Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14881 presentata da SANTANDREA DANIELA (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980115
Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane e dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: alle porte di Rimini, a 500 metri dalla zona mare, proprio a fianco della sede della fiera di Rimini e all'ingresso della nuova zona artigianale di Viserba Monte, su di un'area dove esistono le sorgenti delle acque Sacramora, proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali di autodemolizione; con una serie di delibere il comitato circondariale del circondario di Rimini, la giunta della provincia di Rimini e il consiglio comunale di Rimini hanno approvato il progetto dell'impianto, superando gli ostacoli sorti, autorizzando anche la proroga del termine iniziale per la sua realizzazione e modificando gli elaborati del piano regolatore generale per adeguarli alla localizzazione dell'impianto medesimo; contro la decisione, che permette la localizzazione dell'attivita' di autodemolizione in una zona industriale di pregio, ove si prevede l'insediamento di centoventi imprese, di cui ottanta gia' insediate, si sono opposti i residenti nella zona e gli artigiani che hanno protestato vivamente, effettuando anche una raccolta di firme, mettendo in evidenza le loro ragioni circa l'incompatibilita' dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali con l'intera zona artigianale, che ha invece bisogno di interventi di qualificazione del territorio confacenti alla sua valorizzazione; il Tar dell'Emilia-Romagna, non ancora pronunciatosi nel merito dei ricorsi avanzati dalle associazioni artigiane di Rimini e dalle societa' interessate, ha respinto comunque l'istanza di sospensiva dei lavori, giudicando questi ultimi in avanzata fase di esecuzione e rendendo non attuale l'interesse al ricorso degli artigiani, probabilmente in quanto la destinazione del piano regolatore generale a zona artigianale e' subordinata alla definitiva approvazione dello stesso piano regolare generale; la prevista localizzazione degli impianti di autodemolizione nell'area delle sorgenti delle acque minerali di Sacramora puo' provocare rischi di inquinamento delle falde acquifere per immissione di oli, carburanti, metalli, causati anche per eventi accidentali e imprevedibili il cui controllo non potrebbe essere garantito dall'Arpa; sono state riscontrate irregolarita' nella esecuzione delle opere, in quanto le concessioni alle aziende di demolizione, per trasferire le loro attivita' nella suddetta zona artigianale, sono state rilasciate il 22 agosto 1995 e tali aziende hanno dato l'inizio dei lavori soltanto alla fine del 1996, essendo ampiamente scaduto il termine di dodici mesi previsto per l'inizio dei lavori medesimi -: se non intenda assumere le opportune iniziative di propria competenza perche' siano appurate eventuali irregolarita' dei procedimenti amministrativi che hanno permesso il rilascio delle autorizzazioni per la localizzazione e la realizzazione degli impianti di demolizione; se non ritenga opportuno verificare quali possono essere i motivi che hanno guidato le scelte delle autorita' locali per la localizzazione degli impianti e se tali scelte siano state effettuate perseguendo gli obiettivi del pubblico interesse; se intendano adoperarsi, secondo le proprie competenze, al fine di raggiungere un accordo tra le autorita' locali e le imprese interessate per individuare un sito piu' appropriato nel territorio provinciale per le attivita' di autodemolizione tale che non creino pericolo alla salute pubblica e non comprometta l'immagine turistica della citta' di Rimini e lo sviluppo della zona artigianale di Viserba Monte. (4-14881)
All'interrogazione, si premette che la normativa attuale prevista con il Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 stabilisce, all'articolo 46 che i centri di raccolta per la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione devono essere autorizzati dalla Regione competente per territorio. Gli artt. 27 e 28 del medesimo decreto, prevedono che l'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, fra cui, in particolare, anche i requisiti tecnici relativamente alla compatibilita' del sito. Lo stesso l'articolo 46 (comma 10) stabilisce la predisposizione, di concerto con i Ministeri dell'Industria e dei Trasporti, di norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti in questione. Tali norme non sono state ancora emanate; attualmente, al Consiglio dell'Unione Europea, si sta lavorando sul testo predisposto dall'ANPA, tenuta presente la proposta di direttiva sui veicoli a fine vita. Si rileva, inoltre, che secondo quanto stabilito dal nuovo decreto legislativo 22/97, all'articolo 57 comma 3, tutte le autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/92 restano comunque valide fino alla loro scadenza e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto, e quindi, non oltre il 2001. Sara' compito dell'Amministrazione competente di dare e/o rinnovare l'autorizzazione, adeguandola alla nuova normativa. Nello specifico, assunte informazioni presso le autorita' locali, la Prefettura di Rimini ha fatto presente che i progetti di impianti di autodemolizione da insediarsi nel Comune di Rimini - localita' Viserba Monte - via San Martino in Riparotta, sono stati approvati dal Comitato Circondariale di Rimini (ente successivamente soppresso essendo subentrata l'Amministrazione Provinciale di Rimini con deliberazioni 5-6-7-8 del 30.1.1995, modificate con deliberazione C.C. n. 34 del 6.4.1995). La