Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14948 presentata da RODEGHIERO FLAVIO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980119
Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: con lettera 19 novembre 1997, la Banca d'Italia ha trasmesso una lettera a tutti gli istituti di credito, confermata da una successiva lettera del 24 dicembre, con la quale osserva che l'attivita' delle "Casse Peota" non risulta in linea con il quadro normativo disciplinante la raccolta e l'impiego di fondi delineato dal decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalla normativa di attuazione; nella stessa lettera la Banca d'Italia esprimeva la propria opinione che per le "Casse" potesse farsi riferimento in via estensiva alle disposizioni transitorie dettate dalle istruzioni di vigilanza (Cap. LX, Sez. VI) per le societa' cooperative che svolgano attivita' finaziaria in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, sottolineando che pertanto tali organismi dovevano dismettere, entro il 31 dicembre 1997, le operazioni di deposito in essere, astenendosi, comunque, dall'instaurare nuovi rapporti; la Banca d'Italia poneva a premessa del proprio intervento il fatto che notizie di stampa sempre piu' frequentemente riferivano di vicende giudiziarie in cui erano coinvolte le cosiddette "Casse Peota" per irregolarita' nella gestione compiute a danno dei "soci", ed inoltre che il fenomeno della raccolta di fondi stava assumendo proporzioni notevoli, tanto che le dimensioni delle "Peota" in alcuni casi potevano essere paragonate a quelle di una banca di credito cooperativo; la stessa Banca d'Italia doveva peraltro ammettere che il fenomeno delle "Casse Peota" e' radicato nella cultura veneta che gli attribuisce una diffusa rilevanza sociale, e che la finalita' delle Casse e' di educare al piccolo risparmio e, sotto un profilo, di facilitare l'accesso a finanziamenti di limitato ammontare; le "Casse Peota" sono diffusissime soprattutto, se non esclusivamente, nel territorio veneto quali realta' parabancarie primordiali, per lo piu' rette e gestite come associazioni non riconosciute, da sempre attive senza disciplina di legge e da questa tollerate proprio in quanto radicate nelle fonti di diritto denominate consuetudini; lo scopo unico della "Cassa Peota", realta' associativa spontaneamente organizzata, e' sempre stato quello del mutuo soccorso all'interno della comunita' locale, mentre la garanzia del controllo e' sempre stata assicurata dal fatto che gli associati si conoscevano personalmente -: se in seguito al crac di alcune "Casse Peota" si intende chiuderle tutte, allora paradossalmente, dopo il crac del Banco di Napoli, Sicilcasse e Ambrosiano, anche tutte le altre banche dovrebbero chiudere i battenti; il monito della Banca d'Italia sulla presunta pericolosita' delle "Casse Peota" e' reso risibile dal fatto che proprio la Banca d'Italia non si e' accorta, nonostante la presenza di un proprio rappresentante che assisteva alle sedute del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, del crac dell'istituto napoletano; ad avviso dell'interrogante l'intervento della Banca d'Italia, in particolare nella interpretazione delle disposizioni transitorie dettate dalle Istruzioni di vigilanza e' di dubbia legittimita' -: quale sia la valutazione del Governo sulla vicenda e se non ritenga di predisporre un monitoraggio nel mondo delle "Casse Peota", per ottenere un censimento ufficiale capace di mettere in evidenza la corposa consistenza di questa realta', la capillare diffusione su tutto il territorio della regione Veneto e la sua nobile e secolare funzione sociale, onde emanare un'apposita norma che disciplini la materia. (4-14948)
Al riguardo si fa, preliminarmente, presente che le "casse peota" sono soggetti non costituiti in forma societaria, diffusi soprattutto nella regione Veneto; esse svolgono attivita' di raccolta di fondi tra gli associati ed erogano finanziamenti nei confronti degli stessi soci, ispirandosi ai principi della mutualita'. Va, tuttavia, rilevato che nel corso del 1997, la stampa ha dato ampio risalto al coinvolgimento di varie "casse" in vicende giudiziarie, per irregolarita' in danno dei soci, nonche' per ipotesi di usura. Dalle informazioni disponibili e' emerso che in alcuni casi tali organizzazioni hanno assunto di fatto dimensioni notevoli, paragonabili a quelle di una banca di credito cooperativo. In relazione alle riserve di raccolta di risparmio e di attivita' bancaria, stabilite dagli articoli n. 10, n. 11, n. 130 e n. 131 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operativita' delle "casse peota", avendo come riferimento le norme transitorie relative alle societa' cooperative finanziarie. Tale normativa non riguarda quei soggetti che, pur risultando denominati "casse peota", non svolgano concretamente le attivita' di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti come gli organismi operanti nel solo settore della beneficenza ovvero in altre attivita' a rilevanza sociale. In particolare, la Banca d'Italia ha precisato che le "casse" che eventualmente intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre 1998, astenendosi, comunque dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. Il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria e', in ogni caso, subordinato al ricorrere delle condizioni stabilite dall'articolo 14 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385 del 1993). Entro il medesimo termine del 31 dicembre 1998, le "casse peota" possono, altresi', valutare la possibilita' di assumere iniziative volte a promuovere l'adesione dei propri associati verso banche locali operanti nei rispettivi ambiti di insediamento. Per quanto concerne le "casse peota" che non intendano assumere tali iniziative, e' comunque previsto, in relazione alle possibili difficolta' di completare la dismissione della raccolta in corso entro la data del 31 dicembre 1997, che le stesse possano procedere alla dismissione entro l'indicato termine del 31 dicembre 1998; in ogni caso dovranno astenersi dall'instaurare nuovi rapporti di deposito. La Banca d'Italia ha rimesso all'autonoma valutazione delle banche operanti nel Veneto l'opportunita' di mantenere, non oltre il citato termine del 31 dicembre 1998, i rapporti gia' esistenti con le "casse peota" che svolgano attivita' di raccolta del risparmio e di erogazione di finanziamenti, purche' le medesime abbiano avviato la dismissione della raccolta in essere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Carlo Azeglio Ciampi.