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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14917 presentata da BERTUCCI MAURIZIO (FORZA ITALIA) in data 19980115

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la recente approvazione della normativa concernente "l'istituzione del giudice unico di primo grado" ha comportato la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali sostituendole, ove occorra, con sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica secondo criteri oggettivi omogenei che tengono conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, delle difficolta' dei collegamenti, dell'indice di contenzioso sia civile sia penale, articolo 1, primo comma, lettera i); il comune di Civitanova Marche ha una popolazione di quarantamila abitanti, con un incremento di tipo pendolaristico giornaliero di diecimila unita', mentre l'attuale mandamento e' di circa sessantamila abitanti; Civitanova Marche ha una tipologia territoriale, socio-ambientale che richiede risposte immediate di giustizia. Con le sue 600 imprese industriali e di servizi, 1.400 imprese artigiane, 1.800 imprese commerciali, 1.860 imprese agricole (queste ultime nel mandamento), oltre 6 miliardi di protesti annui, circa ventimila occupati, in nettissima prevalenza in aziende private, Civitanova Marche rappresenta un'entita' socio-economica nella quale una forte struttura giudiziaria appare indispensabile; Civitanova Marche e' sede di comune, capofila di polo commerciale nell'ambito dei 14 poli commerciali istituiti dalla regione Marche, ed e' gia' operativo; Civitanova Marche e' dotata di comoda, snella e rapida viabilita' e puo' essere raggiunta in circa quindici minuti dal Casello A/14, di Ancona, in circa cinque minuti da Montecosaro, in circa dieci minuti da Morravalle, in circa dodici minuti da Monte San Giusto, il tutto attraverso una rete autostradale e di superstrade comode e confortevoli; Civitanova Marche ha un alto contenzioso civile e penale, tra i piu' alti del distretto delle Marche -: se non ritenga assolutamente indispensabile promuovere l'attuale pretura di Civitanova Marche, ora sezione distaccata della pretura circondariale di Macerata, a sezione distaccata del tribunale di Macerata. (4-14917)

Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale. Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo e' stato delegato ad emanare norme per realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione piu' efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato. Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista "ove occorra", secondo criteri oggettivi ed omogenei. I criteri indicati - che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. "costo zero" della riforma - sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il piu' possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realta' sociale e territoriale. A questo fine, si e' proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega: dell'indice di carico "atteso" delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui fati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati pero' da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, ne' le cause di lavoro - che risultano accentrate presso la sede centrale ne' quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si e' calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passera' al giudice monocratico); del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densita' abitativa per kmq), che e' stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.; della necessita' che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora. Consequenziale all'adozione di tali parametri e' stata l'individuazione di un modulo operativo "minimo" che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si e' tradotto nella considerazione della opportunita' che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali). Cio' e' sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalita' ed economicita' dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento - effettuato dalla Direzione degli Affari Civili - delle possibilita' recettive delle strutture gia' esistenti. Contemporaneamente e' stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si e' rivelato di estrema utilita', in particolare confermando la razionalita' dei criteri adottati, che sono risultati omogenei. Si e' poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessita' ed articolazione delle attivita' economiche e sociali dei singoli territori. Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficolta' connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche - messe a disposizione dei partecipanti - il piu' possibile aderenti alla specificita' delle realta' locali interessate, coniugando la tendenziale rigidita' dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori. Il risultato ottenuto e' stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia cosi' delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni piu' attinenti alla complessa realta' giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare "servizio" che la magistratura e' chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini. Comportando le modifiche prospettate un cosi' radicale cambiamento dello scenario giudiziario, e' stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si e' ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti. Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione. Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso. Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Civitanova Marche, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessita' di istituirla quale sede distaccata di Tribunale. Infatti il circondario di Macerata presentava due sezioni (Civitanova Marche, appunto, e Recanati) in possesso del solo parametro di carico - rispettivamente 52.000 abitanti ed un indice di carico atteso pari a 2,3 e 48.000 abitanti e indice pari a 2-, ma non e' stato possibile prevedere l'accorpamento alla sede centrale (Macerata), per evitarne la congestione funzionale. E' stato quindi ritenuto che Civitanova Marche, "in possesso di maggior bacino di utenza e maggior carico" - cito testualmente la relazione allo schema di decreto legislativo - potesse costituire il polo giudiziario aggregante rispetto alla sede di Recanati, che e' stata quindi accorpata alla stessa Civitanova. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.



 
Cronologia
martedì 30 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro dell'interno Napolitano dichiara che i curdi sbarcati sulle coste italiane non saranno espulsi e potranno presentare richiesta di asilo politico.

giovedì 22 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 255 contrari e 4 astenuti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (AC 4454), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.