Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVE DI DIBATTITO 8/00022 presentata da CONTE GIANFRANCO (FORZA ITALIA) in data 19970923
La VI Commissione, premesso che l'accisa attualmente applicata sull'alcool e' pari a 1.249.600 lire per 100 litri di prodotto, che sulle bottiglie e' applicato un contrassegno di Stato il cui costo varia da 60 a 600 lire a seconda del contenuto e della capacita' del contenitore, e che sul corrispettivo della cessione del prodotto, comprensivo tanto dell'accisa quanto del contrassegno di Stato, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 19 per cento, dando cosi' luogo ad uno dei piu' sconcertanti casi di applicazione di una imposta sull'imposta e provocando a carico del produttore un costo a titolo di imposizione fiscale che e' 15 volte superiore a quello della materia prima; considerato che sulla disciplina dell'imposizione sui prodotti alcoolici soggetti ad accisa e' recentemente intervenuto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che, modificando il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito, all'articolo 4, che il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo; considerato che per effetto di tale innovazione l'accisa deve essere assolta dai produttori, mediamente, a 30 giorni e che il contrassegno di Stato deve essere pagato al momento del ritiro della merce, quindi anticipatamente, mentre l'IVA deve essere versata nei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; ritenuto altresi' che sull'accisa dei prodotti venduti, su quanto si puo' produrre con i contrassegni di Stato e sui prodotti finiti ed in lavorazione giacenti nei magazzini, il produttore deve prestare fidejussione all'erario, e che questo comporta una riduzione dei fidi bancari oltreche' il costo, valutabile intorno al 2 per cento, della fidejussione stessa; considerato che il termine di pagamento al produttore della merce acquistata da parte del commerciante si colloca tra i 120 ed i 150 giorni, e che quindi l'anticipo da parte del produttore all'erario si colloca mediamente tra i 90 ed i 120 giorni, mentre il credito vantato dal produttore nei confronti del commerciante non gode di alcun privilegio ma e' un mero credito chirografario, per cui i produttori sono di fatto garanti del pagamento dell'accisa all'erario anche se il commerciante non paga successivamente il corrispettivo della merce acquistata; ritenuto che l'attuale normativa costringa il produttore ad anticipare all'erario circa il 50 per cento di quanto fattura e in taluni casi, come avviene per l'alcool puro; addirittura piu' del 70 per cento, aggravando cosi' la gia' difficile situazione di cassa delle imprese produttrici e contribuendo al processo in atto di erosione degli utili gestionali, con la conseguenza che le piccole e medie imprese del settore sono costrette a chiudere - come dimostra la progressiva riduzione del numero dei produttori dai 1.200 del 1984 ai meno di 500 attuali - mentre grandi aziende quali Stock, Buton, Riccadonna, Martini, Cinzano, Barbero, parte della Campari ed altre, sono state cedute ad imprese multinazionali straniere che possono permettersi di registrare delle perdite sul mercato italiano a fronte della commercializzazione con utili dei marchi nazionali all'estero; valutato che, allo scopo di porre rimedio alla ormai insostenibile situazione illustrata e' opportuno, stante lo scarto temporale tra il momento dell'obbligo di adempimento dell'imposta, disciplinato dal vigente Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e quello in cui il relativo onere viene trasferito a carico del soggetto effettivamente inciso, che l'accisa, il contrassegno di Stato e l'IVA sui prodotti alcoolici soggetti ad accisa diventino realmente una partita di giro mediante la quale i produttori incassino subito le relative somme e poi le versino all'erario, in modo da evitare un'inutile penalizzazione per i produttori stessi assicurando loro la certezza dell'incasso del corrispettivo delle imposte ed evitandogli l'evenienza di insoluti almeno sui tributi dovuti all'erario; impegna il Governo ad assumere apposite iniziative legislative finalizzate a prevedere l'allungamento dei termini di pagamento dell'accisa (oggi previsto in 22,5 giorni di media per tutti i prodotti soggetti all'accisa medesima) a 60 giorni. (8-00022)