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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10683 presentata da PALMIZIO ELIO MASSIMO (FORZA ITALIA) in data 19970610

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri. - Per sapere - premesso che: in merito al credito alla cooperazione erogato dall'Italia ai paesi in via di sviluppo, sono stati perduti cinquecento miliardi di lire, come si evince dalla relazione del ministero del tesoro, aggiornata al secondo semestre 1996; il 20 dicembre 1996, data di scadenza di un prestito erogato alla Repubblica popolare cinese, nessuna restituzione e' avvenuta; quattordici sono complessivamente i paesi in via di sviluppo che non hanno onorato i propri impegni economici con il nostro Paese; il credito alla cooperazione erogato e' nel suo complesso diminuito drasticamente -: come il Governo intenda comportarsi nei confronti di dette nazioni, che hanno trovato nell'Italia un salvadanaio da cui indebitamente attingere; se non sia meglio chiedere garanzie attraverso accordi internazionali, per non trovarsi, come troppo spesso accade, a vantare crediti non piu' esigibili; quali nuovi crediti siano in pericolo di riscossione e verso quali paesi; se e quali misure preventive si intendano adottare nei loro confronti, per porre fine una volta per tutte a questo salasso incontrollato. (4-10683)

La Relazione del Ministero del Tesoro sulla cooperazione economica e finanziaria con i PVS citata nell'interrogazione viene presentata al Parlamento, sulla base delle risultanze contabili del Mediocredito Centrale, al fine di segnalare la situazione a fine semestre dei crediti di aiuto ex articolo 6 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 e dei crediti agevolati per la costituzione di imprese miste ex articolo 7 della stessa legge. Per la sua natura di mera situazione finanziaria, la Relazione non consente di per se' di ottenere alcuna indicazione sul rischio di inadempimento; i mancati rientri ad una data puntuale possono peraltro derivare dalle cause piu' diverse, quali, per esempio, ritardi di tipo amministrativo (specialmente in coincidenza con particolari scadenze) e nella acquisizione di valuta convertibile, od esistenza di contenziosi. Dei circa 500 miliardi di lire che risultavano arretrati al 31.12.96, pertanto, non si possono considerare "a rischio" che quelli legati ad una situazione di difficolta' finanziaria del debitore, quindi procedendo ad un esame caso per caso. A tale proposito non va dimenticato che la prima finalita' dei crediti d'aiuto ai PVS e' quella di alleviare lo stato di arretratezza economica, che si traduce spesso in problemi di natura finanziaria. In quest'ambito, peraltro, il panorama si presenta ancora una volta quanto mai differenziato; nella lista dei Paesi debitori si trovano situazioni estremamente diverse, da Paesi (tra i quali molti africani) che hanno visto condonato o alleviato il debito nelle sedi internazionali e sono in attesa di ulteriori iniziative di ristrutturazione, a Paesi (come il caso della Cina) per i quali non si prevedono particolari difficolta' di ripagamento. Va inoltre ricordato come, per effetto della regolamentazione in sede OCSE (articolo 29 "Consensus"), il credito d'aiuto italiano (tutto legato ad esportazioni nazionali) si possa oggi estendere solo a Paesi con reddito pro capite superiore a 3.035 dollari USA, con esclusione quindi dei Paesi piu' poveri. Inoltre, sempre in relazione al problema delle inadempienze derivanti da crediti di aiuto si fa presente che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo si e' dotata, sin dal 1989, di una stringente regolamentazione che consente di bloccare nuovi finanziamenti nel caso in cui il Paese beneficiario si dimostri inadempiente o inaffidabile. In particolare tale normativa e' contenuta nella delibera n. 9 approvata dal CICS (Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo) in data 17.3.1989. Essa prevede che il Mediocredito centrale, nel caso di nuove operazioni, possa accogliere le richieste di erogazione fino a quando l'inadempimento non superi i 500.000 dollari USA o importi equivalenti in altre valute ai tassi di cambio del giorno in cui pervengono le richieste di erogazione; oppure ove non siano trascorsi piu' di sei mesi tra la data di scadenza della prima rata non pagata e la data dell'erogazione. Qualora l'inadempimento ecceda i sopracitati limiti il