Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14850 presentata da ROSSI EDO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980115
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: l'Irccs Policlinico di Pavia e' commissariato da oltre cinque anni e il commissario e' stato recentemente riconfermato; non e' ancora stata adottata la carta dei servizi, prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 maggio 1995; il 31 dicembre 1996 il commissario straordinario ha adottato una deliberazione avente per oggetto: "carta dei servizi: bisogno di informazione del cliente", con un impegno di spesa di lire 178.500.000, con la quale si autorizzava l'espletamento di una trattativa privata per il collocamento relativo all'ottimizzazione dei sistemi di informazione e di comunicazione con particolare riferimento al "bisogno di informazione del cliente"; su detta deliberazione, pubblicata all'albo l'8 agosto 1997, il direttore scientifico segnalava come fosse gia' nota la domanda dell'utente, mentre occorreva provvedere all'organizzazione dei servizi; si e' innescata sulla stampa cittadina una polemica con riferimento alla costosa ed inutile indagine di cui sopra, nonche' ai premi da assegnare, previsti dal Ccnl, sulla base della qualita' dei servizi erogati dalle diverse cliniche, per cui non sarebbe necessaria l'indagine a trattativa in questione (a tutt'oggi non ancora espletata); con altra deliberazione sull'organico del Policlinico, sulla quale il ministero della sanita' ha chiesto chiarimenti, e' stato stabilito che il direttore sanitario e direttore amministrativo/segretario generale non siano piu' dipendenti pubblici, ma siano nominati dal commissario con contratto quinquennale di diritto privato; questa norma transitoria e' in realta' norma ad personam, perche' il direttore sanitario (classe 1933) e' prossimo alla pensione, e il direttore amministrativo facente funzione da anni, in spregio a leggi, regolamenti e contratti di lavoro che impongono termini precisi e limitati per la durata delle supplenze, e' privo dei titoli richiesti per occupare quel posto -: se non intenda intervenire: per quanto di sua competenza, perche' revocata la delibera relativa alla carta dei servizi, delibera assunta per il Capodanno 1996, pubblicata per il Ferragosto 1997 e per la quale non e' ancora stato stipulato nessun contratto, magari utilizzando il questionario tipo predisposto dal ministero della sanita' fin dal maggio 1995; intervenire perche' non sia dato corso alla delibera relativa all'organico del Policlinico San Matteo, almeno nella parte riguardante la direzione; intervenire perche' sia posto fine ad un commissariamento che si protrae da troppo tempo. (4-14850)
Si risponde sulla base degli indispensabili elementi di valutazione acquisiti dalle Amministrazioni sanitarie territorialmente competenti. In merito al problema della "Carta dei servizi" e della relativa delibera, va chiarito, innanzitutto, che - a quanto si e' appreso - la deliberazione 2/2308/96, concernente "La carta dei servizi: il bisogno di informazione del cliente", in realta', dopo essere stata adottata in data 30 dicembre 1996, e' stata poi revocata con altra deliberazione commissariale 2/200/98 del 13 febbraio 1998, essendo stato constatato che entro il 10 settembre 1997, termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte, aveva presentato l'offerta una sola azienda. E' noto, in tal senso, che in base al principio, di portata generale, desumibile dall'articolo 69 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) ogni asta viene dichiarata "deserta" allorche', scaduto il termine per le offerte, non ne siano state presentate almeno due, escluso il caso in cui l'Amministrazione operante nell'avviso d'asta abbia espressamente previsto la possibilita' di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. La validita' di tale criterio risulta recentemente ribadita, fra l'altro, dalla Decisione n. 2664/14 dicembre 1995 del T.A.R. della Sicilia - Sezione II. Nel dichiarare, quindi, "deserta" l'indagine esplorativa allora promossa, l'Amministrazione dell'Istituto S. Matteo, con la stessa deliberazione di revoca del relativo procedimento di "trattativa privata", decideva di autorizzare l'avvio di altro, analogo