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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03545 presentata da MATACENA AMEDEO GENNARO RANIERO (FORZA ITALIA) in data 19980121

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: l'interrogante si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario di Stato Giannicola Sinisi alla sua interrogazione 5-01840 nella seduta del 15 gennaio 1998 della Commissione giustizia; anzitutto l'interrogante, riferendosi ai difensori dei collaboratori di giustizia calabresi, chiedeva con quella interrogazione di sapere se costoro avessero ricevuto pagamenti a fronte di parcelle o fatture prive del visto del loro ordine professionale; il sottosegretario non rispondeva ne' si ne' no, e si soffermava su questioni di ordine generale; occorre tuttavia sottolineare alcuni punti, con il fine specifico di un migliore approfondimento dell'intricato problema; diceva il sottosegretario che le direttive riferentisi all'assistenza legale sono state adottate dalla commissione prevista dalla legge 15 gennaio 1991 n. 8; l'esame della normativa consente di precisare con assoluta certezza che la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, e' priva di ogni attribuzione con riferimento alle misure di assistenza, in quanto le competenze specifiche della stessa sono limitate alla "definizione ed applicazione dello speciale programma di protezione"; trattandosi peraltro di fatti comportanti spese, le norme relative non sono suscettibili di interpretazioni estensive o analogiche; la legge in questione non fa mai riferimento all'assistenza legale bensi' soltanto, in senso generico, a "misure di assistenza"; l'assistenza legale non e' compresa in quella disposizione e pertanto non puo' rientrare nelle norme relative all'assistenza dei collaboratori di giustizia. In ogni caso, trattandosi di norma eccezionale e specifica, e mancando nella legge una previsione di assunzione dell'onere delle spese legali, non puo' il Ministro o il funzionario pagare gli avvocati senza assumersene il carico in sede di responsabilita' contabile; l'interrogante si riserva sul punto di informare la procura generale presso la Corte dei conti; la risposta del Sottosegretario di Stato conteneva un'altra affermazione inquietante sotto un altro profilo, in quanto dimostrava il grado di soggezione e dipendenza del collaborante dinanzi agli organi amministrativi dello Stato; secondo la dichiarazione del Sottosegretario di Stato, al collaborante e' vietato di utilizzare suoi difensori di fiducia, con una violazione plateale del principio costituzionale della liberta', inviolabilita' e sacralita' del diritto di difesa; privato di tale diritto, l'imputato in reato connesso e sottoposto a programma di protezione, non essendo un cittadino libero nei requisiti essenziali e nei diritti naturali della persona e', in quanto tale, strumento nelle mani di chi ha interesse alla percezione di determinati fatti, secondo la costruzione che il "docile strumento" fornisce; ne discende che il cittadino, chiunque esso sia, privato del diritto di difesa in quanto il suo difensore e' imposto, senza una previsione normativa ad hoc, dall'esterno, e' carente di legittimazione processuale; forse il sottosegretario non si e' reso conto della gravita' delle conseguenze processuali, che non mancheranno di emergere nelle competenti sedi, una volta appresa la notizia ufficiale che ai pentiti non e' riconosciuto il diritto naturale di scegliere un proprio difensore di fiducia, essendo invece il suo difensore imposto e controllato dagli stessi organi della Pubblica amministrazione -: quale sia con precisione l'entita' delle somme corrisposte ai difensori dei pentiti calabresi specificandone l'ammontare per ciascun difensore, nonche' i criteri di individuazione e di nomina dei legali medesimi. (5-03545)

 
Cronologia
martedì 30 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro dell'interno Napolitano dichiara che i curdi sbarcati sulle coste italiane non saranno espulsi e potranno presentare richiesta di asilo politico.

giovedì 22 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 315 voti favorevoli, 255 contrari e 4 astenuti, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (AC 4454), sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.