Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14716 presentata da CICU SALVATORE (FORZA ITALIA) in data 19980112
Per sapere - premesso che: e' noto che i possessori di telefoni cellulari possono essere intercettati grazie all'utilizzo di sofisticati computer. Una recente conferma in tal senso e' recentemente avvenuta da parte di una societa' svizzera, Swisscom, che gestisce il servizio di telefonia mobile in Svizzera, e che ha reso noto di aver localizzato telefonini con la sola funzione di accensione, per ordine della magistratura svizzera. La stessa Procura svizzera ha confermato l'utilizzo di tale metodo d'indagine giudicato di notevole aiuto nell'accertamento di reati; nella pratica, in qualsiasi momento, l'utente di telefonia mobile, una volta acceso il proprio cellulare, e' soggetto a possibili intercettazioni con relativa localizzazione geografica, sia per effetto della telefonata in connessione, sia per effetto della sola accensione del cellulare, anche se non e' in corso alcuna conversazione. Appare evidente l'utilizzo improprio di un mezzo di comunicazione non per gli scopi essenziali previsti, ma al fine di una ingerenza nella sfera privata degli utenti non preventivamente segnalata all'atto del contratto del servizio richiesto -: se sia il caso di verificare se Telecom e Omnitel operino o abbiano mai operato l'intercettazione degli utenti a solo cellulare telefonico "acceso", per quale motivazione, e sulla base di quale mandato; quale garanzia per la tutela della privacy le societa' Telecom e Omnitel abbiano assunto a conferma del rispetto delle leggi vigenti; se non ritenga che si debba inserire, con adeguata evidenziazione grafica, nel contratto dei gestori di telefonia mobile con gli utenti, la dicitura che l'apparecchio telefonico puo' essere soggetto a controllo anche in sola fase di accensione, vale a dire senza comunicazione attiva tra utenti.
Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 recante il Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, rinvia - relativamente "alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazioni accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata nonche' alle chiamate a fini pubblicitari - alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676". L'articolo 7, comma 13, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 318/97 pone a carico degli esercenti i servizi di telecomunicazioni l'obbligo di procedere alle intercettazioni ed alle forniture di informazioni richieste dall'Autorita' giudiziaria; rientrano tra tali prestazioni sia l'intercettazione della conversazione, cioe' l'ascolto della fonia, sia la localizzazione dell'utente e cioe' l'individuazione dell'ambito territoriale presso il quale e' collegata l'utenza sottoposta a provvedimento della magistratura. Gli organismi di telecomunicazioni hanno assicurato di operare, in ottemperanza a quanto disposto da specifiche norme penali in tema di intercettazioni, sulla base di specifici provvedimenti formali della magistratura. Alla luce di quanto sopra riferito non si ritiene di alcuna utilita' l'inserimento, nei contratti di utenza, di un esplicito richiamo sulla possibilita' che la magistratura disponga che l'apparecchio telefonico sia sottoposto a particolari controlli. Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.