procedimento per il quale - a riprova dell'effettiva ed ancora attuale utilita' dell'indagine di mercato - il numero delle aziende da invitare veniva ampliato a cinque. Ma, indipendentemente dal forzato protrarsi di queste procedure, espressamente finalizzate alla redazione della "Carta dei servizi", si e' appreso che l'Istituto, attivandosi da tempo in tal senso, aveva tuttavia considerato presupposto fondamentale e necessario per una corretta redazione di tale "Carta" e per la successiva costituzione dell'"Ufficio Relazioni con il pubblico" l'espletamento di un'indagine finalizzata all'acquisizione di piu' ampie notizie sui reali bisogni e sulla conseguente "domanda" d'informazione dei cittadini, si' da consentire una valutazione adeguata delle aspettative dell'utenza e dello "scostamento" da tali aspettative rispetto all'informazione sui servizi erogati dall'Istituto stesso. E' stato, infatti, ritenuto che siffatta iniziativa, permettendo di individuare le obiettive esigenze dell'utenza del Policlinico S. Matteo riguardo al bisogno di informazione, possa costituire una base oggettiva per favorire, in prospettiva, una migliore e piu' proficua utilizzazione delle strutture e dei servizi ospedalieri, oltre ai suoi positivi effetti per l'"immagine" dell'Ente, che diviene, cosi', palesemente "visibile" ed attento al rapporto con il pubblico. Questo tipo di indagine, inoltre, dovrebbe fornire l'occasione per una completa valutazione del grado di efficienza e di economicita' dell'attuale gestione dell'Istituto per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari di sua pertinenza. Questo spiega perche', per l'espletamento di tale indagine "mirata", sia stata indetta un'apposita gara di appalto, attualmente in corso. Cio' non toglie che, comunque, l'Istituto abbia intanto provveduto ad istituire l'"Ufficio Relazioni per il pubblico", in adempimento dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 29/1993 e della specifica Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994. Non va dimenticato, poi, come l'Amministrazione del Policlinico S. Matteo, oltre ad aver da tempo adottato - in questo stesso ambito - la "Carta dei diritti del malato" (approvata con Deliberazione del 12 aprile 1995), di recente abbia anche informatizzato l'accesso alle notizie fondamentali di primario interesse per gli utenti, attraverso l'installazione di un apposito sito "internet" e l'attivazione di una "guida informatizzata" che consenta loro di stampare e di utilizzare un'apposita "piantina" per raggiungere il Reparto di destinazione, fornendo, altresi', l'elenco delle prestazioni erogabili dalle varie Unita' operative del Presidio, con i relativi orari ed i tickets dovuti e con l'elenco di tutto il personale medico addetto ai vari Reparti dell'Istituto. Non sono state tralasciate, infine, proficue riunioni, tuttora programmate, fra delegati dei vari Uffici piu' direttamente interessati dell'Istituto e rappresentanti del "Tribunale per i diritti del malato", proprio nell'intento di comprendere in modo piu' concreto ed approfondito quali siano, in questo ambito, le reali esigenze dei pazienti/utenti ed i migliori strumenti per poterle efficacemente soddisfare. A questo riguardo, non puo' sottacersi l'infondatezza di quanto adombrato nell'interrogazione circa un presunto dissenso sull'opportunita' di dar corso a tale indagine da parte del Direttore scientifico dell'Istituto, risultando palese che quest'ultimo, nella persona del Prof. Enrico Solcia, non soltanto non ha avanzato obiezioni in materia, ma si e', anzi, espresso favorevolmente. Piu' approfonditi chiarimenti meritano, invece, per doverosa esigenza di "trasparenza" e di chiarezza, i rilievi, pure formulati nell'interrogazione, riguardo ad un altro atto deliberativo dell'Amm.ne dell'Ente sull'organico del Policlinico. E' stato precisato, in tal senso, che con la Deliberazione 2/1769/97 del 26 settembre 1997, recante la rubrica "Ancora sul regolamento organico dell'Istituto - Riordino delle Direzioni", l'Amm.ne ha inteso apportare modifiche agli articoli 5 e 6 del vigente Regolamento organico dell'Istituto, abrogandone per diretta conseguenza gli articoli 99 - 102, per adeguarlo alle disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993. Lo scopo e' quello