Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15102 presentata da GRILLO MASSIMO (MISTO) in data 19980122
Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che: la legge 662/96 dispone che il servizio obbligatorio di leva debba essere prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al Comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 Km da esso; ad oggi il Ministero della difesa non ha tenuto conto, nella programmazione dello svolgimento del servizio di leva, della nuova normativa; non sembrano risultare nuove disposizioni per una forma organizzativa diversa ed adeguata alla disposizione di legge; le apparenti difficolta' determinate dall'attuale dislocazione degli enti e reparti militari sul territorio nazionale non possono giustificare l'attuale grave inadempienza del Ministero; la violazione di legge sembra essere stata riconosciuta innanzi ai Tribunali amministrativi regionali che avrebbero disposto delle sospensive ai provvedimenti di chiamata al servizio di leva; quali iniziative intende adottare per il pieno rispetto della suddetta normativa; di quale modello organizzativo intenda adottarsi il Ministero per conciliare eventuali problemi legati al personale, alle direttive strategiche o alle attuali esigenze logistiche; quale posizione abbia assunto il Ministero della difesa rispetto ai provvedimenti dei Tribunali amministrativi regionali, in considerazione di una volonta' del legislatore che intende salvaguardare i giovani che hanno necessita' e bisogno di essere vicini ai centri di residenza e alle proprie famiglie. (4-15102)
In ordine ai primi due quesiti posti si evidenzia preliminarmente che dell'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che la norma in parola non riconosce ai giovani arruolati un diritto assoluto ed incondizionato a prestare il servizio militare entro 100 km dal Comune di residenza, ma dispone che cio' si realizzi "possibilmente" e comunque "purche' incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate". Premesso quanto sopra, e' necessario chiarire che la sede di assolvimento degli obblighi militari che viene definita consegue dalla "formazione automatizzata del contingente di leva", effettuata a mezzo di programmi informatici. In particolare l'elaborazione automatica e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: soddisfacimento prioritario delle esigenze di Enti/Reparti con maggiore valenza operativa; rispetto delle caratteristiche psico-fisiche dei giovani e di significativi risultati conseguiti in attivita' sportive; valorizzazione dei titoli di studio, di precedenti esperienze lavorative, del possesso di patenti e/o brevetti, di particolari corsi frequentati; valutazione della residenza anagrafica dei giovani, atteso che si tende ad assegnare gli interessati il piu' vicino possibile alla famiglia di origine e all'interno del limite chilometrico stabilito dalla legge. In fase di elaborazione, una volta stabilito l'incarico dei giovani con riferimento alle esigenze operative delle Forze Armate ed al profilo fisio-psicoattitudinale degli stessi, il programma ricerca il Reparto/Ente militare di stanza piu' vicino alla residenza dei giovani in relazione all'incarico agli stessi attribuito ed al livello di saturazione dei singoli reparti. Da quanto innanzi argomentato risulta che le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 110, della legge n. 662/96 sono rispettate e applicate da parte dell'Amministrazione della Difesa, con l'ausilio di moderni strumenti connotati da trasparenza e imparzialita', nei limiti consentiti dalla stessa legge. Tuttavia, la dislocazione sul territorio nazionale di Enti e Reparti delle Forze Armate e' una realta' fattuale non modificabile che purtroppo pone, volenti o nolenti, molti vincoli, in relazione alla quale e' limitata la possibilita' effettiva dell'assegnazione entro i fatidici 100 km dalla residenza, tenuto conto del numero dei coscritti simultaneamente chiamati per l'incorporazione, della loro provenienza geografica, della esistenza di strutture ricettive sufficientemente capienti rispetto alle localita' di residenza. Si tratta percio' di situazioni contingenti specifiche e non prevedibili ne' dal Legislatore ne' da chi applica la normativa tenuto conto che il gettito dei coscritti, vincolato dal