Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14818 presentata da RUSSO PAOLO (FORZA ITALIA) in data 19980114
Ai Ministri della sanita' e della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: la Comunita' europea ha emanato, in data l6 giugno 1975, la direttiva comunitaria n. 75/362/CEE con la quale si impartivano disposizioni per il reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, di diplomi, certificati ed altri titoli di studio al fine di agevolare la libera circolazione dei medici e la libera prestazione dei servizi medici in Europa; la Comunita' europea ha emanato, in data 15 settembre 1986, la direttiva comunitaria n. 86/475/CEE con la quale si impartivano disposizioni relative alla formazione specifica in medicina generale; il decreto legislativo n. 256 del 1991 ha recepito, nell'ordinamento italiano, la direttiva comunitaria n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale; l'articolo 2 del decreto legislativo n. 256 del 1991 dispone che, a far data dal 1^ gennaio 1995, l'attestato di formazione specifico generale costituisce il titolo necessario per l'esercizio della medicina generale nell'ambito del servizio sanitario nazionale fatti salvi i diritti acquisiti stabiliti da ogni Stato membro; l'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991, che tratta di diritti acquisiti, al comma 1 afferma che hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, i titolari di un rapporto convenzionale stabilito anteriormente al 31 dicembre 1994 e, quindi, elenca le categorie degli aventi diritto; il comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991 conferisce al Ministro della sanita', nel rispetto della direttiva n. 86/475/CEE, il potere di individuare "ulteriori categorie" di medici cui viene riconosciuto, come diritto acquisito inalienabile, il diritto ad esercitare attivita' professionale in qualita' di medici di medicina generale nell'ambito del servizio sanitario nazionale; il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991 specifica che l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri provvede all'annotazione del titolo conseguito o equiparato ai sensi della normativa comunitaria; il decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 (decreto Costa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 1994, individua, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991, tutti i medici abilitati al 31 dicembre 1994 quali una categoria di medici aventi diritto ad esercitare l'attivita' di medicina generale, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione stabilito dal suddetto decreto legislativo n. 256 del 1991; la IV sezione del Consiglio di Stato in data 13 giugno 1995 con ordinanze n. 790 del 1995 e n. 810 del 1995 ha dichiarato legittimo il decreto ministeriale del 15 dicembre 1994; la Comunita' europea in data 5 aprile 1993 ha emanato la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, la quale sostituisce ed integra quanto stabilito dalle direttive n. 75/362/CEE e n. 86/457/CEE, relative alla formazione specifica in medicina generale; l'articolo 36, comma 1, direttiva n. 93/16/CEE dispone che "A partire dal 1^ gennaio 1995, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni relative ai diritti acquisiti, subordinano l'esercizio delle attivita' di medico in qualita' di medico generico nell'ambito dei loro regimi di sicurezza sociale al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30...", mentre l'articolo 36, comma 2, che ha sostituito l'articolo 7, comma 2, della direttiva n. 86/457/CEE, afferma che: "Ogni Stato membro determina i diritti acquisiti. Tuttavia esso deve considerare come acquisito il diritto di esercitare le attivita' di medico in qualita' di medico generico nell'ambito del suo regime nazionale di sicurezza sociale senza il diploma, certificato o altro titolo di cui all'articolo 30 per tutti i medici che godono di tale diritto al 31 dicembre 1994..."; la V sezione della Corte di giustizia europea, con sede in Lussemburgo, in data 16 ottobre 1997 ha emesso una sentenza richiesta dal Consiglio di Stato italiano in merito, tra l'altro, ai diritti acquisiti all'esercizio della medicina generale posseduti anteriormente alla data del 1^ gennaio 1995, a seguito di un contenzioso tra alcuni medici, il ministero della sanita' e l'Usl n. 8 di Palermo; la suddetta sentenza emessa dalla V sezione della Corte di giustizia europea, alla luce dell'articolo 36, comma 2, che consente agli Stati membri di estendere i diritti acquisiti ad ulteriori situazioni purche' i medici godano di tale diritto al 31 dicembre 1994, afferma chiaramente e senza ombra di dubbio che "l'articolo 36, comma 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE... che ha sostituito l'articolo 7, comma 2, della direttiva del Consiglio 15 settembre 1986, n. 86/457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina generale, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro puo' determinare i diritti acquisiti dei medici di medicina generale, in relazione a situazioni anteriori al 1^ gennaio 1995, alla condizione che riconosca ai medici...il diritto di esercitare l'attivita' di medico di medicina generale nell'ambito del suo regime previdenziale, anche qualora essi non siano in possesso di una formazione specifica in medicina generale e non abbiano instaurato alcun rapporto di servizio con il regime previdenziale di tale Stato": cio' equivale ad ammettere la legittimita' del decreto ministeriale 15 dicembre 1994 che non contrasta con il diritto comunitario; l'articolo 9, comma 1, punto g), del decreto legislativo n. 517 del 1993 dispone che bisogna disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale in modo che l'accesso medesimo sia consentito prioritariamente ai medici forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 256 del 1991 o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto; il 19 settembre 1996 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 - Serie generale - il decreto del Presidente della Repubblica n. 484 accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ora assistenza primaria, con i medici di guardia medica, ora continuita' assistenziale, con i medici di emergenza territoriale e con i medici di medicina dei servizi; il decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, ha stabilito per i medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale sia un punteggio di dodici punti da inserire tra i titoli accademici e di studio che una riserva di posti in percentuale per le carenze di assistenza primaria e comunita' assistenziale, il che di fatto conferisce loro la possibilita' di vincere tutte le carenze in oggetto in spregio dell'articolo 36, comma 2, della direttiva n. 93/16/CEE e del decreto ministeriale del 15 dicembre 1994 (decreto Costa), emanato ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991, non tenendo conto dei "diritti acquisiti" e dei "titoli equipollenti" garantiti dalla normativa nazionale e comunitaria; il Consiglio di Stato, ai sensi della legge n. 400 del 1988 che introduce il parere obbligatorio del suddetto su tutte le leggi del Governo e dei ministri, nella seduta del 30 maggio 1996, nel licenziare il nuovo accordo collettivo nazionale con n. prot. 88/96 ha sollevato alcune osservazioni in merito a taluni articoli in contrasto con la normativa vigente. In particolare tra le riserve espresse figurano il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 486 del 1996 per il quale si afferma che "...non si tiene conto... del decreto del Ministro della sanita' del 15 dicembre 1994 con il quale e' stato precisato che tutti i medici abilitati al 31 dicembre 1994 hanno diritto ad esercitare l'attivita' professionale di medico in medicina generale...", nonche' il punteggio di punti dodici (dopo due anni di corso) che appare del tutto sproporzionato ed illegittimo rispetto alla salvaguardia dei diritti acquisiti degli abilitati al 31 dicembre 1994 e rispetto ai punti due (dopo cinque anni di corso!) conferiti agli specialisti in medicina interna; come sia possibile che un diritto acquisito il quale quello sancito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 256 del 1991, equiparante all'attestato relativo al corso di formazione in medicina generale e riconosciuto sia dalle direttive comunitarie sia dalla normativa nazionale venga scientemente violato da un Accordo collettivo nazionale che di fatto impedisce sia la corretta applicazione giuridica, privilegiando esclusivamente i possessori dell'attestato in medicina generale, sia la libera circolazione dei medici nell'ambito della Comunita' europea -: quali misure urgenti si intendano assumere ed adottare per impedire tale sperequazione. (4-14818)