di realizzare, in tal modo, quello stesso "processo di aziendalizzazione" in essi previsto, che, per effetto del decreto legislativo n. 269/1993, deve investire anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, al cui novero appartiene anche il Policlinico S. Matteo. Si tratta, in effetti, di un atto deliberativo a suo tempo regolarmente approvato da questo Ministero in data 7 gennaio 1998, previa richiesta di chiarimenti, con la sola condizione di eliminare la clausola relativa al "diritto di opzione" inizialmente previsto nel capoverso della "norma transitoria" introdotta da tale Deliberazione nel Regolamento organico dell'Istituto a favore del Dirigente sanitario di II livello di ruolo (gia' "Direttore sanitario") e del Dirigente amm.vo di ruolo (gia' Direttore amm.vo capo servizio), trattandosi di materia gia' compiutamente disciplinata dall'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 502 e successive modifiche e integrazioni. Vien fatto, inoltre, rilevare come, con le precisazioni cosi' illustrate, la citata Deliberazione dell'Istituto in data 26 settembre 1997 risulti sovrapponibile ad analogo provvedimento in materia adottato dagli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna con Atto commissariale del 23 aprile 1997 e, successivamente, dall'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, con atto commissariale del 27 gennaio 1998. Divenuta quindi esecutiva tale modificazione del Regolamento organico dell'Ente, in data 20 gennaio 1998 quell'Amm.ne riteneva opportuno adottare la conseguente Deliberazione n. 2/41/98, applicativa delle modificazioni introdotte, conferendo al Dr. Giovanni Azzaretti - per la sua qualita' di sanitario in possesso di tutti i requisiti di legge, con particolare riguardo a quelli inerenti al curriculum formativo e professionale - l'incarico di Direttore sanitario del Policlinico S. Matteo, in applicazione delle nuove disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Contestualmente, si e' perfezionato il relativo contratto di prestazione d'opera professionale, precisando ovviamente, in esso, la portata dei compiti e dei diritti inerenti all'incarico conferito, come pure le relative condizioni e modalita' di espletamento e, in generale, tutti gli aspetti economico normativi. Com'e' logico e comprensibile, per le evidenti analogie tale contratto di lavoro di diritto privato e' completamente ispirato ai principi normativi ed economici in materia definiti dalla Giunta Regionale della Lombardia con Deliberazione n. 62665 del 30 dicembre 1994 ed e' stato da essa predisposto in conformita' del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, relativo al Regolamento sul contratto del Direttore generale, del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo delle Aziende Unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere. In questo senso, a norma dell'articolo 3 - comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche clausole di tale contratto prevedono, in particolare, che l'incarico di Direttore sanitario in esso contemplato venga a cessare - salva l'eventuale conferma da parte dell'Amm.ne subentrante - entro tre mesi dalla data di nomina di un nuovo Commissario straordinario, in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il Commissario straordinario dell'Istituto Policlinico S. Matteo decada dalla nomina o debba essere sostituito nelle sue funzioni. Le funzioni di Direttore sanitario vengono, altresi', a cessare - salva la possibilita' di conferma - allorche' sopravvenga la sostituzione della gestione Commissariale straordinaria dell'Istituto con gli organi di amministrazione ordinaria previsti dal decreto-legge n. 171/1997, convertito nella legge n. 258/1997. Altre Deliberazioni applicative, in tutto analoghe, risultano poi adottate in materia, rispettivamente, dagli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, con atto deliberativo n. 1258 del 14 ottobre 1997, e dall'Istituto nazionale per lo studio e per la cura dei tumori di Milano, con provvedimento n. 36/98 del 30 gennaio 1998. Si soggiunge ancora che non appare rilevante l'osservazione, riportata nell'atto parlamentare, sull'imminente collocamento a riposo del Dott. Azzaretti, se si considera che questi, gia' dal 23 dicembre 