Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14760 presentata da POLI BORTONE ADRIANA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980113
Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che: la stampa ha dato notizia che e' stata stipulata una convenzione tra la federazione italiana degli editori e l'Ente poste italiane che disciplinera' l'entrata a regime degli aumenti delle tariffe per l'invio postale in abbonamento di giornali, quotidiani e riviste; le spedizioni in abbonamento avevano subito un aumento nel luglio scorso dovuto ad una diminuzione degli sconti; con questa convenzione l'Ente poste italiane ha concesso solo ai giornali e alle riviste di maggiore tiratura (quelle oltre le 20.000 copie) le facilitazioni tariffarie per le spedizioni decentrate; queste facilitazioni andranno ad incidere sul fondo di 300 miliardi annui messo a disposizione dal Governo per le riduzioni in abbonamento postale, assottigliando ulteriormente il gia' modesto apporto di sostegno riservato all'editoria medio-piccola; queste agevolazioni riservate all'editoria delle grandi "concentrazioni" alterano sicuramente le condizioni concorrenziali nei confronti della stampa culturale e d'informazione locale -: se abbia considerato gli effetti devastanti che questa manovra antipluralistica avra' sulle testate minori; quali provvedimenti intenda adottare per arginare il disagio in cui versa l'editoria minorile per riequilibrare la competitivita' e la concorrenza sul mercato. (4-14760)
Al riguardo si fa presente che il decreto ministeriale del 4 luglio 1997 - integrativo e modificativo del precedente d.m. del 28 marzo 1997 - ha apportato alcuni correttivi alle tariffe riguardanti la spedizione di libri e stampe in abbonamento postale di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riducendone notevolmente gli importi, in particolare modo per le spedizioni effettuate, anche per l'estero, da enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro. Il citato articolo 2 - comma 20 - della legge n. 662 del 1996 consentiva, inoltre, all'ente Poste di stipulare apposite convenzioni con cui si prevedevano riduzioni tariffarie, sulla base del risparmio realizzato sui costi di gestione, per gli invii di stampe periodiche gia' ripartiti per codice di avviamento postale e impostati negli uffici di capoluoghi di regione e di provincia. La determinazione di sconti per impostazioni decentrate riveste pertanto carattere commerciale e come tale valutabile soltanto dalla societa' in funzione ed in relazione alle economie di gestione. In tale ottica si inquadra la stipula della convenzione con la Federazione italiana editori giornali (FIEG), nella quale e' stato tenuto conto delle economie che si raggiungono con gli operatori che affidano alla societa' annualmente maggiori volumi di traffico e quindi con coloro che effettuano spedizioni superiori alle 20.000 copie per ogni impostazione. Va precisato, comunque, che il citato decreto 4 luglio 1997 prevede sconti tariffari anche per le spedizioni, effettuate in maniera decentrata, inferiori alle 20.000 copie e cio' per riequilibrare una distorsione tariffaria precedente, che prevedeva - al di fuori di qualsiasi logica commerciale - importi di sconti maggiori per chi spediva quantita' minori di copie perche' maggiore era la tariffa cui si rapportavano le percentuali fisse di sconto. La convenzione con la FIEG, che potra' essere analogamente stipulata anche con altri editori non associati alla federazione in parola, qualora ne facciano domanda, prevede che si applichino le tariffe piu' basse - quelle relative al decentramento nelle localita' provinciali - solo se si verificano le seguenti condizioni: che la postalizzazione di non meno del 30 delle copie della spedizione stessa avvenga, nell'ipotesi di testate nazionali, in almeno 140 punti di impostazione; che la postalizzazione di almeno il 30 delle copie della spedizione provinciale avvenga in tutti gli uffici decentrati cittadini, ove esistenti, ed in almeno una delle agenzie di recapito provinciale piu' rilevanti, scelti fra quelli individuati nel suddetto elenco. Tali condizioni sono state determinate per ottenere economie sull'intero ciclo produttivo e per garantire il mantenimento di un utile di impresa anche nell'ipotesi di applicazione di tariffe piu' basse come quelle stabilite in convenzione. Appare chiaro che la convenzione e' stata stipulata tenendo conto non solo degli interessi della societa' ma anche della opportunita' di non pregiudicare le vendite in abbonamento postale di giornali che l'aumento tariffario avrebbe comportato, come subito evidenziato dagli editori. La ripetuta societa' ha, infine, precisato di aver stipulato convenzioni anche con altre associazioni, quali l'USPI (unione stampa periodica italiana), la FIPE (Federazione italiana piccoli editori), la FISC (Federazione italiana settimanali cattolici), l'ANES (Associazione nazionale editoria specializzata) e l'AIE (Associazione italiana editori), ed ha assicurato che il recapito delle diverse testate avviene alle stesse condizioni senza alcuna discriminazione tra le pubblicazioni ad elevata tiratura e l'editoria minore. Il Ministro delle comunicazioni: Antonio Maccanico.