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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15013 presentata da LAMACCHIA BONAVENTURA (RINNOVAMENTO ITALIANO) in data 19980121

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: lo schema di decreto legislativo inerente le nuove sedi per il giudice unico, esaminato dal Consiglio dei ministri il 19 dicembre 1997, ha escluso molte sedi giudiziarie tra cui quella del comune di Ciro'; il bacino di utenza e la densita' di popolazione di Ciro' supera di gran lunga i sessantamila abitanti complessivi ed il parametro dei quaranta abitanti per chilometro quadrato; i tempi di collegamento con i paesi gravitanti intorno a detta sede, nonche' la distanza con il capoluogo di provincia (Crotone, sede del tribunale) sono circa trenta minuti; il carico di lavoro della pretura di Ciro', da sempre sotto organico per oltre il 30 per cento degli addetti previsti in pianta organica, e' altissimo, cosi' come la frequenza delle udienze civili e penali; nella suddetta pretura opera un magistrato togato e due magistrati onorari, nonche', con frequenza mensile, il giudice del lavoro (oltre naturalmente a due giudici di pace); Ciro' e' sempre stata sede di pretura, ed e' attualmente sezione distaccata della circondariale di Crotone, cui fanno capo ben sedici centri abitati di medie dimensioni; si sta inoltre procedendo alla consegna del nuovo immobile destinato agli uffici giudiziari, di notevole ampiezza per struttura e locali disponibili, finanziato ai sensi della legge n. 119 del 1983 per un costo complessivo di tre miliardi; tale struttura non sarebbe sfruttata al pieno delle sue reali potenzialita' se venisse adibita solo come sede del giudice di pace, con notevoli danni economici e funzionali, anche perche' il carico di lavoro verrebbe a gravare su altre sedi gia' oberate di procedure giudiziarie in corso -: se, alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto della rispondenza della pretura di Ciro' ai parametri stabiliti dal decreto, il Governo ritenga opportuno riconsiderare le suddivisioni territoriali operate per le nuovi sedi del giudice unico e, in particolare, le disposizioni relative alla soppressione della sede di Ciro'. (4-15013)

Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale. Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo e' stato delegato ad emanare norme per realizzare una piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione piu' efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato. Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista "ove occorra", secondo criteri oggettivi ed omogenei. I criteri indicati - che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. "costo zero" della riforma - sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il piu' possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realta' sociale e territoriale. A questo fine, si e' proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega: dell'indice di carico "atteso" delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati pero' da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, ne' le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale ne' quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si e' calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passera' al giudice monocratico); del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densita' abitativa per kmq), che e' stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.; della necessita' che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora. Consequenziale all'adozione di tali parametri e' stata l'individuazione di un modulo operativo "minimo" che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si e' tradotto nella considerazione della opportunita' che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali). Cio' e' sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalita' ed economicita' dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento - effettuato dalla Direzione degli Affari Civili - delle possibilita' recettive delle strutture gia' esistenti. Contemporaneamente e' stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si e' rivelato di estrema utilita', in particolare confermando la razionalita' dei criteri adottati, che sono risultati omogenei. Si e' poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessita' ed articolazione delle attivita' economiche e sociali dei singoli territori. Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficolta' connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche - messe a disposizione dei partecipanti - il piu' possibile aderenti alla specificita' delle realta' locali interessate, coniugando la tendenziale rigidita' dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori. Il risultato ottenuto e' stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia cosi' delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni piu' attinenti alla complessa realta' giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare "servizio" che la magistratura e' chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini. Comportando le modifiche prospettate un cosi' radicale cambiamento dello scenario giudiziario, e' stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si e' ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti. Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione. Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso. Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Ciro', sulla base del lavoro svolto dal comitato tecnico, e' stato proposto l'accorpamento di detta sezione alla sezione di Strongoli. Nella relazione d'accorpamento allo schema di decreto legislativo e' spiegato che si propone l'accorpamento "al fine di costituire un'unita' funzionale nel circondario". Infatti Ciro', con 24.208 abitanti (Istat 1996) ed indice 0,74, confluisce su Strongoli, "che prevale per maggiore indice (1,68) e popolazione (32.856). Tale soluzione - si legge appunto nella relazione - appare preferibile a quella di un accorpamento di tutto il circondario sul capoluogo, fatto che comporterebbe un aumento di 84.000 abitanti sugli iniziali 97.000; il tribunale, inoltre, con un organico di 20 giudici e' in grado di tollerare la presenza di una sezione distaccata". Ciro' non risulta segnalata da parte delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, e, conformemente a quanto sopra detto, non e' stata inserita nell'elenco di sedi destinate a divenire sezioni distaccate di Tribunale. Si fa peraltro presente che nel decreto legislativo di attuazione, su conforme parere delle Camere, e' stata prevista una disciplina - che entrera' in vigore alla scadenza del termine di esercizio della delega - che consentira' l'istituzione e la soppressione delle sedi distaccate di tribunale con atto di natura amministrativa (decreto ministeriale); il relativo potere e' stato puntualizzato e regolamentato, sia in rapporto ai presupposti oggettivi di esercizio che per gli aspetti procedimentali, in modo da ridurre i margini di discrezionalita'. La duttilita' e l'adeguatezza istruttoria propria del procedimento amministrativo potra' consentire eventuali future motivate variazioni dell'assetto della "geografia giudiziaria" che e' stato delineato; cio' per consentire l'adeguamento dell'offerta del "servizio giustizia" alle mutevoli esigenze della realta' sociale, e tenendo conto della necessita' di sentire in proposito gli enti locali e gli organismi professionali, nonche' della complessita' e dell'articolazione delle attivita' economiche e sociali dei singoli territori. Il Ministro di grazia e giustizia: Giovanni Maria Flick.



 
Cronologia
martedì 30 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro dell'interno Napolitano dichiara che i curdi sbarcati sulle coste italiane non saranno espulsi e potranno presentare richiesta di asilo politico.

giovedì 22 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 255 contrari e 4 astenuti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (AC 4454), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.