Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15065 presentata da TABORELLI MARIO ALBERTO (FORZA ITALIA) in data 19980121
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: la legge n. 266 del 1991, sul volontariato, all'articolo 8 recita "Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarieta', non si considerano cessioni di beni ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto": il ministero delle finanze con propria circolare n. 3 del 25 febbraio 1992 ha ampliato la portata della norma precisando che "possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri o natanti di soccorso"; e' stato approvato il decreto legislativo sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, entrato in vigore dal 1^ gennaio 1998. In particolare, gli enti di volontariato saranno assimilati automaticamente al regime Onlus con conservazione delle norme specifiche di miglior favore; il decreto legislativo n. 313 del 1997 ha attuato la delega contenuta nella legge collegata alla finanziaria per il 1997 in materia di revisione delle detrazioni di imposta, escludendo il diritto alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi utilizzati esclusivamente per operazioni non soggette -: quali adempimenti chiarificatori intenda porre in essere, affinche' sia stabilita come assoluta certezza il non assoggettamento al regime Iva dell'acquisto di mezzi di soccorso da parte di organizzazioni di volontariato e di Onlus. (4-15065)