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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00782 presentata da BORGHEZIO MARIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19971117

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che: lo scorso mese di settembre 1997 e' stato emanato il regolamento 30 settembre 1997, n. 384, che regola l'istituto della cessione dei crediti d'imposta in materia fiscale; la disciplina risultante e' eccessivamente rigida e restrittiva, posto che il credito non sara' facilmente negoziabile non solo perche' i cessionari potranno avvantaggiarsi di questa previsione, esigendo un prezzo molto alto per la cessione, ma anche perche', fermi restando i poteri di accertamento dell'amministrazione verso il cedente, tale regolamento prevede che il fisco potra' agire anche verso il cessionario; la suddetta cessione, oltretutto, potra' applicarsi solo per gli importi eccedenti quelli oggetto delle iscrizioni a ruolo, qualora dovessero risultare a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificati in data anteriore a quella della notifica della cessione; l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge n. 66/1992, in tema di imposta sul valore aggiunto, prevede che, nella dichiarazione dei redditi, il dichiarante possa computare in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, che siano dovute sulla base della medesima dichiarazione, l'ammontare dell'eccedenza risultante relativamente alle predette imposte; in tema di dichiarazione unificata, l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede "versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti"; vincolando la compensazione solo a tributi tassativamente elencati, purche' relativi allo stesso periodo d'imposta; la limitata applicabilita' dell'istituto della compensazione solo in casi tassativi, non avendo alcuna giustificazione giuridica, e' incostituzionale per irragionevolezza e disparita' di trattamento dal momento che obbliga il contribuente ad un prestito forzoso privo di alcun fondamento; durante un lungo arco temporale, molte sentenze della Corte costituzionale hanno configurato il rapporto tributario come rapporto di diritto comune, sottoposto percio', anche alla compensazione, salvo il caso di deroghe espressamente previste (Corte costituzionale n. 48/1968, n. 544/1987, n. 870/1988, e Cassazione sezione un. 7053/1991 in tema di solidarieta' tributaria, e Corte costituzionale n. 44/1996, in tema di applicabilita' dell'anatocismo in materia tributaria) -: se non intendano urgentemente riesaminare la normativa citata, prevedendo la generalizzazione dell'istituto della compensazione, per consentire ai contribuenti del nostro Paese di esercitare i diritti conseguenti per tutti i loro crediti, senza gli attuali limiti e vincoli che si trovano in contrasto con lo spirito e la lettera della Costituzione vigente, e che lo Stato continua a negare ai contribuenti con motivazioni che all'interpellante appaiono pretestuose e costituzionali, invocando la specialita' dell'obbligazione tributaria. (2-00782)

 
Cronologia
domenica 9 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    Alle elezioni suppletive nel collegio senatoriale del Mugello è eletto il candidato dell'Ulivo, Antonio Di Pietro.

lunedì 17 novembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In un grave attentato terroristico a Luxor, in Egitto, perdono la vita sessanta turisti di diversa nazionalità, sette egiziani e i sei terroristi.

mercoledì 19 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (AC 3240), che sarà approvata dal Senato il 19 febbraio 1998 (legge 6 marzo 1998, n. 40 - legge Turco-Napolitano).