Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03602 presentata da BONO NICOLA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980122
Al Ministro delle finanze. - Per sapere: se sia a conoscenza delle penose vicende umane di tanti dipendenti pubblici dovute a gravi difficolta' familiari, ulteriormente amplificate dalla notevole lontananza delle sedi di lavoro rispetto alla propria terra d'origine; se, in particolare, sia conoscenza dell'istanza di trasferimento, inoltrata dal Sig. Fronterre' Giovanni, assistente tributario presso l'Ufficio II.DD. di Parma, ai sensi della legge n. 104/1992 per un avvicinamento alla sede d'origine motivata dalla necessita' di assistere il proprio genitore colpito da grave e irreversibile infermita'; se sia a conoscenza che detta istanza, inoltrata in data 22 ottobre 1996 veniva integrata in data 8 gennaio 1997 con ulteriore documentazione sempre ai sensi della legge n. 104/1992; se sia a conoscenza che, nelle more, e' intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 1813 del 10 dicembre 1996 relativa proprio alle problematiche connesse all'applicazione degli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e che tale sentenza e' stata recepita dal Ministero delle finanze con relativa circolare interna; se sia a conoscenza che la citata sentenza disciplina in modo incontrovertibile la materia posta in essere dalla legge n. 104/1992, disponendo il diritto del soggetto richiedente ad ottenere l'applicazione della medesima senza piu' alcun obbligo di permanenza nella prima sede di servizio per un determinato numero di anni, nonche', in considerazione della rilevanza sociale delle disposizioni della ripetuta legge n. 104/1992, l'esigenza che le richieste relative all'applicazione delle normative in esame vengano esaminate ed espletate con assoluta priorita'; se sia a conoscenza che, in data 25 luglio 1997, e quindi ben nove mesi dopo l'istanza e sette dalla sentenza la competente direzione del ministero ha finalmente richiesto alla direzione regionale delle entrate di Palermo la disponibilita' nelle sedi richieste del posto vacante; se sia a conoscenza che, dando dimostrazione di un tasso di insensibilita' intollerabile rispetto ai bisogni oggettivi dell'interessato e di indifferenza rispetto ai diritti dello stesso, a tutt'oggi il signor Fronterre' Giovanni continua inspiegabilmente a permanere nella sede di origine, pur essendo presenti presso le sedi di Siracusa e in particolare del Comune di Noto posti di livello e mansioni identiche a quelle ricopribili dall'istante; se sia inoltre a conoscenza che il prolungarsi di una definitiva risoluzione dell'istanza sta arrecando grave pregiudizio alle condizioni psico-fisiche del genitore del signor Fronterre' che, peraltro, ha subito oltre ai danni morali, anche un consistente danno patrimoniale atteso che dal 6 ottobre del 1997 si e' collocato, per assistere il genitore, in aspettativa non retribuita; se non ritenga grave e assolutamente ingiustificato il comportamento degli uffici preposti alla gestione della delicata vicenda e non ravvisi da parte dei responsabili comportamenti censurabili se non vere e proprie violazioni di legge e palesi abusi; quali iniziative intenda adottare con assoluta urgenza per porre finalmente rimedio a tale allucinante situazione e rimuovere ogni ostacolo al corretto riconoscimento del diritto del signor Fronterre' di poter fronteggiare la grave situazione familiare finora cosi' ingiustamente mortificata. (5-03602)