Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14982 presentata da FOTI TOMMASO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980120
Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, prevede che i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria Inps per le pensioni ai lavoratori dipendenti, o di altro fondo, o gestione speciale, o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative, hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel Cnel, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensioni; la summenzionata norma e' applicata agli impiegati civili dello Stato titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilita', giusto quanto disposto dall'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364; dall'abrogazione delle disposizioni di legge relative alla disciplina della delega per la riscossione dei contributi sindacali attraverso la trattenuta sullo stipendio e' rimasta esente la normativa delle ritenute dei contributi sindacali sui trattamenti pensionistici, ancora oggi disciplinata dalle surrichiamate disposizioni legislative; non vi e' alcun dubbio che la normativa in esame (articolo 23-octies della legge n. 485 del 1972, richiamato, per i titolari di pensione nel settore pubblico, dall'articolo 11 della legge 31 Luglio 1975, n. 364 del 1975) conferisce la titolarita' del diritto alla riscossione mediante trattenuta solamente a certe organizzazioni sindacali (quelle rappresentate nel Cnel); ne segue che - paradossalmente, ma non tanto - al dipendente pubblico iscritto ad una confederazione sindacale non rappresentata nel Cnel risulta precluso, al momento della pensione, il diritto di versare i contributi sindacali all'organizzazione di sua fiducia, potendo lo stesso esercitare unicamente detto diritto in favore delle organizzazioni sindacali rappresentate nel Cnel, con palese, illegittima ed arbitraria limitazione della personale liberta' di scelta; analoga situazione si riscontra nel settore del lavoro privato: dal combinato disposto dell'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, (relativamente alla materia delle indennita' di mobilita', dei trattamenti di disoccupazione e di quelli di integrazione salariale dovuti dall'Inps) risulta, infatti, che il diritto di versamento dei contributi mediante trattenuta e' riconosciuto a favore delle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Cnel -: se intenda esplicitare le modalita' attraverso cui viene effettuata la trattenuta in questione, con riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1973, n. 852; se e quali modifiche della normativa intendano proporre al fine di consentire ai soggetti interessati di potere liberamente esercitare il diritto al versamento dei contributi mediante trattenuta, la qual cosa, come evidenziato, e', allo stato, preclusa. (4-14982)