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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14833 presentata da CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980114

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il decreto rettorale del 23 luglio 1990 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 228 del 18 ottobre 1990, articolo 845, prevede che la scuola di specializzazione in tecnologie biomediche (Universita' degli studi di Napoli Federico II) della durata di anni 4 a cui possono accedere esclusivamente medici, "ha lo scopo di formare una figura professionale particolarmente esperta nel settore delle applicazioni della tecnologia in medicina, che possa essere inserita nella pianificazione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie ad elevato contenuto tecnologico"; i medici che sono entrati nella scuola di specializzazione in tecnologie biomediche mediante regolare concorso di ammissione comune a numerose altre scuole di specializzazione (scienza dell'alimentazione, foniatria, chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, biochimica e chimica clinica, patologia clinica, microbiologia e virologia, audiologia, endocrinochirurgia, medicina dello sport, farmacologia, odontostomatologia), non vedono tutelato il principio di parita' di trattamento che si puo' evincere dall'articolo 3 della Costituzione italiana. Cioe', mentre in termini di tempo, di costo e di incompatibilita' la scuola in oggetto condivide con le suddette altre scuole di specializzazione le stesse categorie generali di inquadramento, contrariamente a queste ultime non offre alcuna possibilita' di occupazione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, determinando una situazione di ingiusta discriminazione; la specializzazione in tecnologie biomediche e' stata incentivata anche con l'assegnazione di borse di studio di cinquantadue milioni di lire per la frequenza dell'intero corso in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 398 del 1989 e del regolamento di Ateneo (Universita' degli studi di Napoli Federico II); i medici specialisti in tecnologie biomediche si trovano ad essere possessori di un titolo che, pur essendo costato loro anni di studio e un certo impegno economico allo Stato, non consente loro di partecipare a concorsi pubblici per l'accesso al I livello della dirigenza medica (confrontare articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992); la legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (contemplato dal decreto rettorale della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche), e' "finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati"; ma, a dispetto di cio', in termini pratici il settore professionale degli specialisti in tecnologie biomediche a tutt'oggi non risulta operativamente determinato; ai sensi dell'articolo 178 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (contemplato dal decreto rettorale della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche) sull'ordinamento universitario, solo il conseguito diploma da' diritto di assumere la qualifica di specialista nel relativo ramo dell'esercizio professionale; ma tale diritto assume contorni aleatori dal momento che il suddetto mancato inserimento nell'elenco delle scuole equipollenti di fatto compromette l'esercizio professionale nel ramo specifico; il non riconoscimento nell'ambito del servizio sanitario nazionale della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche potrebbe comportare la carenza di professionalita' specifiche e la repressione sul nascere anche di una formazione manageriale aperta sulle prospettive di responsabilita' organizzative inserite nel contesto della nuova realta' aziendale imposta dalla riforma sanitaria. Infatti, tale riforma, che man mano si sta concretizzando nell'attivita' di ridefinizione dell'offerta di servizi e di riprogettazione dei meccanismi decisionali e programmatici in ambito sanitario, ha visto la recente istituzione (decreto 16 maggio 1996, n.413 del ministero della sanita') di servizi (afferenti alle aree di sanita' pubblica e di direzione sanitaria) che fanno implicito riferimento a figure professionali che possono trovare un esatto corrispettivo negli obiettivi statutari della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche; la scuola di specializzazione in tecnologie biomediche, essendo di recente istituzione, andrebbe considerata come una branca medica in espansione, a meno che non si vogliano destituire di ogni valore attuale le esigenze e gli obiettivi che hanno condotto alla pubblicazione del suddetto decreto rettorale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 settembre 1990 (serie generale - n. 228); si sta assistendo al fiorire indiscriminato di corsi (quali masters, perfezionamenti, programmi intensivi, incontri seminariale e altri surrogati) che si innestano a piu' livelli sui molteplici rami delle applicazioni tecnologiche in medicina e del management sanitario e che sono volti a colmare il vuoto disciplinare in materia di pianificazione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie. A tale proposito va osservato che non si puo' pensare di poter sostenere il crescente sviluppo tecnologico biomedico ed affidare la necessita' della relativa qualificazione, ad una molteplicita' di corsi (con relativo dispendio di risorse umane ed economiche) rivolti ad operatori la cui eterogeneita' spazia invariabilmente sia sul piano della qualifica contrattuale (personale medico e non), sia sul piano dell'area funzionale (settore sanitario, economico-finanziario, eccetera) con conseguenti obiettivi, contenuti e processi di apprendimento che non rispettano le competenze professionali dei destinatari di tali corsi. In effetti, con lo svilupparsi, nel settore sanitario, di servizi sempre piu' complessi, vengono costantemente a presentarsi problemi di gestione operativa che presuppongono l'intervento di medici esperti nei programmi di adeguamento tecnologico. Tale intervento potrebbe essere affrontato con maggiore adeguatezza, competenza, tempestivita' e quindi economicita', attraverso una scuola di specializzazione, quale quella di tecnologie biomediche, istituita con un decreto rettorale stilato nell'ambito degli attuali obiettivi di riforma sanitaria e dunque con una strutturazione piu' delineata sotto l'aspetto istituzionale e regolarmente inserita nell'ambito universitario; come si puo' evincere dallo statuto della scuola (nonche' da tutta la documentazione che e' stata gia' inviata con petizioni e ripetute sollecitazioni dei medici interessati agli organi competenti: ministero della sanita', ministero dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica, consiglio universitario nazionale, eccetera), gli obiettivi della specializzazione in tecnologie biomediche rientrano negli attuali interessi sanitari anche alla luce dei concetti espressi dalla legge n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonche' dai decreti-legge n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996: sicurezza degli ambienti sanitari (confrontare: articolo 7 legge n. 502 del 1992; Norme CEI 64-4 e 62-5), controllo di qualita' dell'assistenza sanitaria (VRQ) .confrontare articolo 10 (a) legge n. 502 del 1992., valutazione della spesa sanitaria e Drg (confrontare: articolo 1 e 8 legge n. 502 del 1992), impatto delle tecnologie sull'ambiente, organizzazione delle strutture sanitarie (confrontare articolo 1 legge n. 502 del 1992), tutela dei diritti del cittadino e carta dei servizi (confrontare: articolo 14 legge n. 502 del 1992; decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384); e' richiesta, anche a livello del servizio sanitario regionale, una figura professionale che possa essere inserita nella pianificazione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie alla luce della recente istituzione dell'agenzia regionale sanitaria (Arsan) (Gazzetta Ufficiale, 3^ serie speciale n. 14 del 5 aprile 1997). Si ricorda, a tale proposito, che i compiti dell'Arsan richiedono competenze specifiche in materia di: "pianificazione aziendale in attuazione della programmazione sanitaria regionale" .articolo 4, lettera c)1)., "pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico, e logistico-gestionale" .articolo 4, lettera c)2)., "controllo di gestione" .articolo 4, lettera c)3). -: se vi siano motivi che impediscano l'inserimento della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche nell'elenco delle discipline equipollenti; quali provvedimenti s'intendano adottare per risolvere la spinosa condizione in cui versano i medici in possesso di tale specializzazione e per tutelarne la qualificazione professionale. (4-14833)

 
Cronologia
martedì 30 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro dell'interno Napolitano dichiara che i curdi sbarcati sulle coste italiane non saranno espulsi e potranno presentare richiesta di asilo politico.

giovedì 22 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 255 contrari e 4 astenuti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (AC 4454), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.