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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14718 presentata da MOLINARI GIUSEPPE MARIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980113

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 9-bis del disegno di legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e la circolare 28 ottobre 1997, n. 281/E, del ministero delle finanze prevedono la possibilita' di usufruire del condono fiscale operando una sanatoria per i pensionati all'estero; la normativa regolarizza il rapporto con il fisco italiano in merito ai redditi da pensione non dichiarati negli anni scorsi per i quali non vi e' stata tassazione nello Stato erogante. I termini per avvalersi di tale facolta' sono scaduti il 1^ dicembre 1997, solo pochissimi cittadini sono riusciti ad utilizzare detta normativa e quindi molti pensionati continuano a vivere in una condizione di disagio per mancanza di informazioni con la viva preoccupazione di conseguenze sul piano fiscale -: se non sia da ritenere giusta e legittima una riapertura dei termini per la sanatoria al fine di consentire ai tanti cittadini italiani che hanno lavorato all'estero, guadagnandosi la pensione, di mettersi in regola. (4-14718)

La problematica evidenziata nell'interrogazione cui si risponde ha trovato adeguata soluzione con le disposizioni recate dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Com'e' noto, tale norma ha disposto la riapertura dei termini per la regolarizzazione fiscale dei redditi di pensione di fonte estera, gia' prevista dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tal fine, il Dipartimento delle Entrate ha fornito le opportune precisazioni con circolare n. 150/E del 12 giugno 1998, facendo seguito alle istruzioni recate dalla precedente circolare n. 281/E del 28 ottobre 1997. In particolare, e' stata, tra l'a1tro, precisata l'efficacia retroattiva della disposizione di proroga (articolo 38 della legge n. 146 del 1998) nei confronti dei soggetti che, non avendo effettuato il versamento della prima (o dell'unica) rata entro il 1^ dicembre 1997 (termine finale originariamente previsto per l'esercizio della sanatoria), sono stati destinatari di accertamenti divenuti definitivi, ovvero di decisioni passate in giudicato, successivamente a tale data. Invero, sono stati ritenuti irrilevanti - ancorche' definitivi - sia i predetti accertamenti che le suindicate decisioni degli organi del contenzioso, sempreche', ovviamente, i soggetti destinatari provvedessero entro il 30 giugno 1998 al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto al 1^ dicembre 1997 e fatti salvi i limiti del "fatto compiuto", nel senso che i menzionati atti o sentenze definitive, qualora abbiano dato luogo a pagamenti, ne precludono la ripetibilita', per la sopravvenuta intangibilita' della posizione giuridico-fiscale. Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.



 
Cronologia
martedì 30 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro dell'interno Napolitano dichiara che i curdi sbarcati sulle coste italiane non saranno espulsi e potranno presentare richiesta di asilo politico.

giovedì 22 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 255 contrari e 4 astenuti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (AC 4454), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.