ricorso all'obiezione di coscienza e dal diverso tasso di natalita' degli arruolati distribuito sul territorio nazionale, non e' omogeneo territorialmente ne' constante nel tempo. In ogni caso, in ordine alle iniziative adottate da questa Amministrazione per dare applicazione alla normativa in argomento nel modo piu' razionale e favorevole possibile e' stato emanato un decreto ministeriale con il quale sono state individuate le agevolazioni di carattere non economico (cioe' delle speciali licenze) da concedere proprio per i casi in cui sussista la pratica impossibilita' di far svolgere il servizio di leva presso Unita' o Reparti siti nell'area limitrofa al Comune di residenza, come previsto dall'articolo 45, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449 meglio nota come "collegato alla finanziaria 1998". A cio' occorre inoltre aggiungere che per ovviare alla disomogenea distribuzione delle strutture sul territorio nazionale e' stato avviato un piano pluriennale di edilizia militare tesa a "coprire" anche le regioni italiane (specie del centro sud) ove, a fronte di un discreto gettito di coscritti si oppone l'assenza di adeguata ricettivita'. E' noto l'impegno assunto dal Governo per utilizzare allo scopo 800 miliardi per dieci anni. Queste duplici direttrici, l'una fondata sulla concreta concessione di benefici per alleviare i disagi e l'altra sulla contestuale realizzazione di nuove caserme, sono le linee guida delle iniziative governative tese a risolvere la problematica rappresentata nel piu' breve tempo possibile con spirito attuativo e ben lontano da quella presunta sistematica disapplicazione che, a fronte di contingenti situazioni sfavorevoli, puo' essere apparsa agli occhi del cittadino gia' alle armi o quale futuro soldato. Per quanto riguarda la problematica dei ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali, ai quali in larga misura si sono rivolti i giovani assegnati oltre il limite dei 100 km, va detto che tali organismi hanno di massima accolto la domanda incidentale di sospensione, ed essenzialmente per carenza di motivazione sospendendo l'efficacia del provvedimento, limitatamente al riesame della sede di assegnazione del giovane, senza entrare nel merito della questione. A seguito di ogni pronuncia cautelare finora pervenuta, l'Amministrazione ha proceduto sistematicamente sia a motivare i provvedimenti adottati in sede di chiamata alle armi e di successiva assegnazione ad Enti/Reparti oltre i 100 km dalla localita' di residenza sia ad emanare decreti "ad personam" con i quali si ridetermina l'Ente presso cui i giovani devono completare gli obblighi di leva. Ne' tali decretazioni possono essere considerate dei meri provvedimenti stereotipati, in quanto, al contrario, costituiscono un vero e proprio riesame per ogni singolo caso della posizione del militare basato sulla disponibilita' logistica esistente nelle caserme dell'area piu' prossima al luogo di residenza dello stesso, correlata allo specifico incarico assegnato al giovane ed al suo profilo fisico psico attitudinale. Peraltro numerose ordinanze dei TAR hanno rilevato "che la destinazione del militare non puo' essere isolatamente valutata, ma considerata nel piu' ampio contesto di determinazioni generali coinvolgenti necessariamente una pluralita' di soggetti che esternino le ragioni logistiche... quantitative per le quali non puo' essere rispettata per tutti gli interessati la regola della destinazione entro i 100 km...". L'Amministrazione, pertanto, ha rappresentato dettagliatamente su ogni provvedimento le ragioni che hanno impedito l'assegnazione dei giovani entro il limite dei 100 km usando delle "determinazioni generali", che scaturiscono in realta' da un attento esame delle differenti posizioni di ogni singolo militare. L'invio delle decretazioni di cui sopra, inoltre, avviene nei tempi stabiliti dalle singole ordinanze dei Tribunali Amministrativi Regionali atteso che le stesse non vincolano l'Amministrazione della Difesa ad un automatico reimpiego dei giovani entro i 100 km dal luogo di residenza qualora sia dimostrato - come effettivamente viene fatto - che a base del provvedimento sussistono le ragioni che impediscono l'assegnazione entro detto limite territoriale. Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.