Mediocredito centrale potra' dare corso alle erogazioni solo su parere favorevole delle Amministrazioni interessate (Ministero degli Affari Esteri, del Bilancio, del Tesoro e del Commercio con l'Estero). In mancanza di parere favorevole le erogazioni saranno sospese e potranno essere effettuate solo allorquando l'inadempimento sia cessato o ricondotto nei termini di cui sopra. Tali cautele, che si ritrovano anche presso le Istituzioni Finanziarie Internazionali, nonostante il loro Status di creditore preferenziale, consente pertanto il blocco di ulteriori eventuali programmi di aiuto, con il relativo effetto deterrente sui Paesi interessati alla continuazione del rapporto di cooperazione con l'Italia. Nel caso infine di contratti in corso (su cui cioe' siano gia' state effettuate una o piu' erogazioni) al fine di non lasciare a meta' degli interventi penalizzando altresi' l'impresa italiana realizzatrice del progetto, le erogazioni potranno continuare anche in caso di inadempimento del mutuatario e la sospensione delle erogazioni potra' avvenire solo a seguito di decisione concertata delle suddette amministrazioni sulla base dei dati forniti dal Mediocredito centrale. E' ovvio che, trattandosi di situazioni debitorie continuamente cangianti, tale regolamentazione si applica senza soluzione di continuita' nel corso dell'anno. Al 31.5.1997 i Paesi che presentavano insolvenze superiori ai 500.000 dollari USA, con prima rata non rimborsata precedente al 01.01.1997, erano i seguenti: Angola, Birmania, Bosnia Erzegovina, Camerun, Congo, Costarica, Gibuti, Guatemala, Senegal, Serbia/Montenegro, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Vietnam, Zaire. Nei confronti di tutti questi Paesi l'erogazione di nuovi crediti e' attualmente bloccata. Per vari di essi tale situazione di inadempienza e' parte di una grave crisi di indebitamento che questi Paesi hanno attraversato nel corso degli anni 80. Solo mediante accordi di ristrutturazioni del debito in seno al Club di Parigi o di cancellazione totale, si e' potuto registrare un certo miglioramento. Con riferimento infine alle misure preventive ed ai criteri che si intendono adottare per risolvere questo problema si sottolinea il fatto che la delibera dell'On. Ministro dell'01.08.1996 relativa alle condizioni di rimborso dei crediti di aiuto gia' prevede un collegamento fra strumenti finanziari da adottare e condizione debitoria complessiva dei Paese beneficiari non solo in relazione all'Italia ma anche alla comunita' dei Donatori. Essa infatti statuisce che, per quei Paesi che presentano un reddito pro capite annuo inferiore a dollari USA 766 e che sono eleggibili al "Trattamento Napoli" - che si applica ai Paesi poveri piu' fortemente indebitati e che prevede la possibilita' di procedere a consolidamenti del debito estero ufficiale altamente concessionali, fino al 67 per cento delle scadenze ristrutturate - in sede Club di Parigi, la cooperazione allo sviluppo possa attuarsi esclusivamente tramite lo strumento del dono. Altra misura preventiva e' costituita dalla ineleggibilita' alla concessione di ulteriori crediti di aiuto per i Paesi che abbiano beneficiato della cancellazione del debito ai sensi della Legge n. 106/9 I. Quanto infine all'assunzione di idonee garanzie a fronte della concessione dei crediti di aiuto si sottolinea che il Mediocredito centrale richiede sempre all'atto della firma della Convenzione finanziaria la garanzia sovrana del Paese beneficiario. Pertanto i crediti di aiuto che secondo l'articolo 6 della legge 49/87 possono essere concessi oltre che ai Governi anche ad Enti di Stato o Banche centrali sono sempre coperti dalla garanzia solennemente prestata dal Paese beneficiario. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.



 
Cronologia
mercoledì 4 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Norme in materia di promozione dell' occupazione (AC 3468), che sarà approvato dal Senato il 18 giugno (legge 24 giugno 1997, n. 196 - pacchetto Treu).

sabato 14 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dopo la pubblicazione di alcune foto che mostrano alcuni soldati italiani torturare i prigionieri durante la missione in Somalia del 1993, i generali Loi e Fiore, comandanti del contingente italiano in Somalia si autosospendono. Viene istituita una Commissione governativa d'inchiesta presieduta dall'ex presidente della Corte costituzionale Ettore Gallo.