, e prontamente accolta dalla predetta azienda sanitaria locale, e' stata attivata, nell'ambito degli interventi consultoriali, un apposito gruppo operativo multidisciplinare che, in integrazione con i servizi sociali comunali, garantira' l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 194 del 1978; impegna il Governo ad assumere iniziative affinche' le Asl e gli enti locali comunali e provinciali, ciascuno per le rispettive competenze e prerogative, e comunque in un'ottica di indispensabile integrazione, promuovano, nell'ambito dei dipartimenti materno-infantili e delle reti consultoriali, ovvero degli appositi gruppi di lavoro laddove non sia attivata la struttura dipartimentale, l'attivazione di specifiche articolazioni organizzative a carattere inter-disciplinare assegnatarie di proprie qualificate risorse umane, strumentali e finanziarie, dotate della indispensabile autonomia tecnico-organizzativa in relazione alle casistiche da trattare ed aperte alla collaborazione ed alla partecipazione attiva del mondo del volontariato e dell'associazionismo, che assicurino l'indispensabile supporto socio-relazionale, socio-economico e psicologico alle donne in gravidanza e che siano specificamente finalizzate alla prevenzione delle interruzioni di gravidanza dovute a cause socio-economiche ed all'assistenza continuativa anche successiva al compimento della gravidanza della madre, del neonato e del nucleo familiare di riferimento, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 194 del 1978; a stimolare le aziende sanitarie locali, nell'ottica dei principi di autonomia ed equita' che ne devono ispirare il modus operandi, a prevedere idonee forme di pubblicizzazione dell'esistenza della struttura di cui al capoverso precedente, in modo che le donne in gravidanza vi possano far riferimento nei sette giorni di riflessione che la legge n. 194 del 1978 concede loro prima dell'aborto; ad attivarsi perche' l'azienda sanitaria locale n. 8 di Arezzo ed i rappresentanti delle citate associazioni, trasmettano al ministero della sanita' di una relazione dettagliata sulla struttura richiamata con descrizione dell'organizzazione e del funzionamento, al fine di poter costituire valido modello da estendere alle altre realta' aziendali nazionali; ad attivare il ministero della sanita' per la verifica della corretta applicazione, da parte degli enti competenti dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 e comunque per la sollecitazione delle aziende sanitarie locali verso una piena realizzazione delle norme della legge n. 194 stessa miranti ad evitare l'interruzione di gravidanza e, in ottemperanza all'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 ed alla luce di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, affinche' sia data priorita' nell'accesso alle quote del fondo sanitario nazionale vincolate dal Cipe, al finanziamento dei progetti nel campo della tutela materno-infantile, che comprendano l'attivazione di interventi volti ad applicare l'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 e tutte le parti volte alla prevenzione degli aborti causati da motivazioni socio-economiche, ambientali e psico-relazionali contenute nella legge medesima. (1-00158)

 
Cronologia
venerdì 9 maggio
  • Politica, cultura e società
    A Venezia un gruppo armato secessionista occupa il campanile di San Marco, su cui issa la bandiera della Repubblica Serenissima. L'episodio si conclude dopo circa 8 ore, grazie al Gruppo d'intervento speciale dei carabinieri.

giovedì 15 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 306 voti favorevoli e 192 contrari, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania (AC 3637), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.