Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01868 presentata da VOLONTE' LUCA GIUSEPPE (MISTO) in data 19980115
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: il giorno 8 maggio 1997 e' entrata in vigore la legge n. 675 del 1996 che, in 45 articoli, tutela la riservatezza dei dati personali ed indica limiti precisi alla circolazione delle informazioni; il punto focale della suddetta legge e' costituito dal principio che: "Per raccogliere e trattare (elaborare, comunicare) dati personali, ci vuole sempre il consenso scritto della persona interessata, ed il compito di vigilare sulla tutela della riservatezza e' affidata ad una specifica Authority"; particolare importanza riveste questa legge per la tutela di tutti i dati relativi alle autorita' sanitarie, che da sempre basano la loro competenza sull'obbligo deontologico della segretezza; tra le attivita' sanitarie legalmente riconosciute, in conseguenza delle leggi italiane ed europee gia' emanate in merito, spicca l'attivita' di informazione scientifica sui farmaci, regolamentata dalla legge n. 833 del 1978, dal decreto ministeriale del 23 giugno 1981 e dai decreti legislativi nn. 538, 539, 540 e 541 del 1992; l'attivita' di informazione scientifica sui farmaci coinvolge informazioni sui singoli operatori sanitari, sulla sperimentazione di farmaci sull'uomo, sulla utilizzazione dei farmaci gia' in commercio (farmacovigilanza); le leggi citate, relative all'informazione scientifica sui farmaci, prevedono, e non a caso, l'istituzione in ogni azienda farmaceutica di due figure professionali ad alta responsabilita': il responsabile del servizio scientifico ed il responsabile della farmacovigilanza; il decreto legislativo n. 541 del 1992 prevede che gli informatori scientifici-farmacologisti dipendano dal responsabile del servizio scientifico, mentre la legge europea 1994, nell'istituire la figura del responsabile della farmacovigilianza all'interno di ogni azienda farmaceutica, prevede che gli informatori scientifici facciano riferimento a quest'ultimo per la comunicazione di tutte le informazioni ricevute dai medici o da altri operatori sanitari, relative agli effetti imprevisti dei prodotti farmaceutici; la legge n. 675 del 1996 conferma ulteriormente l'obbligo per ogni azienda farmaceutica della dipendenza degli informatori scientifici dal responsabile del servizio scientifico, perche' qualsiasi informazione di carattere sanitario deve essere riservata e gestita in ambienti responsabilizzati dal punto di vista scientifico e deontologico, e non puo' in nessun modo costituire strumento di consultazione per attivare programmi di carattere commerciale; attualmente le aziende farmaceutiche operanti in Italia, utilizzano banche dati relative ai medici chirurghi operanti sul territorio nazionale, sulle quali gli informatori scientifici comunicano i rapporti delle visite fatte ai singoli medici; tali banche dati, che costituiscono elementi di sfondo di sistemi informatici e di posta elettronica, o sono esclusive di singole aziende o sono aperte a piu' aziende: in quest'ultimo caso la possibilita' di interferenze fra rapporti-visite di informatori scientifici di aziende diverse e concorrenti fra loro e' molto frequente; in ogni caso, tali banche dati costituiscono un sistema informativo che consente di comunicare informazioni quasi sempre di tipo riservato perche' riguardano consuetudini terapeutiche, valutazioni personali, comportamenti individuali, effetti di farmaci, utilizzazione di farmaci in particolari pazienti o in particolari situazioni, contributi per le ricerche o per quant'altro ogni azienda intenda fare per il lancio di un prodotto farmaceutico; si tratta di una massa di informazioni che scorrono ogni giorno sulle vie informatiche, considerando che in Italia vengono fatte in media circa 200.000 visite ai medici ogni giorno da parte dei 20.000 farmacologisti operanti nel nostro paese; in totale indifferenza nei confronti delle norme vigenti, gli informatori scientifici continuano a dipendere da reparti di marketing o da direzioni vendite, per cui tutte queste informazioni che dovrebbero essere riservate (posto che siano lecite) e di tipo esclusivamente tecnico-sanitario, vengono vagliate da strutture che le utilizzano ad esclusivo scopo promozionale -: quali iniziative abbia assunto o intenda assumere perche' la situazione attuale, della quale e' da tempo a conoscenza, sia adeguata alle esigenze contemplate dalla legge n. 675 del 1996. (3-01868)