previsione dell'insediamento degli impianti nelle suddette aree aveva lo scopo di trasferire le attivita' di autodemolizione gia' esistenti nel Comune ed operanti in aree non idonee, sia sotto l'aspetto ambientale, con particolare riferimento alle previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, sia sotto l'aspetto urbanistico. Infatti nell'ambito del Comune di Rimini non esistevano aree urbanisticamente idonee allo svolgimento di attivita' di autodemolizione, cio' in quanto il Piano Regolatore tuttora vigente non ne contemplava l'esistenza, malgrado cio' tali attivita' operavano di fatto (nel solo Comune di Rimini ed erano attivi 16 impianti di autodemolizione), esplicando una funzione necessaria, prevista dalla legge (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e dall'articolo 46 Dlgs 22/97. Successivamente, mentre la variante generale al PRG ne ha previsto l'ubicazione in zona D1 per insediamenti produttivi, attualmente tali zone risultano totalmente esaurite nell'ambito del P.R.G. del Comune di Rimini. In considerazione di cio', ed al fine di consentire un piu' celere trasferimento degli impianti di autodemolizione nelle nuove zone individuate, il Circondario di Rimini aveva approvato i progetti di cui trattasi, avvalendosi del potere di disporre la variante allo strumento urbanistico generale, come previsto dall'articolo 3/bis della legge 441/87 (medesima previsione oggi contenuta nell'articolo 27 del Dlgs 22/97). Tali provvedimenti, emessi in accordo con l'Amministrazione Comunale di Rimini, hanno di fatto solo anticipato quanto previsto dalla variante generale al PRG, adottata in data 8.11.1994 e non ancora approvata, ossia, come gia' detto, l'inserimento in zona D1 delle aree destinate all'insediamento delle attivita' di autodemolizione. L'approvazione dei progetti e' avvenuta secondo quanto previsto dalle normative vigenti, ai sensi dell'art 3/bis della legge 441/87 e dell'articolo 22 LR 27/1994, con cui si assegna ad apposite Conferenze il compito di valutare gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e territoriali. La conferenza in data 22.12.94 ha espresso parere favorevole alla localizzazione degli impianti ed all'approvazione dei progetti di cui trattasi. Essa ha provveduto a verificare la compatibilita' dell'ubicazione proposta con le previsioni del Piano Infraregionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali del bacino di Rimini e del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Ha inoltre acquisito i pareri favorevoli del servizio igiene pubblica dell'USL competente, del Servizio Circondariale Difesa del Suolo e del comune di Rimini, nel cui ambito, fra l'altro, si attesta la non presenza di vincoli posti dal decreto del Presidente della Repubblica 236/1988, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano. La conferenza, ha, inoltre, verificato l'idoneita' delle strutture impiantistiche, sia per quanto attiene alla sistemazione generale dell'area, ivi compresi gli interventi volti a mitigare l'impatto visivo degli impianti, sia rispetto alle modalita' di raccolta e captazione delle acque, cui e' stata posta particolare attenzione. A riguardo si rammenta che l'area verra' dotata di rete fognaria costituita da rete bianca, rete nera, terza rete; inoltre verranno realizzate aree pavimentate e dotate di cordolatura, atte ad evitare la fuoriuscita di liquidi; si precisa infine che sono state impartite specifiche prescrizioni di carattere gestionale volte ad impedire fenomeni di inquinamento dell'area, anche a fronte di eventi meteorici e/o accidentali. In relazione a quanto esposto risulta quindi, come confermato anche dalla Regione Emilia Romagna, che gli atti approvati non possono ritenersi in contrasto con gli obbiettivi di pubblico interesse richiamati nell'interrogazione. Riguardo all'ordinanza emessa dal TAR per l'Emilia Romagna n. 598/97, depositata in data 12.9.1997, preciso che la richiesta di sospensiva avanzata da alcune ditte artigiane interessate e dalle associazioni artigiane di Rimini, e' stata respinta in quanto il manufatto, destinato all'impianto di autodemolizione, risulta in fase di avanzata realizzazione; cio' nella considerazione che dalla comparazione degli opposti interessi, quello pubblico relativo all'allontanamento dell'impianto da un sito non idoneo e quello dei ricorrenti teso ad evitare una compromissione delle loro potenzialita' di sviluppo, e' il primo ad apparire prevalente, mentre il secondo non si configura come attuale; i ricorrenti non hanno comunque presentato istanza di prelievo per la fissazione della causa. La data fissata dai provvedimenti di approvazione dei progetti, per l'inizio dei lavori, ancorche' espressamente prevista dalle vigenti norme regionali, ha carattere meramente ordinatorio e trova motivazione soprattutto nella necessita' di procedere, come riferito, ad un sollecito spostamento delle attivita'. Tuttavia gli interessati hanno di volta in volta provveduto a richiedere la proroga della data di inizio lavori per cause non dipendenti dalla propria volonta', proroga regolarmente concessa dall'autorita' competente. Cio' premesso si rileva che non risultano irregolarita' dei provvedimenti autorizzativi e che le scelte sulla localizzazione degli impianti in esame hanno un contenuto di merito, non riservato alla competenza del Ministero dell'Ambiente. E' pertanto, in sede locale che dovranno essere ricercati accordi volti a contemperare eventuali interessi turistici artigianali contrastanti con le attivita' di autodemolizione. Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.