Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00705 presentata da SAONARA GIOVANNI (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19971007
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che: con decreto prot. n. 11977/C20-B14 il provveditore agli studi di Padova, nell'ambito dei provvedimenti per la realizzazione della rete scolastica nell'anno 1997/1998, ha disposto la aggregazione dell'istituto tecnico industriale statale Cardano al liceo scientifico Einstein di Piove di Sacco, con decorrenza dal 1^ settembre 1997; il provvedimento e' stato motivato dalla circostanza che, operando le due scuole coinvolte rispettivamente con 18 e con 19 classi, entrambe risultano sottodimensionate rispetto al numero minimo di 25 classi necessario per conservare l'autonomia, ne' si prevede un significativo aumento della popolazione scolastica dei due istituti nei prossimi anni; viene inoltre menzionata la contiguita' delle sedi degli istituti stessi, che agevolerebbe la direzione comune degli stessi e l'uso in comune di alcuni laboratori; il decreto in sostanza unifica soltanto gli organi di presidenza, segreteria e del consiglio di istituto che peraltro deve rimanere rappresentativo di entrambe le componenti scolastiche; vengono invece conservate le autonome denominazioni, le rispettive funzionalita' didattiche, nonche' l'articolazione interna del collegio dei docenti e gli organici dei docenti stessi; a fronte di una aggregazione meramente amministrativa, sembra pertanto riconosciuta l'esigenza di salvaguardare per l'istituto Cardano tutti gli aspetti che qualificano e caratterizzano una scuola ed il suo indirizzo in quanto tali e nella loro identita' specifica; il comitato genitori dell'istituto Cardano, contrari all'aggregazione, impugnando il decreto del provveditore dinanzi al Tar per il Veneto con ricorso n. 2598/97, hanno chiesto la sospensione del citato decreto del provveditore; la sospensione e' stata negata dal Tar con ordinanza n. 1328/97 per asserita irrilevanza del danno lamentato se considerato nel complesso degli interessi coinvolti; senza specifica motivazione, e' stata ritenuta la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; in pendenza del ricorso amministrativo contro il decreto di aggregazione, il provveditore procedeva ai passi definitivi necessari per la completa aggregazione, riconoscendo a decorrere dal presente anno scolastico al liceo scientifico Einstein la personalita' giuridica precedentemente posseduta dall'istituto Cardano; e cio' nonostante le istruzioni ministeriali date ai provveditorati con prot. 2089 specifichino che l'autonomia derivante dalla "nuova" personalita' giuridica e' subordinata all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, regolamento addirittura ancora in corso di emanazione; anche i docenti ed il personale dell'istituto Cardano rilevano altri problemi ed altre perplessita' concernenti la contestata aggregazione tra le scuole; tra le tante questioni, si puo' evidenziare quella della nomina del responsabile amministrativo, rispetto al quale con il decreto di aggregazione il provveditore disponeva che il responsabile dell'istituto Cardano avrebbe proseguito nelle proprie funzioni rispetto all'intera nuova istituzione, per cui il responsabile del liceo Einstein e' stato trasferito ad altro incarico, mentre successivamente e con nuovo decreto il provveditore ha mutato avviso e ripristinato il posto di segretario economo presso il liceo Einstein; dato che intanto il responsabile dell'istituto Cardano era stato riconvocato per altra assegnazione di sede, si e' determinata la vacanza del posto di segretario economo per entrambi gli istituti aggregati, con evidenti pregiudizi per l'intero settore amministrativo, contabile ed organizzativo e vanificazione dei risparmi che si intendevano conseguire con l'aggregazione; in sintesi, da quanto esposto da genitori, docenti e personale, sembra che l'aggregazione non solo e' stata attuata tra scuole tra loro eterogenee, per natura, destinazione, organizzazione e vocazione profondamente distanti, ma anche con modalita' quanto meno affrettate e superficiali, senza tenere conto della pendenza di ricorso amministrativo, della mancanza di taluni presupposti normativi, come il citato regolamento previsto dalla legge n. 549 del 1995, e delle conseguenze della mancanza di un responsabile amministrativo su tutti i piani -: quale sia il suo orientamento rispetto alle modalita' di attuazione delle aggregazioni, perche' le stesse possano garantire i vantaggi che con esse si intendono conseguire nell'ambito di una razionalizzazione realmente efficace; se non ritenga che tale efficacia degli interventi di razionalizzazione non vada commisurata esclusivamente a dati numerici come l'ammontare delle classi, o geografici, come la contiguita' delle sedi, ma debba tenere conto anche di fattori ulteriori, quali l'omogeneita' degli istituti e delle rispettive vocazioni, l'organizzazione e formazione del corpo docenti, le esigenze degli alunni e genitori, l'assetto gestionale e le relative risorse umane, con le rispettive esperienze acquisite nelle sedi coinvolte, eccetera; se, alla luce di tanti fattori rilevanti, i decreti di razionalizzazione, di cui quello riferito alla questione in oggetto e' un esempio, non necessitino di ponderazioni piu' approfondite e motivazioni piu' articolate, per rendere efficaci gli interventi che dispongono, rispettando, peraltro, assetti esistenti e tempi fisiologici; se, nella questione che e' stata esposta, le difficolta' gestionali non rischino di compromettere, superandoli, i vantaggi che dovrebbero derivare dall'aggregazione dei due istituti scolastici. (2-00705)