Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14995 presentata da NEGRI LUIGI (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19980120
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: e' obbligatorio, per coloro che intendono detenere archivi magnetici o cartacei, inoltrare al Garante per la protezione dei dati personali la richiesta di autorizzazione; e' obbligatorio chiedere l'autorizzazione scritta all'interessato, se il trattamento o la conservazione riguardano i cosi' detti "udati sensibili", vale a dire informazioni di carattere sanitario, religioso, eccetera; la legge n. 675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" prevede delle ragionevoli eccezioni a questo obbligo; sono esentati tutti coloro che detengono o trattano dati sensibili in ragione di un obbligo previsto dalla legge; il provvedimento non dovrebbe quindi riguardare i "medici di famiglia" o di "fiducia", che infatti possono detenere un archivio contenente la situazione sanitaria dei singoli pazienti; l'associazione medica "Evoluzione medica" di Milano ha inviato, in data 25 novembre 1997, una lettera al Garante per la protezione dei dati personali dove esprime il proprio stupore riguardo a quanto letto sul comunicato stampa diffuso dall'ufficio del Garante in data 30 giugno; in questo scritto, inviato come risposta ad un quesito espresso dalla Federazione degli Ordini dei medici, si dice che e' sempre necessario chiedere il consenso scritto ai pazienti, in quanto il medico di famiglia si trova a dover trattare dei cosi' detti "dati sensibili"; da quanto dichiarato dall'onorevole Rodota' i medici di fiducia si ritroverebbero in una spiacevole situazione; non sempre il medico riesce ad ottenere, in tempi ragionevolmente rapidi, il consenso scritto; deve pero' obbligatoriamente conservare la cartella personale del paziente; risulta curioso che in base alla legge sopracitata, all'articolo 12 comma g) il consenso non debba essere richiesto quando: "e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; secondo il decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1996, n. 484 "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1996, n. 613 (Accordo collettivo nazionale per la Disciplina dei rapporti con i medici di pediatria di libera scelta) i medici di fiducia hanno compiuto la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso esclusivo del medico, che consenta al medico di collaborare con l'azienda ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi regionali -: se non ritenga necessario ed urgente, alla luce di quanto sopra esposto, emanare una circolare interpretativa in materia che renda possibile ai medici di assistenza primaria, di fiducia o di famiglia e di pediatria di libera scelta, di svolgere, nel rispetto della legge, la loro attivita' con la dovuta serenita' salvaguardando i diritti dei loro pazienti. (4-14995)
In merito a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali circa la trattazione dei c. d. "dati sensibili" dei pazienti dei medici "di famiglia", e' opportuno ricordare che gli Accordi Collettivi Nazionali recepiti con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484 e con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1996, n. 613, sono antecedenti alla emanazione della Legge 31 dicembre 1996, n. 675. L'emanazione di una circolare interpretativa, pertanto, non appare necessaria. Si condivide la posizione espressa dal Garante nei riguardi della necessaria richiesta al paziente, da parte del medico "di fiducia", del relativo consenso scritto, trattandosi di dati personali c. d. "sensibili". Il Ministro della sanita': Rosy Bindi.