Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00244 presentata da DE BENETTI LINO (MISTO) in data 19970521
La VI Commissione, premesso che: lo strumento della fiscalita' costituisce uno degli strumenti di politica ambientale piu' efficace ed efficiente per il raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale ed una riforma fiscale in senso ecologico risulta di particolare efficacia per l'obiettivo di una riforma fiscale federalista essendo finalizzata al miglioramento della qualita' dei servizi e della qualita' ambientale sul territorio e quindi maggiormente gestibile e controllabile dalle comunita' locali e di maggiore efficacia nel garantirne le esigenze; il documento della Commissione europea "crescita, competitivita', occupazione" ritiene la fiscalita' ecologica uno degli strumenti di politica economica per il perseguimento di un modello di sviluppo sostenibile nel quale crescita economica e tutela ambientale risultino compatibili; il V programma di azione della commissione della Comunita' europea del 1993 - "Una nuova strategia a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile" - prevede, tra gli strumenti economici per l'attuazione di politiche ambientali, l'utilizzo di una fiscalita' ecologica. La globalizzazione dell'economia e la conseguente mondializzazione degli impatti richiedono una politica ambientale trasversale ai vari settori dell'economia: industriale (manifatturiero), energetico, trasporti, turismo, agricoltura, territorio (risanamento idrogeologico), bancario-assicurativo, non-profit; gli obiettivi di tutela ambientale devono essere integrati negli obiettivi di politica economica; considerato altresi' che: il nostro paese nel settore delle tecnologie pulite, nonostante i dati positivi riportati dall'Ice relativi alla bilancia commerciale degli ultimi quattro anni e l'incremento della domanda proveniente dai paesi extraeuropei, risulta essere un importatore netto di tecnologie pulite da altri paesi europei (Germania, Gran Bretagna, Francia) e, nell'attuale contesto competitivo, la promozione di un'industria italiana di tecnologie pulite costituisce una scelta strategica per uno sviluppo sostenibile del settore industriale e per l'occupazione; la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento - Integrated Prevention Pollution Control (Ippc) - considera l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili come base per la determinazione di valori limite di emissione; il regolamento Cee n. 1836/93 del Consiglio (regolamento sul sistema comunitario di ecogestione ed audit), all'articolo 3, prevede che le imprese adottino politiche ambientali con impegni finalizzati a ridurre le incidenze ambientali a livelli "che non oltrepassino quelli che corrispondono all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile"; la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1990 prevede che le migliori tecnologie disponibili siano senz'altro adottate (a qualunque costo) quando venga in gioco il valore assoluto della salute e, conseguentemente, dell'ambiente; l'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la promozione dell'adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (Emas) delle piccole e medie imprese anche attraverso semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie; il decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, istitutivo del comitato competente per l'ecolabel e l'ecoaudit, attribuisce all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa) compiti di supporto tecnico nell'esecuzione delle funzioni di competenza del comitato; i dati forniti da uno studio di Eurostat mostrano come in Italia negli ultimi trenta anni il valore delle emissioni di CO2 sia quadruplicato e stime fornite dall'Enel prevedono nel 2010 un raddoppio dei valori di CO2 registrati nel 1990, a causa della crescita della domanda di energia elettrica; secondo dati forniti dall'agenzia europea per l'ambiente, la produzione di energia derivante dalle fonti tradizionali (combustibili liquidi, solidi e gassosi), costituisce ancora la principale causa di inquinamento derivante dalle emissioni di gas climalteranti come ad esempio l'anidride carbonica; viste la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale; la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; la decisione del Consiglio europeo COM (96) 654 def. per la promozione di una mobilita' sostenibile e sicura ed il programma di azione 1995-2000 della Commissione europea per lo sviluppo della politica comune dei trasporti; considerato che, secondo dati forniti dall'Ocse nei "rapporti sulle performance ambientali 1994", il consumo di carburante nei trasporti e' in continua crescita e negli ultimi venti anni risulta piu' che raddoppiato e che gli elevati consumi energetici in tale settore sono dovuti sia alla carenza del trasporto urbano dei passeggeri, sia alla scarsa efficienza energetica del trasporto su gomma che, secondo dati forniti dal ministero dell'ambiente, in Italia rappresenta oltre l'84 per cento del trasporto totale e visti i costi sociali in termini di inquinamento, rischi per incidenti e perdite di vite umane, ecc., che tale forma di trasporto comporta; visti l'ordine del giorno al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, approvato dalla Camera il 25 febbraio 1997, relativo all'impegno del Governo ad adottare