Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14666 presentata da ZACCHERA MARCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980105
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: il Ministro delle finanze con i suoi decreti (23 maggio 1997 e 27 settembre 1997 - Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e n. 238 dell'11 ottobre 1997) ha bandito due concorsi per la nomina a presidente, a presidente di sezione e a giudice di alcune commissioni tributarie provinciali e regionali; le istruzioni per la compilazione della domanda e per la relativa documentazione di cui agli anzidetti decreti, pero', sono fuorvianti e in contrasto con la legislazione vigente; in particolare: a) "I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali - presidenti, vicepresidenti e giudici - sono nominati con precedenza sugli altri... secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F (servizi prestati nelle commissioni tributarie)" articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; b) per coloro, invece, che non sono componenti delle anzidette commissioni tributarie, "La formazione degli elenchi e' fatta secondo i criteri di valutazione ed i punteggi indicati nella tabella E" (altri servizi, titoli accademici o di studio) - articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 545 del 1992 - tranne che per i presidenti e i vicepresidenti le cui graduatorie debbono essere redatte sulla base delle tabelle E e F e quindi tenendo conto anche dell'eventuale servizio prestato nelle soppresse commissioni tributarie di primo o di secondo grado o nella commissione centrale (articolo 3 del decreto legislativo n. 545 del 1992); c) inoltre, tra i requisiti previsti per la nomina o per una nuova nomina, la legge richiede un'eta' inferiore al settantaduesimo anno .articolo 7, comma 1, lettera d). del decreto legislativo n. 545 del 1992; invece i decreti ministeriali sopra indicati, in violazione della legge: a) non consentono a tutti i componenti delle attuali commissioni tributarie di presentare domanda per una nuova nomina (richiedono, infatti, l'appartenenza a determinate categorie, quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo ma non tutti i giudici tributari appartengono alle anzidette categorie); b) prevedono per tutti gli aspiranti ad una nomina, quindi anche per coloro che sono gia' componenti delle commissioni tributarie, che le graduatorie debbano essere compilate secondo i criteri di valutazione e i punteggi delle tabelle E ed F e non solo della tabella F. L'articolo 11, sopra citato, fa riferimento, invece, soltanto alla tabella F; c) ed infine, il secondo dei citati decreti ministeriali, pur in assenza di un valido fondamento normativo, contiene un'ingiustificata ed inopportuna deroga al limite di eta' di settantadue anni: "il limite di eta' non opera nei confronti di coloro che al momento della presentazione della domanda sono componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonche' della commissione centrale" -: se il Ministro interrogato non ritenga di procedere ad un adeguato approfondimento delle questioni sopra esposte al fine di inserire nei prossimi bandi di concorso istruzioni piu' conformi alle disposizioni di legge. (4-14666)
Con l'interrogazione cui si risponde, premesso che nella procedura per la nomina, in varie cariche, presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dal decreto del Ministro delle finanze del 27 settembre 1997, non sarebbero state puntualmente osservate le disposizioni di cui agli articoli 7, 9 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, riguardante l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno "procedere alle necessarie correzioni" emanando disposizioni conformi alla predetta normativa. Come e' noto, con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, e' stato emanato l'apposito regolamento che reca la disciplina generale ed organica in materia di conferimento degli incarichi ai componenti le commissioni tributarie. In particolare, il predetto decreto, conformente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 545 del 1992, nel prevedere che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ogni sei mesi, da' comunicazione delle vacanze verificatesi in seno alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, vicepresidente e giudice, disciplina le modalita' di presentazione delle domande da parte degli aspiranti e dispone che il predetto Consiglio di Presidenza procede alle deliberazioni per la nomina dei componenti di detti organi giudicanti sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 545, il medesimo decreto stabilisce che "il servizio prestato nelle commissioni provinciali e regionali da' diritto di precedenza sugli altri aspiranti" e relativamente ai posti che si rendono vacanti nelle commissioni tributarie regionali viene data precedenza ai componenti delle commissioni tributarie provinciali che abbiano maturato "non meno di cinque anni di attivita' nelle stesse" (articolo 4). Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.