Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01866 presentata da DELFINO TERESIO (MISTO) in data 19980115
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con il decreto legislativo n. 538 del 10 dicembre 1992 si dettano le regole per una corretta conservazione dei medicinali; con il decreto legislativo n. 541 del 10 dicembre 1992 si dettano le regole per l'attivita' degli informatori scientifici-farmacologisti; attualmente gli informatori scientifici trasportano, con propria autovettura ad uso privato, oggettistica, libri scientifici, ma soprattutto campioni gratuiti di medicinali da consegnare ai medici; rispondendo ad un quesito il ministero dei trasporti e della navigazione, direzione generale della motorizzazione civile, ufficio provinciale di Trieste cosi' disponeva in data 14 agosto 1997; "(omissis) ... e' consentito il trasporto di depliants, opere di divulgazione scientifica..., su autovettura per esclusivo uso di persone, solamente nel caso di saltuarieta'. Si consiglia quindi la trasformazione in autoveicoli per trasporto promiscuo"; il trasporto del materiale cartaceo con auto non autorizzata costituisce infrazione prevista dall'articolo 82 (c.s.) commi 8 e 10; l'articolo 443 del codice penale stabilisce che "Chiunque designi per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 1.200.000" -: quali valutazioni e quali iniziative intenda assumere in merito al fatto che gli informatori farmacologisti sono costretti a prelevare i campioni gratuiti dei medicinali dalla propria abitazione, priva di autorizzazione al deposito dei medicinali stessi, ed a trasportarli in qualsiasi condizione di temperatura con autovetture non autorizzate nemmeno per il trasporto di oggettistica per la quale non si pongono problemi di pericolosita' per l'utente. (3-01866)