Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14981 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980120
Ai Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno; l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, prevede l'abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi professionali per i soggetti di cui al predetto articolo 1, comma 56. La norma prevede, altresi', che restino ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio dalla relativa attivita'; con parere 1-C/1997 (reso l'11 aprile 1997) il Consiglio nazionale forense ha evidenziato che la norma dell'incompatibilita', dettata dallo articolo 3, regio decreto legge 1578/1933, e' stabilita "a tutela non del pubblico impiego, ma dell'avvocatura a salvaguardia di quel valore fondamentale che e' la sua autonomia e la sua indipendenza; valore che si pone in netto contrasto con un rapporto di subordinazione, qual e' quello proprio di qualunque dipendente sia pubbico, sia privato". Il Consiglio nazionale forense ha precisato, altresi', che la cosa e' dimostrata e provata dall'eccezione prevista, dalla stessa norma, "per gli avvocati degli enti pubblici quando questi abbiano istituito un apposito ufficio legale il dipendente si dedichi esclusivamente all'attivita' di avvocato: perche' solo in presenza di queste condizioni si intendono sussistenti quelle garanzie minime di indipendenza e di autonomia che altrimenti - ove si dia un rapporto di impiego - sono ritenute mancanti"; il Consiglio nazionale forense ha concluso il parere in questione ritenendo che "non sia venuta meno l'incompatibilita' tra la professione di avvocato e (salvo le ricordate eccezioni) qualunque rapporto di impiego, sia privato, sia pubblico, indipendentemente dal suo configurarsi o meno come rapporto a tempo parziale"; il Consiglio nazionale forense ha successivamente espresso un secondo parere (n. 9-B/1997) il 20 giugno 1997 con il quale ribadiva il precedente parere contrario alle iscrizioni all'albo dei pubblici dipendenti a tempo parziale, sottolineando che - diversamente - si sarebbe determinato "un inquinamento alla categoria ed alla attivita' professionale in genere, alterando in modo determinante la figura dell'avvocato, di cui e' indubbio il rilievo costituzionale, in quanto partecipe delle funzioni di difesa, garantita e protetta dalla Costituzione" -: se non ritengano doveroso assumere urgenti iniziative volte a dare chiarezza interpretativa alle norme in premessa richiamate, specificando in particolare se le stesse trovino applicazione anche quando si tratti di accedere alla professione forense, e cio' in considerazione dell'elevato numero di reiezioni delle domande di iscrizione allo albo avvocati - da parte dei consigli dell'ordine competenti - presentate da dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale. (4-14981)