Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15122 presentata da BONO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980122
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: gli articoli 3, 36 e 38 della nostra Costituzione impongono al Governo di operare secondo gli irrinunciabili criteri di equita' e di giustizia sociale; la legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un lieve aumento ai sensi della legge n. 59 del 1991; la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, non ha affrontato il problema relativo alle pensioni d'annata degli statali favorendo il permanere di gravi sperequazioni; non e' stata stabilita ne' la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997, ne' quella del 34 per cento dal 1998, impedendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in essere per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato; i marescialli maggiori delle forze armate, a riposo dal 1967, con oltre quaranta anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa lire 2.300.000 nette al mese, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1995, grazie all'ottenimento del 7^ livello bis, percepiscono circa lire 3.600.000 mensili nette -: se non ritengano di dover intervenire con provvedimenti urgenti per sanare questa ingiusta, immotivata e discriminante controversia. (4-15122)
Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente. Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno gia' trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali e' stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione di servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonche' la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianita' pregresse. Tali miglioramenti, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, sono stati corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1^ luglio 1990, del 30 per cento dal 1^ gennaio 1992, del 55 per cento dal 1^ gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1^ gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987. Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento all'11 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e gia' rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In conformita' alle citate disposizioni, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991. Si soggiunge, infine, che l'attuale situazione di bilancio e le esigenze di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici di cui trattasi. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.