Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15091 presentata da TERZI SILVESTRO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19980122
Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: in questo periodo gli automobilisti italiani stanno regolarizzando la loro posizione con la "tassa di possesso" pagando i bolli delle loro autovetture nei vari uffici postali; l'importo dell'esazione deve essere "arrotondato", in base all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, alle mille lire superiori; se quanto derivato da questi "arrotondamenti" sia regolarmente iscritto nel bilancio dello Stato, in quale capitolo e sotto quale voce; come la cifra sia stata finora impiegata. (4-15091)
Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. onorevole, in relazione al pagamento della tassa automobilistica il cui importo deve essere arrotondato alle cento lire superiori (articolo 9 decreto legge 26 maggio 1978, n. 216), chiede di conoscere se quanto derivato da questi arrotondamenti sia regolarmente iscritto nel bilancio dello Stato nonche' come detti importi siano stati finora impiegati. Come e' noto, fino al 31 dicembre 1997, la materia era regolata dall'articolo 9, terzo comma del decreto-legge 26 maggio 1998, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1997, n. 388, il quale stabiliva che l'ammontare degli importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione. addizionale, soprattassa diesel e abbonamento all'autoradiotelevisione andava arrotondato alle cento lire superiori. Detto arrotondamento andava imputato a tasse automobilistiche (capitolo di entrata n. 1218) nel caso in cui il versamento riguardava questo tributo o, cumulativamente, tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio (quest'ultimo soppresso dall'articolo 17, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449): a tassa di concessione governativa nell'ipotesi che il versamento si riferiva soltanto all'abbonamento all'autoradio. Dal 1^ gennaio 1998, il citato articolo 9 del DL. 216 non trova piu' applicazione in quanto, secondo le previsioni della menzionata legge n. 449 del 1997 (articolo 17, comma 8) gli importi delle tasse automobilistiche devono essere arrotondate alle mille lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecento e per eccesso se e' superiore. I nuovi arrotondamenti seguono, comunque, il tributo e sono imputati al capitolo di entrata n. 1218. Diretto beneficiario degli stessi arrotondamenti e', quindi, il titolare del tributo (Stato o Regione a statuto ordinario). Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.