Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14931 presentata da BONATO FRANCESCO (RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI) in data 19980119
Per sapere - premesso che: alla signora Nicoletta Regini, dipendente presso la ditta Mados Srl di Padova, filiale Venezia-Mestre (dove risiede), il giorno 16 dicembre 1997, al rientro dal periodo di assenza per maternita', e' stato notificato trasferimento, a partire dal giorno lunedi' 22 dicembre 1997 nella filiale di Bassano del Grappa (Vicenza); la decisione aziendale rende impossibile il suo diritto-dovere di cura nei confronti del figlio di appena dieci mesi, costringendola a rifiutare il trasferimento, il che ha gia' prodotto il primo ammonimento da parte aziendale, preludio del licenziamento; ogni tentativo esperito dalle rappresentanze sindacali si e' rivelato infruttuoso, vista l'irremovibilita' della direzione aziendale; oltre alle organizzazioni sindacali territoriali, anche l'assessore alle pari opportunita' del comune di Venezia e la commissione pari opportunita' regionale si sono gia' espresse in difesa della lavoratrice in questione; in questo modo la maternita' liberamente scelta si trasforma in una colpa, cosi' che il padronato si arroga il diritto di decidere se e quando una lavoratrice puo' diventare madre -: se siano a conoscenza dei fatti; se ritengano che sia avvenuta una gravissima violazione dei diritti costituzionali e dello statuto dei lavoratori; quali iniziative intendano adottare nei confronti della ditta Mados Srl per ripristinare i diritti fondamentali delle donne lavoratrici, cosi' platealmente compromessi, affinche' i fatti descritti non costituiscano un inquientante precedente nelle relazioni sindacali. (4-14931)
La Sig.ra Nicoletta Regini, dal 20 maggio 1990, e' alle dipendenze della predetta societa' in qualita' di commessa addetta alle vendite, a tempo parziale presso l'unita' produttiva di Mestre. Al termine dell'assenza facoltativa per maternita', dopo aver usufruito di un periodo di ferie, fu assegnata, in trasferta per il periodo dal 9 al 13.12.97 all'unita' produttiva di Marghera, sede di lavoro piu' vicina alla sua abitazione. Risulta che la Sig.ra ha usufruito di un periodo di ferie fino al 21.12.97. In data 16.12.97, le viene comunicato che per motivi di organizzazione interna aziendale, dovuti alle dimissioni di alcune unita' di personale occupato presso l'unita' di Bassano del Grappa, era necessario un suo trasferimento presso la detta unita' locale. La Sig.ra Regini, tramite CGIL si oppose al trasferimento richiedendo l'intervento del Servizio Politiche del lavoro della Direzione Provinciale del lavoro di Venezia, dichiarandosi, nel contempo disponibile a prendere servizio presso l'unita' produttiva di Lido di Venezia. Comunque la lavoratrice non ha mai preso servizio presso l'unita' produttiva di Bassano del Grappa. Infine va detto, che, nel corso degli accertamenti non sono emerse prove che il comportamento della Societa' abbia costituito ostacolo all'esercizio dei diritti della lavoratrice ne' si e' attivato alcun intervento, nel merito della questione da parte del Consigliere di parita' di cui alla legge 10.4.91 n. 125. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.