Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/00831 presentata da CONTI GIULIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19971219
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanita', per sapere - premesso che: la terapia anti-cancro del professor Di Biella e' alla attenzione della stampa nazionale da molti anni ed e' fonte di speranza di vita per migliaia di malati; essa e' una terapia fondata sulla somministrazione per via iniettiva di un cocktail di farmaci, fra i quali la somatostatina, la melanotonina e altre sostanze; la somatostatina e' un farmaco costosissimo e al dosaggio indicato dal professor Di Bella (3 mg. per ogni trattamento), e' in vendita in farmacia al prezzo di lire 516.500 (mentre in Germania costa circa 100.000 lire); il pretore Di Maglio, nonostante il cocktail di farmaci non sia stato sperimentato dalle commissioni scientifiche indicate dal Ministro della sanita', ne' abbia ottenuto il "placet" della Cuf, ha ordinato la somministrazione del farmaco a due pazienti affetti da cancro ricoverati in ospedale; se il cocktail Di Bella fosse efficace o parzialmente efficace, non somministrarlo potrebbe dare adito alle accuse di "omissione di terapia"; il professor Luigi Di Bella avanza pesanti obiezioni e trova difficolta' a sottoporre il suo farmaco alle autorita' scientifiche nazionali e alla commissione nazionale oncologica, come richiesto dal Ministro Bindi, adducendo motivi di preoccupante sfiducia negli stessi; molti pazienti, curati anche nella fase terminale della malattia cancerosa, sostengono di aver avuto notevoli miglioramenti del proprio stato fisico e psichico; comunque, le terapie tradizionali e cioe' quella chirurgica, quella chemioterapica (medica), quella radioterapica, non danno risultati omogenei o certi, e neppure soddisfacenti nei malati in stato avanzato della malattia, e soprattutto nella fase terminale; comunque la terapia viene applicata ed eseguita su pazienti che volontariamente lo accettano in regime di massima liberta' in molti siti; le modalita' di esecuzione e la accettazione volontaria della terapia da parte di migliaia di malati, rappresenta una vera e propria sperimentazione di massa, non autorizzata, ma "de facto" esistente da molto tempo; infatti, l'unico discrimine al trattamento di malati cancerosi con il Cocktail-Di Bella, dipende dalle condizioni economiche del malato, il quale usa tale terapia se economicamente abbiente e non puo' usarla se povero; e' vero che la sentenza di un magistrato non fornisce fondamento scientifico ad una terapia anti-tumorale, ma e' anche vero che il diritto alla salute, alla scelta del medico e quindi alla scelta della terapia non puo' essere condizionato dalla disponibilita' economica del paziente (come una recentissima circolare del Ministero della sanita' lascerebbe intendere) e che, quindi, se un magistrato non ha il potere magico di fornire fondamento scientifico, e' altresi' vero che questo potere non lo ha neppure la ministra Bindi che, soprattutto, non ha quello di proibire ad un magistrato di sentenziare su materia controversa a lui sottoposta; alla Cuf viene attribuita una competenza scientifica non giustificata, con modalita' di scelta dei componenti in base a criteri politici e clientelari, ne' questi hanno competenza specifica in materia di studio, di sperimentazione e di ricerca sul cancro (eccetto qualche caso); seppure per altre terapie di tumore, i farmaci che compongono il Cocktail-Di Bella sono stati tutti singolarmente sottoposti a sperimentazione scientifica controllata, accettata dalla Cuf; sebbene la carenza di sperimentazione "ufficiale" sia evidente, e' altresi' vero che il medico puo' somministrare farmaci "secondo scienza e coscienza", criterio piu' valido degli artificiosi, illogici e illiberali criteri di cura stabiliti dai "protocolli di cura" ispirati dalla volonta' o dalla necessita' di risparmiare sulla terapia, persino di malati gravi, e inventati dalla finanziaria 1997 -: se il Governo intenda valutare alcuna prevenzione il problema sollevato dalla terapia di Bella nel senso di: a) valutare oggettivamente la documentazione medica che il professor Di Bella puo' esibire, al di fuori della dizione "cartelle cliniche"; b) costituire una commissione speciale di studio e di valutazione sulla terapia, sui casi gia' studiati dal professor Di Bella e sui risultati ottenuti, con la possibilita' di partecipazione attiva del professor Di Bella (che e' un ex-docente universitario) alla costituenda commissione; se non ritenga opportuno che il costo della medicina (somatostatina) rientri nella media europea e comunque, che il costo in farmacia sia identico a quello praticato negli ospedali pubblici. (2-00831)