Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15041 presentata da OLIVO ROSARIO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19980121
Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: la legge delega n. 254 del 16 luglio 1997, in materia di istituzione del giudice unico, portera' alla soppressione della pretura di Petilia Policastro (Crotone); la chiusura dei suddetti uffici giudiziari, operanti con particolare intensita' da oltre due secoli, comportera' gravi disagi alle popolazioni dell'entroterra della provincia di Crotone per le notevoli difficolta' di collegamento con la nuova sede della pretura e con il capoluogo, sede del tribunale; la citata legge n. 254 del 1997 consente altresi' l'istituzione, in presenza di determinati requisiti, di sezioni distaccate di tribunale; la particolare geografia e la peculiarita' socio-economica dell'area circostante Petilia, con un elevato indice di criminalita' organizzata e con un altissimo contenzioso penale e civile, e l'accorpamento dei comuni ricadenti negli ex mandamenti di Santa Severina e Savelli, distanti pochi chilometri, che porterebbero la popolazione facente capo al presidio giudiziario petilino da circa 30.000 abitanti ad oltre il doppio, sono certamente requisiti sufficienti per l'istituzione di una sezione staccata del tribunale in Petilia Policastro -: quali iniziative adottare per l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Crotone a Petilia Policastro. (4-15041)
Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale. Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo e' stato delegato ad emanare norme per realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione piu' efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato. Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista "ove occorra", secondo criteri oggettivi ed omogenei. I criteri indicati - che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. "costo zero" della riforma - sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il piu' possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realta' sociale e territoriale. A questo fine, si e' proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega: dell'indice di carico "atteso" delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati pero' da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, ne' le cause di lavoro - che risultano accentrate presso la sede centrale ne' quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si e' calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passera' al giudice monocratico); del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densita' abitativa per kmq), che e' stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.; della necessita' che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora. Consequenziale all'adozione di tali parametri e' stata l'individuazione di un modulo operativo "minimo" che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si e' tradotto nella considerazione della opportunita' che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali). Cio' e' sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalita' ed economicita' dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento - effettuato dalla Direzione degli Affari Civili - delle possibilita' recettive delle strutture gia' esistenti. Contemporaneamente e' stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si e' rivelato di estrema utilita', in particolare confermando la razionalita' dei criteri adottati, che sono risultati omogenei. Si e' poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessita' ed articolazione delle attivita' economiche e sociali dei singoli territori. Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficolta' connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche - messe a disposizione dei partecipanti - il piu' possibile aderenti alla specificita' delle realta' locali interessate, coniugando la tendenziale rigidita' dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori. Il risultato ottenuto e' stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia cosi' delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni piu' attinenti alla complessa realta' giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare "servizio" che la magistratura e' chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini. Comportando le modifiche prospettate un cosi' radicale cambiamento dello scenario giudiziario, e' stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si e' ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti. Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione. Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso. Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Petilia Policastro, sulla base del lavoro svolto dal comitato tecnico, e' stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sede centrale di Crotone. Nella relazione d'accorpamento allo schema di decreto legislativo e' spiegato che si propone l'accorpamento per "l'esiguita' del carico di lavoro e del bacino di utenza"; infatti Petilia Policastro presentava un indice di carico pari a 0,85 e serviva un bacino d'utenza di 27.131 abitanti (Istat 1996). Petilia Policastro non e' stata segnalata da parte delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, e, conformemente a quanto sopra detto, non e' stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di Tribunale. Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, e' stata prevista una disciplina - che entrera' in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega - che consentira' l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere e' stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedimentali, in modo da ridurre i margini di discrezionalita'. La duttilita' e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potra' consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della "geografia giudiziaria" che e' stato delineato; cio' per consentire l'adeguamento dell'offerta del "servizio giustizia" alle mutevoli esigenze della realta' sociale, e tenendo conto della necessita' di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonche' della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali dei singoli territori. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.