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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00221 presentata da POZZA TASCA ELISA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19971218

La Camera, premesso che: in base all'articolo 9 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, ratificata dal nostro paese con legge 27 maggio 1991, n. 176, va rispettato il diritto del fanciullo ad intrattenere rapporti regolari e contatti diretti con entrambi i genitori, anche se detenuti; la risoluzione del Parlamento europeo n. A3-0172/92 su una Carta europea sui diritti del fanciullo, al paragrafo 8.15, prevede che: "ogni fanciullo, i cui genitori, o uno di essi, si trovino a scontare una pena detentiva, deve poter mantenere con essi gli adeguati contatti, mentre i fanciulli in tenera eta' che convivono con la madre nelle carceri devono potersi avvalere di cure adeguate e di infrastrutture"; la raccomandazione n. 1340 approvata il 22 settembre 1997 dal Consiglio d'Europa raccomanda la generalizzazione delle visite coniugali in carcere e la continuita' dei contatti familiari, nonche' la sistemazione di luoghi d'affettivita' appropriati ed adeguati a ricevere bambini; la nostra Costituzione, all'articolo 27, stabilisce che le pene non possono essere contrarie al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato, e conseguentemente debbono essere garantiti tutti i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello di mantenere rapporti affettivi e sociali all'interno della famiglia; la pena privativa di liberta' mal garantisce il principio della "personalita'" della pena, in quanto la famiglia della persona incarcerata subisce, a causa della detenzione di uno dei suoi membri, pene sussidiarie alla principale, se non altro per il deterioramento della situazione economica; una indagine condotta da Gianni Biondi sullo sviluppo del bambino in carcere ha dimostrato come i bambini detenuti a seguito delle madri rivelino difficolta' emotive o affettive; e' stata inoltre riscontrata una tendenza di questi bambini, una volta usciti dal carcere, a preferire l'isolamento rispetto alle stimolazioni dell'ambiente e in ogni caso ad un lento, ma costante atteggiamento di chiusura, segnale significativo del livello di difficolta' che il bambino ha sofferto in carcere; occorre quindi individuare con maggiore precisione i diritti del bambino che ha i genitori in carcere, sia nei confronti del genitore detenuto, sia nei confronti dell'altro genitore e dei parenti, sia nei confronti dei servizi locali e dell'amministrazione penitenziaria, impegna il Governo: ad elaborare un piano articolato mirato al superamento dei problemi legati agli effetti della detenzione sul piano familiare e sociale che preveda: a) la realizzazione, all'interno dell'istituto penale, di programmi generali per tutte le detenute madri di quell'istituto e differenziati per ciascun bambino al fine di consentire al bambino di poter avere occasioni di socializzazione variamente definite a seconda delle situazioni locali, ambientali, familiari, non dimenticando di favorire, per quanto e' possibile, il rapporto con i fratelli che sono rimasti in liberta'; b) lo studio e la realizzazione di spazi adeguati, sia per le stanze-celle, sia per gli spazi comuni da dedicare alla socializzazione, che consentano una migliore realizzazione dei programmi di cui sopra, con un utilizzo flessibile dell'organizzazione che riguarda la gestione intra-muraria dello spazio e del tempo; c) la generalizzazione delle visite dei coniugi in prigione e l'umanizzazione delle condizioni di visita per i parenti, ed in particolar modo per i bambini, attraverso la predisposizione di luoghi di incontro che non ripropongano il modello carcerario, ma ricreino, cosi' come sperimentato in Francia, e per quanto e' possibile, lo stesso calore delle mura familiari; d) la possibilita' che venga favorita, nel limiti del possibile, per quelle madri detenute che hanno il partner anch'egli detenuto, la detenzione nello stesso istituto per entrambi, al fine di consentire al minore di avere contatti con entrambi i genitori; e) il potenziamento dei servizi sociali a favore delle famiglie dei detenuti e l'erogazione di un aiuto economico d'urgenza per far fronte immediatamente alle difficolta' derivanti dalla perdita di reddito. (1-00221)

 
Cronologia
martedì 16 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Commissione affari sociali della Camera approva in sede legislativa la proposta di legge recante Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell' Osservatorio nazionale per l' infanzia (AC 417-B), approvata dal Senato il 16 luglio 1997 (legge 23 dicembre 1997, n. 451).

lunedì 22 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Il giudice per le indagini preliminari proscioglie il Presidente del Consiglio Prodi dalle accuse di conflitto di interessi e abuso d'ufficio nell'inchiesta sulla cessione della Cirio da parte dell'IRI all'epoca della sua presidenza.