provvedimenti volti al miglioramento dell'efficienza energetica e ambientale del complesso del parco macchine circolante, sia pubblico che privato, nonche' incentivi per il trasporto pubblico urbano; i due regolamenti Cee di accompagnamento alla riforma della politica agricola comunitaria (2078/92 e 2080/92) e le risorse finanziarie che i fondi strutturali destinati al comparto agro-alimentare mettono a disposizione per la promozione di un sistema agroalimentare di piu' alta qualita'; il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante norme per l'attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; osservato che, secondo dati forniti dall'agenzia europea per l'ambiente, il prelievo idrico pro capite in Italia risulta essere superiore di oltre un terzo alla media europea, mentre le tariffe per il consumo idrico sono tra le piu' basse in Europa e che un allineamento alla media europea consentirebbe un piu' razionale utilizzo di una risorsa ambientale preziosa potenzialmente esauribile nonche' di reperire risorse finanziarie necessarie al risanamento idrogeologico del territorio; considerato inoltre che: attualmente il terzo settore, quello dell'economia non-profit, occupa oltre quattrocentomila persone, pari all'1,8 per cento della forza lavoro, e che il suo sviluppo contribuirebbe positivamente al problema dell'occupazione, assorbendo lavoratori non soltanto nel campo dell'assistenza sociale, ma anche in settori di estremo interesse ed utilita' per la modernizzazione del Paese, quali la gestione ambientale, la tutela dei beni culturali, la manutenzione delle citta' e del territorio; il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 stabilisce che, in coerenza con le strategie indicate dalla Unione europea, la politica tributaria assumera' come obiettivo fondamentale la tutela dell'ambiente; viste la proposta di direttiva del Consiglio, relativa ad un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia (92/C 196/01); la proposta di direttiva Monti, approvata dalla Commissione europea il 12 marzo 1997 sulla fiscalita' ecologica; la direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CE; il piano nazionale per lo sviluppo sostenibile in attuazione dell'Agenda 21, approvato dal Cipe con deliberazione del 28 dicembre 1993; evidenziato che gli impegni assunti dall'Italia in occasione della conferenza delle parti di Berlino del marzo 1995 nell'ambito della convenzione-quadro sui cambiamenti climatici, prevedono di giungere entro il 1997 alla definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2005, 2010, 2020; vista la comunicazione italiana alla convenzione-quadro sui cambiamenti climatici approvata dal Cipe il 10 gennaio 1995, nella quale si afferma che l'Italia potra' avvicinarsi entro il 2000 alla stabilizzazione delle emissioni di CO2 rispetto ai valori del 1990 e considerato il mancato completo raggiungimento di tale obiettivo; considerata la scarsa applicabilita' del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, concernente "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente" in riferimento all'articolo 1, comma 2, che prevede una misura volta ad evitare possibili varchi di evasione, stabilendo che "le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti" e vista la relativa circolare attuativa 27 ottobre 1994, n 181/E, la cui applicazione tuttavia contribuirebbe non soltanto a favorire l'occupazione, ma alla promozione di iniziative volte alla tutela ambientale in un'ottica di conversione delle attivita' produttive verso un modello di produzione sostenibile; impegna il Governo: ad attuare, nell'ambito della riforma fiscale e in generale nell'ambito di provvedimenti fiscali, indirizzi improntati a principi di fiscalita' ecologica nel rispetto di: 1) criteri di progressivita' del reddito fiscale; 2) criterio di neutralita' fiscale; 3) un gettito fiscale complessivo invariato (a somma zero) attuando un trasferimento del carico fiscale dal lavoro, riducendone il costo in modo da incentivare l'occupazione, alle risorse naturali utilizzate dal sistema produttivo quale correttivo al sistema dei prezzi di mercato affinche' includano, internalizzandone il costo, i danni ambientali connessi all'uso di tali risorse (scarsita' ambientali, inquinamento prodotto) stabilendo interventi in grado di favorire l'occupazione, l'innovazione tecnologica e migliorare la sostenibilita' ambientale attraverso: a) una riduzione degli oneri per le imprese soggette alle imposte sull'energia e/o emissioni in atmosfera ed in particolare una diminuzione dei contributi sociali per le categorie di dipendenti a basso livello di qualifica se dimostrabile da parte dell'impresa l'adozione di strumenti per la tutela e la salvaguardia ambientale (adozione di tecnologie pulite, sistemi di gestione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, etichetta ecologica, ecobilanci); b) forme di trattamento fiscale agevolato per gli investimenti nelle migliori tecnologie pulite disponibili quali anticipazioni senza interessi in sovvenzioni, contributi in conto capitale, prestiti a tasso agevolato, nonche' incentivi fiscali quali una maggiore deducibilita' delle quote di ammortamento, esenzione ai fini Irpeg di una quota percentuale del costo di acquisto, deducibilita' dei canoni leasing; c) un'imposizione fiscale su tutti i prodotti energetici differenziata