Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03592 presentata da TOSOLINI RENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980122
Al Ministro dei trasporti e della navigazione. - Per sapere - premesso che: la legge n. 447 del 1995, legge quadro sulle emissioni rumorose, regolamenta anche l'inquinamento prodotto dagli aeromobili, pur non finanziando il disinquinamento acustico delle aree residenziali e pubbliche limitrofe ai sedimi aeroportuali; la legge finanziaria votata a dicembre 1997 istituisce una imposta regionale sul rumore prodotto dagli aerei finalizzata appunto alla "bonifica acustica" delle aree interessate; si esige una tassa sulla base del certificato acustico, e previo corretto accertamento dell'infrazione si applica una sanzione; nel caso degli aeromobili lo "strumento per l'accertamento" e' costituito dalle centraline fonometriche usualmente poste in punti strategici del sedime aeroportuale ed utili a misurare la quantita' del rumore emesso dagli stessi aerei durante le fasi di involo ed atterraggio; il livello di rumorosita' di un aeromobile e' stabilito come noto dall'Icao che individua 3 capitoli di rumorosita'; per gli aeromobili del capitolo 1, i piu' rumorosi, esiste il vincolo operativo dell'esercizio aeroportuale in tutti gli aeroscali dell'Unione europea, per quelli del capitolo 2 l'operativita' e' stata estesa all'anno 2001, nessun vincolo operativo invece per i meno rumorosi, quelli del capitolo 3; gli aerei di fabbricazione sovietica, Iliuscin, Antonov, Tupolev hanno un certificato acustico redatto in cirillico, una delle tre lingue "accettate" dall'Icao, ma non vi e' certezza che il reale livello di rumorosita' degli stessi sia conforme a quanto scritto negli stessi certificati acustici; e' possibile quindi trovarsi di fronte a situazioni in cui un aeromobile certificato come capitolo 2, nella sostanza, in termini di rumorosita', appartenga al capitolo 1 -: se non ritenga, considerato lo sviluppo esponenziale del trasporto aereo, di intraprendere con decisione, a livello europeo azioni tese a "parificare" i parametri di certificazione acustica degli aviogetti costruiti nell'est Europa, al fine di dare senso al diritto alla tutela della salute, alla legge quadro n. 447 del 1995, alla recente istituzione dell'imposta sul rumore degli aerei, nel rispetto delle normative dell'Unione europea; se non ritenga cautelativamente di porre il divieto dell'esercizio aeroportuale agli aeromobili per i quali venga accertata una rumorosita' che supera del 70 per cento, e quindi appartenenti di fatto al capitolo 1 dell'Icao e ad i parametri fissati di recente dai decreti attuativi della legge n. 447 del 1995. (5-03592)