1997, avvalendosi della specifica facolta' in materia prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 502/1992, aveva chiesto di poter prolungare la propria permanenza in servizio sino a tutto il 22 gennaio 2000. Di cio' aveva gia' preso atto l'Istituto con Deliberazione n. 2/2369/97 del 29 dicembre 1997, che costituisce un dovuto atto ricognitivo. Piu' peculiare e' il caso del Rag. Piergiorgio Villani, anch'egli chiamato in causa nell'interrogazione con rilievi critici, nel presupposto di un'anomalia della sua posizione di Direttore amm.vo "facente funzioni". Vien fatto rilevare che tali rilievi non hanno fondamento, poiche' il Rag. Villani esercita legittimamente, com'e' suo diritto e dovere, l'incarico di "Direttore amm.vo - Segretario gen. le" facente funzioni, dopo che il relativo posto si e' reso vacante per il collocamento a riposo del titolare, essendo a sua volta titolare della posizione di ruolo di "Vice Segretario Gen.le". D'altra parte, il concorso per la copertura del posto vacante di Direttore amm.vo - Segretario Gen.le non e' stato bandito nella doverosa considerazione che nel nuovo ordinamento degli "Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico" di diritto pubblico - quale e' venuto costantemente a delinearsi gia' dal 1990, per poi attuarsi con i decreti legislativi nn. 502/1992, 269/1993 e 517/1993 - la figura di Direttore Amm.vo - Segretario Gen.le assunto a tempo indeterminato attraverso un pubblico concorso per titoli ed esami non e' piu' prevista, subentrando ad essa quella, da tempo sperimentata nelle Aziende sanitarie ed Ospedaliere, di Direttore Amm.vo scelto e nominato con rapporto fiduciario dal Direttore Gen.le attraverso un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Proprio in considerazione del forte ritardo con cui giungera' l'adozione dei regolamenti di attuazione delle nuove disposizioni sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, mentre perdura per scelta legislativa (ribadita dal decreto-legge n. 171/1997, convertito in L. n. 258/1997) la loro generalizzata gestione con Commissari straordinari (fatta eccezione per il Gaslini di Genova), l'Amm.ne dell'Istituto S. Matteo ha ritenuto opportuno, intanto, adottare la gia' ricordata modifica del Regolamento organico dell'Ente, di cui alla Deliberazione 2/1769/97 del 26 settembre 1997. Con essa e' stata appunto prevista la nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amm.vo, previa scelta diretta e rapporto fiduciario, da parte del Commissario straordinario con contratto privatistico di prestazione d'opera professionale per un quinquennio. Riguardo al problema del possesso, da parte del dirigente amm.vo Rag. Villani, dei requisiti per un eventuale conferimento a contratto dell'incarico di Direttore Amm.vo, si e' appreso che l'Amm.ne del Policlinico S. Matteo - considerando che tale candidato, sebbene possieda doti di elevata professionalita' ed un ricco e qualificato curriculum per aspirare alla nomina, e' sprovvisto di laurea - sta verificando, anche attraverso l'acquisizione di un "parere pro-veritate", come da Deliberazione del 13 febbraio 1998, i margini ed i limiti del proprio potere regolamentare in materia. Per quanto concerne, infine, l'auspicio, pure espresso nell'interrogazione, perche' si concluda il prolungato periodo di gestione Commissariale dell'Istituto S. Matteo, e' appena il caso di ricordare come la soluzione del problema sia insita nelle stesse previsioni del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito nella Legge 31 luglio 1997, n. 258 - piu' volte richiamate - laddove e' espressamente prescritta la necessaria conclusione di tutte le gestioni commissariali degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico all'atto dell'insediamento dei loro ordinari organi di amministrazione, che dovranno esser nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e dei regolamenti di riordinamento di tali Istituti a carattere scientifico. E' ben noto come il Ministro della sanita' si sia da tempo attivato, in questo senso, presentando in Parlamento fin dal 12 giugno 1997 ( A.C. n. 3856) un disegno di legge, ora all'esame della XII Commissione permanente "Affari Sociali" della Camera dei Deputati, in sede referente. Il Ministro della sanita': Rosy Bindi.