Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14733 presentata da CITO GIANCARLO (MISTO) in data 19980113
Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. - Per sapere - premesso che: gli interroganti hanno in piu' occasioni e pubblicamente denunziato l'uso strumentale e politico dei cosiddetti "collaboratori di giustizia", nella quasi totalita' individui la cui storia e' contrassegnata da crimini inauditi, tuttora adusi alla violenza e alla sopraffazione, che dichiarano di "pentirsi" per lucrare i vantaggi loro offerti dal sistema giudiziario attuale, giungendo a sottoscrivere - cosi' come da piu' parti e piu' volte denunciato - false dichiarazioni; un episodio inaudito e' accaduto lunedi' 3 marzo nell'aula della Corte d'assise di Perugia, durante il dibattimento per l'omicidio del giornalista Pecorelli, quando il teste, sottoposto ad interrogatorio da parte di uno degli avvocati del collegio di difesa, l'avvocato Carlo Taormina, ha spudoratamente ed esplicitamente minacciato di morte il professionista, "colpevole" di avergli rivolto domande "indiscrete"; gli interroganti ritengono al riguardo inammissibile l'atteggiamento degli organi di informazione televisiva di Stato, che o hanno del tutto taciuto l'episodio o lo hanno sminuito, come il Tg1, che, in apertura, ha riportato lo scambio tra il teste e l'avvocato Taormina ("Se succede qualcosa ai miei familiari, l'avvocato Taormina e' il primo a cui viene sparato in testa"; e Taormina: "Vorrei solo sapere se la minaccia l'ha fatta per eseguirla personalmente"; Abbatino, senza titubanze: "Certamente, sarei disposto ad eseguirla io stesso"), per poi cancellarlo del tutto nel prosieguo del notiziario e nelle edizioni successive -: se siano a conoscenza dell'inaudito episodio; se ritengano ammissibile il comportamento del testimone - Maurizio Abbatino, pericoloso pregiudicato accusato di piu' omicidi e sottoposto a "programma di protezione" - e se ritengano ammissibile il comportamento del presidente della corte, che non e' intervenuto immediatamente per incriminare e fare arrestare in aula il protagonista della grave minaccia (al quale la scorta ha subito offerto stretta protezione, come se il minacciato fosse lui e non l'avvocato Taormina), ma si e' limitato a farlo allontanare e a imbastire solo una frase di scuse per il professionista fatto segno alla grave intimidazione in aula; se infine non ritengano di dover intervenire per restituire certezze all'opinione pubblica e al Paese, favorendo il ripristino della legalita' democratica e dello Stato di diritto. (4-14733)
L'interrogazione si riferisce all'episodio verificatosi durante il dibattimento del processo a carico di Giuseppe Calo' ed altri per l'omicidio del giornalista Pecorelli, nel corso del quale il collaboratore di giustizia Maurizio Abbatino, sentito in qualita' di teste, minaccio' di morte l'avv. Carlo Taormina, difensore dell'avv. Claudio Vitalone. Dalle notizie acquisite risulta che l'Abbatino effettivamente minaccio' l'avv. Taormina, e che diversamente da quanto affermato dagli interroganti sia il Presidente della Corte di Assise sia il pubblico ministero intervennero immediatamente, il primo richiamando il teste, il secondo sottolineando la gravita' dell'episodio. Da informazioni acquisite attraverso la Procura Generale di Perugia risulta che il Procuratore della Repubblica ha ravvisato nelle dichiarazioni rese dal collaborante gli estremi del reato di cui all'articolo 612 capoverso del C.P. (minaccia aggravata) per il quale non essendo previsto neppure in via facoltativa l'arresto in flagranza non poteva procedersi con il rito direttissimo. Tale rito non era neppure adottabile ai sensi del comma 5 dell'articolo 449 c.p., che presuppone per una valida instaurazione l'interrogatorio dell'indagato e la sua confessione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale, richiesti alla Corte gli atti del processo, ha iscritto a carico dell'Abbatino il procedimento n. 549/97 per il predetto reato ed ha trasmesso il fascicolo alla Procura della Repubblica presso la Pretura per competenza, dove si trova in fase di indagini preliminari. Alla luce degli elementi acquisiti non sono ravvisabili elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati. Al di la' dell'aspetto penale che spetta alla magistratura valutare, il fatto va annoverato come lesivo dell'esercizio del diritto di difesa di cui e' un connotato essenziale il rispetto della liberta' e della dignita' del professionista che lo esercita specie in occasione di una pubblica udienza. L'offesa, proprio per le circostanze e l'ambito in cui e' stata arrecata, solleva l'esigenza di riporre la massima attenzione affinche' fatti deplorevoli come quello ricordato non abbiano a ripetersi. In relazione a tale episodio il Ministero dell'Interno ha comunicato che la Commissione Centrale di Protezione, prevista dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ha richiesto, secondo le modalita' indicate nel decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 687, i pareri dell'Autorita', che ha proposto il programma di tutela in favore del collaboratore Maurizio Abbatino, e del Procuratore Nazionale Antimafia. Questi si sono espressi in senso favorevole alla proroga del programma di protezione per il carattere isolato dell'episodio, avvenuto in un'atmosfera di particolare tensione. Sulla scorta di tali valutazioni, la Commissione ha ritenuto pertanto opportuno non procedere alla revoca del programma. In via piu' generale va qui ricordato che, parlando davanti alla Commissione Giustizia del Senato il 2.12.1997, in risposta ad un preciso quesito del Senatore Centaro, il Sottosegretario del Ministero dell'Interno on. Sinisi ha gia' chiarito che i criteri che l'articolo 8 del D.D.L. 2207/97 considera ai fini della revoca del programma e delle misure di protezione tra i quali rientra la commissione di reati indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, non appaiono tassativi, e ha ribadito l'orientamento della Commissione di ritenere inopportuna una rigida tipizzazione delle ipotesi in cui procedere alla revoca. In quell'occasione e' stato anche precisato che gia' da tempo la Commissione non ha esitato a disporre la revoca o a negare la proroga del programma di protezione in caso di comportamenti sintomatici del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.