Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15111 presentata da SAVARESE ENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19980122
Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: con lettera del 3 giugno 1997 n. 800/I.S.P./2740 inviata alla Farmaindustria dal ministero della sanita' - Dip. valutazione dei medicinali e farmacovigilanza - si invitavano le aziende farmaceutiche a dare, come previsto dalle leggi vigenti, una "preparazione adeguata" agli informatori scientifici-farmacologisti per la gestione dei campioni gratuiti di medicinali, che peraltro nessuna legge impone debbano essere gestiti dagli informatori stessi; con la stessa lettera, si invitavano le aziende a predisporre le "attrezzature idonee" al trasporto, nonche' a vigilare sull'operato dei farmacologisti; per tutta risposta a questa lettera, risulta all'interrogante che solo alcune aziende hanno rifornito i farmacologisti di "valigette da pic nic", buone al massimo per conservare vivande a temperatura ambiente, e non certamente per garantire la temperatura necessaria ad un farmaco sottoposto ad escursione termica nell'arco di una giornata lavorativa; nessuna autovettura utilizzata dagli informatori e' stata autorizzata per il "trasporto promiscuo" ed ha ottenuto, previo controllo da parte dell'Ausl di appartenenza, l'autorizzazione per il trasporto di medicinali; invece nulla e' stato fatto per adeguare gli ambienti, ove vengono depositati i campioni gratuiti presso le abitazioni degli informatori, ai precetti contenuti nel decreto legislativo n. 538 del 1992, ivi compresi il "registro di carico e scarico" ed il "registro dei rifiuti pericolosi nonche' la tassa per la "detenzione dei farmaci scaduti" -: quali siano i motivi per cui soltanto adesso, dopo anni di sollecitazioni scritte da parte del sindacato di categoria Inforquadri e molte interrogazioni, oltre che dell'interrogante, anche di altri deputati e senatori, il ministero della sanita' abbia ottemperato ad un suo dovere fondamentale, quale il controllo della qualita' dei prodotti farmaceutici immessi al consumo da parte dei malati che proprio perche' tali hanno il diritto ad una particolare attenzione, prevista anche dalle leggi vigenti (C.P. n. 443); quali siano i motivi per cui finora ben poco e' stato fatto per ottemperare agli obblighi del dettato della legge n. 833 del 1978, agli articoli 29 e 31, che delega al ministero della Sanita' la supervisione dell'attivita' di informazione scientifica sui farmaci anche al fine di verificare la congruita' della spesa farmaceutica; perche' a tutt'oggi non sia stata predisposta dal ministero stesso, tramite i Nas e Noe dell'arma dei carabinieri, nonche' tramite la guardia di finanza e gli ispettori delle Usl una ispezione a tappeto ed a campione nelle abitazioni degli informatori scientifici, dei quali il ministero stesso possiede nominativi ed indirizzi di residenza, visto che ad essi invia, o dovrebbe inviare, il "Bollettino di informazione sui farmaci". (4-15111)