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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14668 presentata da MALAVENDA ASSUNTA (MISTO) in data 19980108

Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro. - Per sapere - premesso che: con nota del ministero dell'interno del 13 marzo 1990, protocollo n. 17211/2 veniva inviato, al comune di Benevento, il decreto con il quale si elevava la segreteria generale dalla classe I/B alla I/A; con detta nota si evidenziava chiaramente che l'elevazione di classe dell'ente non comportava automatico slittamento delle qualifiche funzionali apicali attribuite al personale dipendente, che i provvedimenti di modifica di organico andavano necessariamente sottoposti all'esame della Ccfl ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e che l'ente aveva facolta' di riorganizzare la propria struttura organizzativa provvedendo successivamente e in conformita' alla normativa vigente, alla copertura dei nuovi posti piu' qualificati eventualmente richiesti ed ammessi dalla citata Ccfl; la giunta municipale con atti in data 15 maggio 1990, assunti con i poteri del consiglio ex articolo 140 Tulcp del 1915, prevedeva lo slittamento di un livello retributivo e funzionale di tutti i dipendenti inquadrati dalla 7^ qualifica in su, motivando tale scelta come applicazione dell'articolo 228 Tulcp n. 383/1934 che prevedeva un'equa proporzione tra lo stipendio del segretario e quello del personale comunale; a seguito di ricorsi, la sezione di Benevento del Co.Re.Co. chiese chiarimenti alla giunta municipale; con atti in data 19 luglio 1990 la giunta riconfermo' i precedenti atti adducendo, tra le motivazioni, quella che gli slittamenti di livello erano atti dovuti e che non comportavano modifiche della pianta organica; in tutte le deliberazioni, stranamente, non veniva mai menzionata la nota del ministero dell'interno o quell'analoga della prefettura; il predetto atto riportava il "parere favorevole" dei dirigenti del settore personale e finanze direttamente interessati; a seguito di altri motivati ricorsi, la sezione provinciale del Co.Re.Co. di Benevento annullo' gli atti nella seduta del 13 agosto 1990; il 17 gennaio 1991, i dipendenti del comune, inquadrati nella I qualifica dirigenziale, proponevano, contro la decisione del Co.Re.Co., ricorso al Tar della Campania, il quale con sentenza n. 88/1992, accoglieva il ricorso dei predetti dipendenti. Tale sentenza non affermava alcuna automaticita' od obbligatorieta' ad effettuare il reinquadramento a seguito della riclassificazione dell'ente, ma riteneva un comportamento "doveroso" quello messo in atto dal comune di Benevento; la giunta municipale di Benevento, con delibera in data 14 luglio 1992, prendeva atto della sentenza del Tar ed inquadrava i ricorrenti nella II qualifica dirigenziale (per cui il comune di Benevento aveva, in proporzione, il piu' alto numero di dipendenti inquadrati nella II qualifica dirigenziale tra i comuni di classe I/A) e si corrispondeva, a quei dipendenti, il trattamento economico pari alla II qualifica dirigenziale, l'indennita' di funzione oltre al salario di anzianita' con decorrenza 1^ marzo 1990; a seguito di sollecitazioni, denunce e ricorsi, il presidente protempore della giunta regionale della Campania presento', nel 1992, ricorso al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza n. 88/1992 del Tar Campania; il consiglio comunale approvo' il conto consuntivo dell'esercizio 1991 con un disavanzo di amministrazione che superava i 15 miliardi; i revisori dei conti espressero forti dubbi sulla reale consistenza dei residui attivi e passivi e, da un partito politico, furono avanzati rilievi circostanziati al conto consuntivo facendo chiaramente intravedere una situazione di collasso finanziario, e, quindi, la sospetta e non certa rispondenza dei dati contabili relativi agli esercizi finanziari precedenti si poteva supporre, quindi, che non erano stati rispettati lo spirito e la lettera della legge n. 604 del 1962 che prevedeva, per il passaggio di classe della segreteria comunale, l'inviolabile condizione di florida situazione finanziaria dell'ente; in data 15 luglio 1993 venne dichiarato il dissesto finanziario del comune di Benevento; sugli atti di giunta municipale del 1990 e del 1992 furono presentati vari esposti alla procura della Repubblica di Benevento senza alcun apparente risultato; la giunta municipale, con atti n. 894 del 27 giugno 1994, n. 1501 del 17 ottobre 1994 e n. 1721 del 14 novembre 1994, attivo' il procedimento amministrativo, annullo' l'atto di giunta municipale n. 1890 del 1990 e nomino' un legale per la difesa dell'ente nei giudizi innanzi al Tar promossi dai sei dipendenti interessati dall'annullamento dell'atto citato; i tre atti riportano i pareri dei dirigenti del settore personale, finanze e, l'ultimo, anche quello del dirigente del settore legale, benche' direttamente interessati, sempre favorevoli alle loro posizioni di inquadramento; la giunta non ha richiesto, ai dirigenti, la restituzione delle somme percepite per il maggiore trattamento economico non dovuto; in data 10 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha deciso l'annullamento della sentenza n. 88/1992 del Tar Campania; detta sentenza e' stata notificata al comune di Benevento in data 20 settembre 1996; gli amministratori del comune, sebbene espressamente sollecitati a farlo, non hanno chiesto la restituzione del maggiore ed ingiustificato trattamento economico percepito dai dirigenti dal 1^ marzo 1990 fino al 17 ottobre 1994 -: quali provvedimenti intendano adottare per il perseguimento delle chiare e gravi responsabilita', non solo di natura contabile, che emergono dalla vicenda sin qui esposta e che sostanziano una grave e reiterata violazione di legge e per evitare che Benevento continui ad essere un'isola felice di impunita'. (4-14668)

L'amministrazione comunale di Benevento, dopo la dichiarazione di dissesto finanziario e ancor prima di trovarsi nell'obbligo di adeguamento al giudicato, ha provveduto a reinquadrare il proprio personale nelle giuste qualifiche funzionali, mantenendo in organico, quali apicali, solo i posti di I q.f. dirigenziale e non quelli di II dirigenziale. Nella ristrutturazione della pianta organica, approvata dal Ministero, erano, infatti, previsti otto posti di capo settore, di I qualifica funzionale dirigenziale, e nessun posto di II qualifica funzionale dirigenziale. In pratica, l'amministrazione comunale di Benevento, nonostante la legge, sotto diverse forme, avesse offerto la possibilita' di regolarizzare le posizioni contestate al fine di sanare gli inquadramenti disposti in violazione della normativa contrattuale, ha deliberato il ripristino delle pregresse legittime qualifiche funzionali. Quanto ai maggiori compensi percepiti dal personale interessato per effetto di atti annullati, si osserva che il reinquadramento nelle originarie qualifiche funzionali comporta la restituzione soltanto nel caso in cui l'errore della pubblica amministrazione sia riconoscibile dal soggetto beneficiario secondo l'ordinaria diligenza; la ripetizione non e' invece possibile nei casi in cui il superiore livello stipendiale corrisponda - come sembra nel caso di specie - alle mansioni effettivamente espletate, attribuite con atto formale. Una verifica del genere compete all'amministrazione interessata e non al Ministero, che non ha, pertanto, i titoli per svolgere i controlli auspicati. Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.



 
Cronologia
martedì 30 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro dell'interno Napolitano dichiara che i curdi sbarcati sulle coste italiane non saranno espulsi e potranno presentare richiesta di asilo politico.

giovedì 22 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 255 contrari e 4 astenuti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (AC 4454), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.