Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14952 presentata da MOLINARI GIUSEPPE MARIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980119
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la levata del protesto secondo quanto disposto dalla legge 12 febbraio 1955 n. 77 e' soggetta ad un duplice regime pubblicitario: l'iscrizione dei protestati in un apposito elenco tenuto dal tribunale e la pubblicazione in un apposito bollettino periodico curato dalla Camera di commercio; ne consegue un forte discredito commerciale per chi, avendo firmato una cambiale o un assegno andato in protesto, veda il suo nome pubblicato nell'elenco dei protestati; invero, pur essendo la normativa giustificata dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche di certezza e affidabilita' di tali titoli di credito, il suo rigore finisce col produrre conseguenze eccessive per coloro che risultavano protestati a causa di una mancanza occasionale di liquidita' o perche' vittime di truffa; l'essere protestato determina infatti quasi sempre la marginalizzazione del soggetto dall'entourage economico e dal sistema bancario, che gli nega l'accesso ai propri canali di credito; pertanto i protestati sono una categoria a rischio poiche', per rimettersi nel circuito economico e proseguire la loro attivita', possono reperire mezzi di finanziamento solo attraverso il ricorso al mercato illegale del credito; per evitare tali conseguenze la legge 12 giugno 1973, n. 349 aveva gia' disposto alcune misure. Successivamente, con decreto legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con legge 15 novembre 1995, n. 480, sono state introdotte, a favore dei protestati, ulteriori innovazioni; in particolare l'articolo 3-bis ha previsto l'istituzione dei registri informatici dei protestati; e' prevista inoltre l'abrogazione della cadenza quindicinale della pubblicazione del bollettino mentre la notizia relativa a ciascun protesto dovra' essere conservata per cinque anni anziche' i dieci anni attuali; i nuovi registri dovranno essere tenuti dalle Camere di commercio secondo le modalita' stabilite con un apposito regolamento che il ministero di grazia e giustizia avrebbe dovuto emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 480 del 1995; tuttavia, a distanza di quasi due anni e mezzo dall'entrata in vigore della citata legge n. 480, del 1995, il regolamento attuativo dei registri informatici non e' stato ancora emanato -: quali siano le ragioni che ostacolano l'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 3-bis del d.l. 18 settembre 1995, n. 381 convertito con legge 15 novembre 1995, n. 480, in mancanza del quale non e' possibile realizzare, presso le Camere di commercio, il registro informatico dei protestati, strumento necessario al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, e rendere piu' completa, organica e tempestiva su tutto il territorio nazionale l'informazione circa le insolvenze cambiarie; se non ritenga opportuno provvedere all'emanazione di detto regolamento, anche al fine di rendere piu' armonico il sistema delle garanzie previste in favore dei protestati. (4-14952)