Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14654 presentata da URSO ADOLFO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980105
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e ambientali, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: lavoratori avviati in progetti socialmente utili (ex cassintegrati) costituiscono forza aggiuntiva e pertanto nello svolgimento delle attivita' lavorative dovranno essere affiancati da personale di ruolo; il ministero dei beni culturali e ambientali, nella persona del direttore generale per gli affari generali e amministrativi, pro tempore con nota prot. 28339 del 4 dicembre 1997 ha ribadito che i lavoratori utilizzati in progetti socialmente utili costituiscono forza aggiuntiva e specificamente che tali lavoratori "non possono ricevere lo scambio di consegne"; il ministero dei beni culturali e ambientali, sempre nella persona del direttore generale per gli affari generali e amministrativi pro tempore con nota successiva prot. 28757 del 12 dicembre 1997, annullando la nota del 4 dicembre, precisava in riferimento all'impiego dei lavoratori in progetti socialmente utili, che "valutate le esigenze di servizio ed in presenza di situazioni eccezionali, potra' intanto consentire l'effettuazione delle operazioni di consegne come per il passato"; gli addetti ai servizi di vigilanza (ex Custodi e Guardie notturne) sono dipendenti civili appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione per i Beni culturali e ambientali che, nelle rispettive sedi di servizio (Soprintendenze ed altri Istituti), svolgono in via istituzionale attivita' di "vigilanza e custodia" dei beni archeologici, architettonici, storici, eccetera affidati in consegna all'istituto di competenze; i capi d'istituto periferici (soprintendenti) provvedono, quindi, all'attivita' di protezione dei beni affidati alla loro competenza mediante il predetto personale di vigilanza, al quale e', a sua volta, affidata una precisa consegna: infatti l'articolo 10 del Regio decreto 7 agosto 1909 n. 668 (regolamento per il servizio di guardia notturna nelle Gallerie, nei musei archeologici, nei monumenti e negli scavi di antichita' del Regno) espressamente prevede che "ad ogni guardiano notturno si dara' di regola una tassativa consegna, attribuendogli una speciale zona da invigilare, in modo che possa ritenersi assicurata in ciascun Istituto una continua e compiuta sorveglianza" (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 1909); lo scambio delle consegne e' inoltre, la ricognizione della presenza e dello stato di conservazione di tutti i beni culturali (architettonici, archeologici, eccetera) ubicati nella zona o area affidata alla consegna di ogni singolo addetto ai servizi di vigilanza; tale operazione e' effettuata congiuntamente dal personale montante e da quello smontante dai rispettivi turni di servizio; lo scambio di consegne il cui esito deve essere formalizzato e portato a conoscenza del superiore gerarchico, rappresenta un obbligo di servizio ineludibile la cui prestazione e' variamente articolata (parziale sovrapposizione dei turni o lavoro straordinario); dell'importanza "probatoria" che il meccanismo dello scambio delle consegne assume anche ai fini delle attivita' di accertamento di eventuali danni erariali, non e' consentito ritenere che tali operazioni possano legittimamente comandarsi a carico di unita' non di ruolo (cassintegrati) impiegati dell'amministrazione per i beni culturali in attivita' (progetti socialmente utili) per loro stessa natura di "supporto", "aggiuntive", "strumentali", rispetto alle finalita' istituzionali perseguite dall'amministrazione statale di applicazione, anche in conseguenza che tale personale non ha il riconoscimento di agente di pubblica sicurezza; infatti, senza alcun dubbio devono ritenersi di stretta competenza del personale di "ruolo" dei beni culturali adibito a tali scopi, l'esercizio delle attivita' di vigilanza e custodia dei predetti beni, nonche' l'esercizio di ogni altra attivita' connessa ai compiti istituzionali, quali per l'appunto anche lo scambio delle consegne -: se non ritengano opportuno intervenire affinche' venga adottato ogni atto utile finalizzato alla riappropriazione, da parte degli addetti ai servizi di vigilanza di ruolo del ministero per i beni culturali e ambientali, delle competenze che istituzionalmente competono loro in via esclusiva; se non ritengano necessario ripristinare gli atti di gestione pertinenti all'impiego del personale cassintegrato che, invece, e' estraneo alla pubblica amministrazione; quale siano le valutazioni del Governo in merito alla vicenda sopra menzionata che lascia perplessi lavoratori dipendenti del ministero per i beni culturali e ambientali. (4-14654)