in base al quantitativo di CO2 prodotto dalle emissioni inquinanti in riferimento alle direttive precedentemente richiamate ed all'ultima proposta di direttiva Monti; d) la previsione di agevolazioni fiscali al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte al risparmio del consumo energetico, all'efficienza energetica, all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per coloro che realizzino gli interventi previsti dall'articolo 8 legge 9 gennaio 1991, n. 10; e) un'imposizione fiscale sui consumi energetici nel settore industriale non applicabile se dimostrabile da parte delle imprese l'adozione della migliore tecnologia disponibile in base alla definizione fornita dalla direttiva Ippc sulla riduzione ed il controllo integrato dell'inquinamento; f) un'imposizione fiscale sulle emissioni in atmosfera commisurata alla concentrazione di inquinanti (NOx, SO2, COV) principali responsabili di fenomeni di acidificazione non applicabile se dimostrabile da parte dell'impresa l'adozione della migliore tecnologia disponibile in riferimento alla direttiva Ippc sulla riduzione ed il controllo integrato dell'inquinamento; g) la definizione di criteri per la determinazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, tali da garantire, oltre la copertura dei costi fissi e di gestione dei servizi erogati dai comuni, il "costo ambientale" (degrado ambientale, inquinamento prodotto) dello smaltimento dei rifiuti attraverso l'introduzione di una maggiorazione, in percentuale variabile in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti, il cui gettito venga destinato ad interventi per il risanamento del territorio; h) la concessione di agevolazioni fiscali a coloro che dimostrino di aver svolto attivita' di recupero, riciclaggio, raccolta differenziata, attraverso l'introduzione nella determinazione della tariffa di un coefficiente di riduzione proporzionale al quantitativo di rifiuti avviati al recupero, riciclaggio, raccolta differenziata, in attuazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; i) la definizione di una politica tariffaria per il consumo delle risorse idriche in linea con i livelli degli altri Paesi europei tale da reperire attraverso misure fiscali le risorse necessarie al finanziamento di investimenti destinati al risanamento idrogeologico del territorio; l) l'adozione, in attuazione dell'ordine del giorno al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, di misure fiscali in grado di incentivare il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, attraverso un piano di potenziamento della rete ferroviaria, a favorire il trasporto passeggeri pubblico disincentivando quello privato attraverso l'applicazione di pedaggi urbani per i residenti e del road pricing per i non residenti (pagamento di una tassa per l'utilizzo del sistema viario) al fine di una riduzione delle emissioni di gas inquinanti ed in particolare di CO2, e a destinare il relativo gettito al potenziamento della rete tramviaria urbana e al parco automezzi pubblici, disponendo inoltre di incentivi fiscali alle aziende pubbliche di trasporto per l'acquisto di mezzi di trasporto piu' ecologici; m) lo sviluppo di un'agricoltura eco-compatibile al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attivita' agricole incentivando attraverso una idonea politica fiscale produzioni biologiche, pratiche agricole eco-compatibili, promuovendo, ai fini di un incremento dell'occupazione, l'assistenza tecnica agli agricoltori e servizi alle imprese agricole attraverso l'impiego di esperti e tecnici del settore e disincentivando l'uso di fertilizzanti, pesticidi, sostanze chimiche risultanti dannose al terreno ed alla salute dei consumatori; n) la previsione di agevolazioni fiscali per la realizzazione di prodotti eco-compatibili (con una minore intensita' energetica, minore impiego di materie prime, concepiti in modo da agevolare lo smaltimento finale e/o il recupero dei materiali, tali da favorire il recupero, la raccolta differenziata, il riciclaggio) tenendo conto delle indicazioni tecniche fornite dall'ANPA, incentivandone la progettazione e realizzazione attraverso una percentuale di deducibilita' delle spese in ricerca e sviluppo; o) la previsione di incentivi fiscali per l'adozione di strumenti di gestione ambientale quali analisi del ciclo di vita del prodotto, ecobilanci, sistemi di gestione ambientale (Ecoaudit-Iso 14000), etichetta ecologica (Ecolabel); p) l'attuazione della circolare 27 ottobre 1994, n. 181/E attraverso la concessione di un credito di imposta per "le iniziative produttive intraprese dai soggetti che: iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9; iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica; iniziano un'attivita' nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti; iniziano un'attivita' nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini; iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992"; q) la previsione di agevolazioni fiscali, quali la deducibilita' ai fini Irpef ed Irpeg, delle somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' in campo ambientale; r) la previsione di agevolazioni per il regime fiscale degli enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e organizzazioni non-profit legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' in campo ambientale. (7-00244)