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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14971 presentata da CARLI CARLO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19980119

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: lo schema di decreto legislativo recante: "Istituzioni delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane" all'articolo 1, nell'aggiungere un articolo 48-ter (Affari trattati nelle sezioni distaccate), al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce che "le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale"; la pretura di Viareggio e', per cause di lavoro, la terza in Toscana, ed e' questa una delle ragioni per le quali, da piu' parti, si sostiene la necessita' di una sezione distaccata del tribunale in Versilia, nel contesto dell'unificazione del giudice di primo grado; in relazione a tale realta' territoriale si ritiene necessaria in Versilia una presenza del giudice nonche' degli istituti ispettivi, per mantenere una competenza specifica in relazione alle aree di lavoro versiliesi, legate all'industria cantieristica ed estrattiva, alla stagionalita' ed in particolare alla mobilita' del lavoro, ed infine in relazione alle caratteristiche del rito che rende opportuna, a piu' riprese, la presenza delle parti e spesso di numerosi testimoni -: se non ritenga opportuno limitare la competenza della sede principale del tribunale alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, inserendo quelle in materia di lavoro tra le competenze delle sezioni distaccate. (4-14971)

Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale. Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo e' stato delegato ad emanare norme per realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione piu' efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato. Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista "ove occorra", secondo criteri oggettivi ed omogenei. I criteri indicati - che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. "costo zero" della riforma - sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il piu' possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realta' sociale e territoriale. A questo fine, si e' proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega: dell'indice di carico "atteso" delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati pero' da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, ne' le cause di lavoro - che risultano accentrate presso la sede centrale ne' quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si e' calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passera' al giudice monocratico); del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densita' abitativa per kmq), che e' stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.; della necessita' che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora. Consequenziale all'adozione di tali parametri e' stata l'individuazione di un modulo operativo "minimo" che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si e' tradotto nella considerazione della opportunita' che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali). Cio' e' sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalita' ed economicita' dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento - effettuato dalla Direzione degli Affari Civili - delle possibilita' recettive delle strutture gia' esistenti. Contemporaneamente e' stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si e' rivelato di estrema utilita', in particolare confermando la razionalita' dei criteri adottati, che sono risultati omogenei. Si e' poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessita' ed articolazione delle attivita' economiche e sociali dei singoli territori. Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficolta' connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche - messe a disposizione dei partecipanti - il piu' possibile aderenti alla specificita' delle realta' locali interessate, coniugando la tendenziale rigidita' dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori. Il risultato ottenuto e' stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia cosi' delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni piu' attinenti alla complessa realta' giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare "servizio" che la magistratura e' chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini. Comportando le modifiche prospettate un cosi' radicale cambiamento dello scenario giudiziario, e' stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si e' ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti. Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione. Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso. Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Viareggio, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessita' di istituire quella sede quale sezione distaccata del Tribunale di Lucca. Viareggio, oltre ad avere parametri propri (indice 4,77 e 108.641 abitanti) e' stata considerata polo aggregante rispetto a Pietrasanta, stante il consenso manifestato in sede di consultazione dei rappresentanti degli enti esponenziali locali e degli addetti al settore giustizia a tale soluzione. Va evidenziato come - in particolare nel caso in esame - le indicazioni fornite in sede di consultazione siano state preziose per l'elaborazione di un ridisegnamento della geografia giudiziaria fondato su esigenze di razionalizzazione, ma anche nel pieno rispetto delle reali esigenze dei cittadini. In relazione all'ultimo quesito posto dall'interrogante, e' stato ritenuto, a livello di normativa generale, che la trattazione delle controversie di lavoro fosse da riservare alla sede centrale; in particolare si e' tenuta presente l'esigenza di forte specializzazione che questo delicato settore richiede, cercando di evitare che tale necessaria specializzazione potesse esser nella realta' compromessa dall'esercizio da parte del magistrato addetto alla sezione distaccata, di compiti diversi ed ulteriori. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.



 
Cronologia
martedì 30 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro dell'interno Napolitano dichiara che i curdi sbarcati sulle coste italiane non saranno espulsi e potranno presentare richiesta di asilo politico.

giovedì 22 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 255 contrari e 4 astenuti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (AC 4454), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.