Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15094 presentata da RUGGERI RUGGERO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19980122
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: risulta che in data 9 gennaio 1998 il Consiglio dei ministri avrebbe definitivamente approvato un decreto legislativo che comporta una ridefinizione dell'attuale disciplina sulla distribuzione dei carburanti. Il decreto e' attualmente alla firma del Capo dello Stato; il decreto si fonda sulla delega conferita al Governo dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997; l'articolo 10 del decreto contiene una disciplina dei rapporti contrattuali intervenienti tra soggetti privati ed aventi ad oggetto la fornitura di gas di petrolio liquefatto (Gpl) per usi civili, agricoli e industriali, nonche' la messa a disposizione agli utenti dei serbatoi destinati a contenere il prodotto; in particolare, l'articolo 10 del decreto disporrebbe, con riguardo al serbatoio, l'obbligo delle imprese fornitrici di offrire all'utente la possibilita' di optare per la formula del comodato, della locazione o dell'acquisto, prevedendo inoltre che l'utente, qualunque sia la formula inizialmente scelta, ha sempre la facolta' di riscattare il serbatoio acquistandone la proprieta'; la norma inoltre vieterebbe la stipula di contratti di fornitura in esclusiva per una durata superiore ai due anni, nei casi in cui il serbatoio sia fornito a titolo di comodato o di locazione, e vieterebbe ogni forma di esclusiva di fornitura o di impegno dell'utente ad acquistare quantita' predeterminate di prodotto nei casi in cui il serbatoio sia di proprieta' dell'utente stesso; infine, l'articolo 10 introduce retroattivamente una disciplina autoritativa delle condizioni di locazione e di riscatto dei serbatoi gia' installati presso l'utenza e concessi in comodato dall'impresa fornitrice; l'attivita' regolamentata dall'articolo 10 del decreto era finora libera, ed avveniva in conformita' alla libera determinazione delle parti; l'offerta in comodato all'utenza del serbatoio unita all'impegno di acquisto esclusivo del prodotto costituiva finora la pratica contrattuale prevalente adottata dall'industria del settore; l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che ha condotto un'indagine conoscitiva sulle condizioni concorrenziali del mercato del Gpl, non ha ritenuto in alcun modo restrittivo della concorrenza, ne' produttivo di alcun pregiudizio nei confronti dell'utenza, l'uso generalizzato di inserire nei contratti di fornitura del Gpl e di messa a disposizione del serbatoio il vincolo di acquisto esclusivo; la generalizzata adozione di tali pratiche contrattuali non ha impedito ne' l'ingresso di nuovi concorrenti sul mercato ne' lo sviluppo del mercato stesso, che si e' sviluppato fino a contare attualmente circa 1,5 milioni di utenze per uso civile, agricolo e artigianale; gli organismi associativi esponenziali dell'industria del settore avevano rappresentato, nel corso di protratte discussioni con l'autorita' ministeriale, come l'introduzione della disciplina vincolistica in parola avrebbe influito in maniera negativa sulla capacita' delle imprese di fronteggiare con la dovuta tempestivita' le variazioni della domanda e che tale circostanza si sarebbe potuta riflettere sul livello dei prezzi, attualmente i piu' bassi, tenendo conto del carico fiscale, tra quelli praticati nei paesi dell'Unione europea -: per quali ragioni si sia deciso di inserire in un atto normativo che ha per oggetto la disciplina della distribuzione di carburanti una norma, del tutto svincolata dalle altre disposizioni del decreto, e che ha per oggetto la distribuzione dei combustibili e delle condizioni di fornitura dei serbatoi; perche' si sia giudicata utilizzabile la delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge n. 59 del 1997, che ha per oggetto la razionalizzazione, ridefinizione e riordino dei procedimenti amministrativi, mentre nel caso del Gpl si va ad incidere autoritativamente su rapporti tra soggetti privati che si svolgevano fino a questo momento in regime di autonomia contrattuale; perche' sia stata giudicata conforme agli obbiettivi di conseguire la competitivita' delle imprese e l'efficienza della distribuzione, imposti dalla norma di delega, l'imposizione di un divieto di stipulare contratti di esclusiva in tutti i casi in cui il serbatoio sia di proprieta' dell'utente e sia stata limitata a due anni negli altri casi; perche' si sia ritenuto di disciplinare autoritativamente le condizioni di riscatto e di locazione del serbatoio con riguardo ai contratti gia' in essere e si sia inoltre ritenuto legittimo, anche alla luce delle disposizioni costituzionali in materia di diritti quesiti, intervenire su situazioni pregresse di natura patrimoniale; perche' si ritenga congruente andare a regolamentare un'attivita finora libera nello stesso momento in cui, non senza suscitare polemiche nell'opinione pubblica e nei soggetti interessati, si va drasticamente a liberalizzare altri e importanti settori di attivita' commerciale; se siano state valutate, e sulla base di quali considerazioni di carattere obiettivo, le conseguenze prodotte dalla nuova normativa sulla affidabilita' e continuita' delle forniture del prodotto, anche alla luce del carattere stagionale della domanda e delle esigenze di programmazione delle imprese fornitrici, nonche' i riflessi prodotti sull'andamento dei prezzi; se il regime giuridico previgente abbia formato oggetto di qualsivoglia osservazione, doglianza o ricorso, legittimamente formulati nelle sedi appropriate, da parte di alcuna impresa fornitrice di Gpl nazionale o estera e se l'eventuale contenuto dei medesimi sia stato acquisito e soppesato in sede di elaborazione del decreto. (4-15094)