Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00823 presentata da CANANZI RAFFAELE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19971216
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che: la materia dei controlli nella pubblica amministrazione merita di essere ampiamente rivisitata al fine di rendere il controllo sul piano della legittimita' degli atti e dell'efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa effettivamente idoneo nell'interesse generale del Paese e in quello particolare della stessa pubblica amministrazione; certamente quanto va emergendo in materia di progetto di legge di riforma della seconda parte della Costituzione non puo', prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale, sortire alcun effetto; il controllo attualmente consentito, nei confronti delle regioni, alla Corte dei conti e' una pronunzia sull'attuazione, da parte delle regioni stesse, di leggi, di piani e di programmi statali; risulta adottato regolamento delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/1997 in data 3 giugno 1997 con il quale sarebbero stati istituiti collegi regionali di controllo della Corte dei conti per il controllo successivo sulla gestione delle regioni, delle amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici regionali, nonche' sulla gestione dei comuni, delle province e delle altre istituzioni di autonomia operanti nel territorio di ciascuna regione; detto regolamento risulta emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 20 del 1994, il quale disciplina l'autonomia finanziaria della Corte dei conti e una interpretazione di questa norma, come riferita anche alla organizzazione esterna della Corte, sarebbe in palese contrasto con l'articolo 97 della Costituzione che riserva alla legge l'organizzazione interna ed esterna, centrale e periferica, che invece sembra ora profondamente alterata; tale atto suscita non poche perplessita' sia sotto il profilo della legalita' repubblicana sia sotto quello dell'intrinseca legittimita' dell'atto stesso e puo' costituire certamente una sicura fonte di contenzioso con le regioni e con gli altri enti, che finirebbero per essere controllati da un organo non previsto dalla legge -: se il Governo sia stato posto a conoscenza dell'istituzione di tali collegi; se il Governo ritenga legittimo e opportuno il deliberato in esame con riguardo al fondamento normativo e al rispetto dei princi'pi della imparzialita' e della buona amministrazione; se e quali iniziative intenda assumere il Governo qualora il provvedimento fosse extra ordinem, non autorizzato da alcuna disposizione di legge e, percio', invasivo di attribuzioni appartenenti al potere legislativo. (2-00823)